Articolo Normativa

Legge Regionale Umbria 18/11/2008 n. 17

Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi

Articolo 19

Compiti della Regione

TITOLO V - NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Compiti della Regione

1. La Giunta regionale predispone e adotta la cartografia di cui all’articolo 7.
2. La Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari attuative con particolare riferimento:
a) alla definizione del disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici di cui all’articolo 3, comma 6;
b) alla definizione dei criteri sulle caratteristiche ed utilizzazione dei materiali di cui all’articolo 16;
c) alla definizione dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 4 - Disciplinare tecnico
Articolo 5 - Richiesta di certificazione
Articolo 6 - Rilascio di certificazione
Articolo 7 - Strumenti di indagine territoriale
Articolo 8 - Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio
Articolo 9 - Recupero dell’acqua piovana
Articolo 10 - Permeabilità dei suoli
Articolo 11 - Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio
Articolo 12 - Esposizione e soleggiamento degli edifici
Articolo 13 - Sistemi di riscaldamento
Articolo 14 - Igiene urbana
Articolo 15 - Risparmio energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile
Articolo 16 - Biocompatibilità e uso dei materiali nei manufatti
Articolo 17 - Incentivi economici
Articolo 18 - Altre forme di incentivazione e diffusione
Articolo 19 - Compiti della Regione
Articolo 20 - Compiti dei Comuni
Articolo 21 - Controlli e sanzioni
Articolo 22 - Norme finali
Articolo 23 - Clausola valutativa
Articolo 24 - Norma finanziaria
Appendice 1 - Note