Articolo Normativa

Legge Regionale Campania 6/11/2008 n. 15

Disciplina per l'attività di agriturismo

Articolo 21

Clausola valutativa

Clausola valutativa

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, anche sulla base dei dati forniti dalle Province, una relazione comprendente:
a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
b) i dati relativi all'attività di controllo, di cui all'articolo 14, svolta dagli enti competenti;
c) l'entità delle sanzioni irrogate ai soggetti destinatari della presente legge;
d) i dati relativi al numero degli esercizi in attività;
e) il numero dei locali di proprietà dell'imprenditore agricolo utilizzati per attività agrituristiche;
f) il numero di immobili destinati ad attività agrituristiche per le quali è stato necessario effettuare interventi di recupero ovvero di restauro;
g) i dati relativi ai contributi concessi, alla tipologia delle iniziative finanziate e ai soggetti beneficiari;
h) i dati relativi all'utilizzo di prodotti tipici;
i) la qualità e la quantità delle attività promozionali, di studio, di ricerca e di formazione professionale promosse;
l) lo stato delle procedure adottate per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e dell'adempimento dei compiti stabiliti dalla legge;
m) l'analisi delle opportunità occupazionali attivate dalla legge con riferimento ai dati relativi agli indicatori di occupazione della popolazione residente nei Comuni rurali.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizione dell'attività di agriturismo
Articolo 3 - Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero
Articolo 4 - Funzioni e compiti amministrativi della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti amministrativi delle Province
Articolo 6 - Funzioni e compiti amministrativi dei Comuni
Articolo 7 - Esercizio dell'attività agrituristica
Articolo 8 - Archivio regionale
Articolo 9 - Riserva di denominazione
Articolo 10 - Connessione e prevalenza
Articolo 11 - Obblighi degli operatori agrituristici
Articolo 12 - Sanzioni amministrative
Articolo 13 - Norme igienico-sanitarie
Articolo 14 - Svolgimento dei controlli sulle attività agrituristiche
Articolo 15 - Comitato tecnico regionale per l'agriturismo
Articolo 16 - Formazione
Articolo 17 - Iniziative ammesse a incentivi
Articolo 18 - Interventi promozionali
Articolo 19 - Strumenti di attuazione
Articolo 20 - Norme transitorie, abrogazioni
Articolo 21 - Clausola valutativa
Articolo 22 - Disposizioni finanziarie