Articolo Normativa

Legge Regionale Campania 6/11/2008 n. 15

Disciplina per l'attività di agriturismo

Articolo 20

Norme transitorie, abrogazioni

Norme transitorie, abrogazioni

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, comma 1; da tale data è abrogata la legge regionale 28 agosto 1984, n. 41.
2. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di cui al comma 1, i quali si concludono a norma della previgente disciplina.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizione dell'attività di agriturismo
Articolo 3 - Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero
Articolo 4 - Funzioni e compiti amministrativi della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti amministrativi delle Province
Articolo 6 - Funzioni e compiti amministrativi dei Comuni
Articolo 7 - Esercizio dell'attività agrituristica
Articolo 8 - Archivio regionale
Articolo 9 - Riserva di denominazione
Articolo 10 - Connessione e prevalenza
Articolo 11 - Obblighi degli operatori agrituristici
Articolo 12 - Sanzioni amministrative
Articolo 13 - Norme igienico-sanitarie
Articolo 14 - Svolgimento dei controlli sulle attività agrituristiche
Articolo 15 - Comitato tecnico regionale per l'agriturismo
Articolo 16 - Formazione
Articolo 17 - Iniziative ammesse a incentivi
Articolo 18 - Interventi promozionali
Articolo 19 - Strumenti di attuazione
Articolo 20 - Norme transitorie, abrogazioni
Articolo 21 - Clausola valutativa
Articolo 22 - Disposizioni finanziarie