Articolo Normativa

Legge Regionale Campania 6/11/2008 n. 15

Disciplina per l'attività di agriturismo

Articolo 10

Connessione e prevalenza

Connessione e prevalenza

1. L'attività di agriturismo è esercitata in rapporto di connessione con l'attività agricola che rimane prevalente.
2. Ai fini della presente legge il carattere di prevalenza dell'attività di coltivazione del fondo, della silvicoltura e dell'allevamento di animali rispetto all'attività agrituristica si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nelle attività agricole è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica sulla base delle tabelle di cui al comma 5.
3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti o è data ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole.
4. La connessione dell'attività agrituristica si realizza quando l'azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti praticati, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi, al numero degli addetti e al grado del loro impegno agricolo, è idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristica, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento.
5. Le tabelle tempo-lavoro sono individuate dal regolamento e sono aggiornate ogni tre anni. Gli aggiornamenti sono adottati dalla Giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale di cui all'articolo 15.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizione dell'attività di agriturismo
Articolo 3 - Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero
Articolo 4 - Funzioni e compiti amministrativi della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti amministrativi delle Province
Articolo 6 - Funzioni e compiti amministrativi dei Comuni
Articolo 7 - Esercizio dell'attività agrituristica
Articolo 8 - Archivio regionale
Articolo 9 - Riserva di denominazione
Articolo 10 - Connessione e prevalenza
Articolo 11 - Obblighi degli operatori agrituristici
Articolo 12 - Sanzioni amministrative
Articolo 13 - Norme igienico-sanitarie
Articolo 14 - Svolgimento dei controlli sulle attività agrituristiche
Articolo 15 - Comitato tecnico regionale per l'agriturismo
Articolo 16 - Formazione
Articolo 17 - Iniziative ammesse a incentivi
Articolo 18 - Interventi promozionali
Articolo 19 - Strumenti di attuazione
Articolo 20 - Norme transitorie, abrogazioni
Articolo 21 - Clausola valutativa
Articolo 22 - Disposizioni finanziarie