Articolo Normativa

Legge Regionale Campania 6/11/2008 n. 15

Disciplina per l'attività di agriturismo

Articolo 12

Sanzioni amministrative

Sanzioni amministrative

1. L'imprenditore che esercita l'attività di agriturismo in violazione dell'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 ed alla chiusura dell'attività.
2. Chiunque utilizza le denominazioni di cui all'articolo 9 ovvero utilizza denominazioni suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti ovvero viola i criteri di classificazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 96/2006, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.
3. L'imprenditore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00 nei seguenti casi:
a) esposizione o applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati al Comune;
b) omessa comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e d);
c) omessa o incompleta comunicazione delle tariffe di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
d) omessa esposizione ovvero errata o incompleta compilazione della tabella di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).
4. Alle violazioni previste nel regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1.000,00.
5. Nel caso di più violazioni di disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1 e nel caso di reiterazione delle violazioni si applicano gli articoli 8 e 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comune competente che introita i relativi proventi.
7. L'irrogazione delle sanzioni è disposta in osservanza della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.
8. Sono fatte salve le sanzioni di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265- Testo unico delle leggi sanitarie - nonché per quanto applicabili le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizione dell'attività di agriturismo
Articolo 3 - Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero
Articolo 4 - Funzioni e compiti amministrativi della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti amministrativi delle Province
Articolo 6 - Funzioni e compiti amministrativi dei Comuni
Articolo 7 - Esercizio dell'attività agrituristica
Articolo 8 - Archivio regionale
Articolo 9 - Riserva di denominazione
Articolo 10 - Connessione e prevalenza
Articolo 11 - Obblighi degli operatori agrituristici
Articolo 12 - Sanzioni amministrative
Articolo 13 - Norme igienico-sanitarie
Articolo 14 - Svolgimento dei controlli sulle attività agrituristiche
Articolo 15 - Comitato tecnico regionale per l'agriturismo
Articolo 16 - Formazione
Articolo 17 - Iniziative ammesse a incentivi
Articolo 18 - Interventi promozionali
Articolo 19 - Strumenti di attuazione
Articolo 20 - Norme transitorie, abrogazioni
Articolo 21 - Clausola valutativa
Articolo 22 - Disposizioni finanziarie