Articolo Normativa

Legge Regionale Umbria 18/11/2008 n. 17

Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi

Articolo 3

Oggetto e ambito di applicazione

TITOLO II - CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI                                                                                 

Oggetto e ambito di applicazione

1. La certificazione di sostenibilità ambientale si applica agli edifici con destinazione residenziale, direzionale e per servizi. La certificazione riguarda:
a) la fase di progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione;
b) la fase di progettazione e di realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica riferiti a tutte le unità immobiliari esistenti o previste;
c) il riconoscimento delle caratteristiche di sostenibilità ambientale degli edifici esistenti, anche sottoposti ad interventi di adeguamento che non rientrano nei casi di cui alla lettera b).
2. La certificazione di sostenibilità ambientale si ottiene attraverso la determinazione delle prestazioni ambientali di un edificio riferite ai seguenti requisiti:
a) la qualità dell’ambiente esterno;
b) il risparmio delle risorse naturali;
c) la riduzione dei consumi energetici;
d) la riduzione dei carichi ambientali;
e) la qualità dell’ambiente interno;
f) la qualità della gestione e del servizio;
g) l’integrazione con il sistema della mobilità pubblica.
3. Le prestazioni ambientali di un edificio vengono determinate attraverso l’utilizzo di apposite schede, contenute nel disciplinare tecnico di cui all’articolo 4, che individuano la categoria e gli indicatori delle prestazioni ambientali, gli strumenti e i metodi di verifica, le soluzioni tecniche di riferimento, la scala delle prestazioni ed i relativi punteggi.
4. La certificazione di sostenibilità ambientale è obbligatoria nel caso di realizzazione di edifici pubblici da parte della Regione, di enti, di agenzie e società regionali. È altresì obbligatoria per la realizzazione di edifici da parte di Province, Comuni e loro forme associative, nonché per edifici di edilizia residenziale di proprietà delle Agenzie Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER).
5. Per gli interventi edilizi realizzati da soggetti privati la certificazione di sostenibilità ambientale è facoltativa.
6. La certificazione di sostenibilità ambientale non sostituisce la certificazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) ma ne utilizza le risultanze in sede di valutazione delle prestazioni ambientali dell’edificio.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 4 - Disciplinare tecnico
Articolo 5 - Richiesta di certificazione
Articolo 6 - Rilascio di certificazione
Articolo 7 - Strumenti di indagine territoriale
Articolo 8 - Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio
Articolo 9 - Recupero dell’acqua piovana
Articolo 10 - Permeabilità dei suoli
Articolo 11 - Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio
Articolo 12 - Esposizione e soleggiamento degli edifici
Articolo 13 - Sistemi di riscaldamento
Articolo 14 - Igiene urbana
Articolo 15 - Risparmio energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile
Articolo 16 - Biocompatibilità e uso dei materiali nei manufatti
Articolo 17 - Incentivi economici
Articolo 18 - Altre forme di incentivazione e diffusione
Articolo 19 - Compiti della Regione
Articolo 20 - Compiti dei Comuni
Articolo 21 - Controlli e sanzioni
Articolo 22 - Norme finali
Articolo 23 - Clausola valutativa
Articolo 24 - Norma finanziaria
Appendice 1 - Note