Legge Regionale Umbria 18/11/2008 n. 17
Appendice 1
Note
Note
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge:
di iniziativa della Giunta regionale su proposta
dell’assessore Bottini, deliberazione 25 febbraio 2008, n. 147, atto consiliare n. 1226 (VIII Legislatura);
assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell’art. 37 dello Statuto regionale, alla II Commissione consiliare permanente “Attività economiche e governo del territorio” e, per competenza in sede consultiva, alla I Commissione consiliare permanente “Affari istituzionali e comunitari” il 27 marzo 2008;
esaminato dalla II Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
licenziato dalla II Commissione consiliare permanente il 23 ottobre 2008, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Cintioli per la maggioranza e dal consigliere Fronduti per la minoranza (Atto n. 1226/BIS);
esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta dell’11 novembre 2008, deliberazione n. 266.
AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta e attività giuridico-legislative – Sezione Norme regionali, decreti, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)
Nota all’art. 3, comma 6:
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 23 settembre 2005, n. 222.
Nota all’art. 5, comma 1, lett. c):
- Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si veda la nota all’art. 3, comma 6.
Nota all’art. 6, comma 5:
- Il testo degli artt. 29 e 30 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, recante “Norme per l’attività edilizia” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 febbraio 2004, n. 8), così come modificato ed integrato dalla legge regionale 21 maggio 2008, n. 8 (in B.U.R. 28 maggio 2008, n. 25), è il seguente:
«Art. 29
Certificato di agibilità.
1. Il certificato di agibilità attesta che l’opera realizzata corrisponde al progetto comunque assentito, dal punto di vista dimensionale, della destinazione d’uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo o negli atti di assenso o autorizzazioni rilasciate, nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile della competente struttura comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni limitatamente a quelle di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), numeri 1), 5) e 6);
b) ristrutturazione edilizia ed urbanistica;
c) modifica delle destinazioni d’uso.
3. Per gli interventi non compresi al comma 2 tiene luogo del certificato di agibilità una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori, e dall’intestatario del titolo abilitativo attestante la rispondenza delle opere realizzate rispetto al progetto. La dichiarazione è presentata allo sportello unico entro novanta giorni dall’ultimazione dei lavori ed è corredata, ove necessario, dalla documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione al catasto e la conformità alla normativa tecnica di cui alla parte seconda del D.P.R. n. 380/2001.
4. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, l’intestatario del titolo abilitativo, o i suoi successori o aventi causa, sono tenuti a comunicare al comune l’avvenuta ultimazione dei lavori e a chiedere il rilascio del certificato di agibilità.
5. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 nei termini ivi previsti e della domanda del certificato di agibilità di cui all’articolo 30, comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro ottanta a euro cinquecento in relazione all’entità dell’intervento.
Art. 30
Procedimento di rilascio del certificato di agibilità.
1. Entro novanta giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di cui all’articolo 29, comma 4, è tenuto a presentare allo sportello unico per l’edilizia la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:
a) copia della dichiarazione di avvenuto deposito della documentazione necessaria per l’accatastamento dell’edificio, ove prevista, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità;
b) dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori e dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, di conformità dell’opera rispetto al progetto comunque assentito, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e alla salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza, nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, o ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dalle vigenti normative;
d) idonea documentazione fotografica di tutti i prospetti dell’edificio oggetto della domanda di agibilità;
e) certificato di collaudo statico ove previsto dalle vigenti normative;
f) documentazione attestante gli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche;
g) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
h) copia del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, per i lavori indicati all’articolo 11, comma 1, copia del documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d-bis).
2. Lo Sportello unico per l’edilizia, in caso di incompletezza o irregolarità della documentazione, dichiara la irricevibilità della domanda di rilascio del certificato di agibilità. Per i lavori al di fuori della fattispecie di cui all’articolo 11, comma 1, in caso di irregolarità rilevata nel documento unico di regolarità contributiva, il certificato di agibilità è rilasciato ferma restando l’applicazione dell’articolo 39, commi 9 e 10.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1 il responsabile del competente ufficio comunale, rilascia il certificato di agibilità, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 1.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’agibilità si intende attestata secondo quanto indicato nella documentazione di cui al comma 1 e, nel caso siano stati rilasciati, nel parere dell’ASL di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), o dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA). In caso di autocertificazione di cui all’articolo 17, comma 1, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità del comune o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. La domanda di agibilità ed il relativo certificato possono riguardare anche parti funzionali degli edifici oggetto del titolo abilitativo.».
Nota all’art. 9, comma 1:
- Il testo dell’art. 10 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5, recante “Piano regolatore regionale degli acquedotti –
Norme per la revisione e l’aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33” (pubblicata nel B.U.R. 1° marzo 2006, n. 11), è il seguente:
«Art. 10
Risparmio idrico.
1. La Regione, al fine di garantire il razionale utilizzo delle risorse, sia superficiali che profonde, nel quadro delle azioni volte ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico di cui all’articolo 3, comma 1, della L. n. 36/1994, promuove ed incentiva:
a) la realizzazione di reti duali industriali e di quartiere;
b) il recupero e riuso di acque reflue trattate e meteoriche;
c) l’adozione di tecniche irrigue finalizzate ad ottenere un maggior risparmio in relazione alle diverse esigenze colturali;
d) il risanamento delle reti acquedottistiche per il contenimento delle perdite in rete;
e) l’installazione di dispositivi idonei a consentire un consumo più controllato su impianti esistenti;
f) la predisposizione di campagne informative all’utenza sull’utilizzo responsabile e razionale della risorsa idrica.».
Nota all’art. 17, comma 2:
- Il testo dell’art. 12, comma 1, lett. b) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si veda la nota all’art. 6, comma 5), è il seguente:
«Art. 12
Norme regolamentari.
1. La Regione con norme regolamentari, sentito il Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34:
Omissis.
b) dà applicazione alle norme della presente legge in materia di contributo di costruzione;
Omissis.».
Nota all’art. 21, comma 1:
- Il testo dell’art. 39 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si veda la nota all’art. 6, comma 5), così come modificato ed integrato dalla legge regionale 21 maggio 2008, n. 8 (in B.U.R. 28 maggio 2008, n. 25), è il seguente:
«Art. 39
Controlli sui titoli e sulle opere eseguite.
1. Il comune esercita i compiti di vigilanza dell’attività edilizia, verificando anche la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni dei progetti previste dagli articoli 7 comma 2, 18, 21 e la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione mediante permesso di costruire, denuncia di inizio attività e comunicazione di cui all’articolo 7, comma 2.
2. Il comune esegue il controllo di merito dei contenuti dell’asseverazione allegata alla denuncia di inizio attività e alle istanze di cui agli articoli 18, 29 e 30.
3. Il comune è tenuto a eseguire semestralmente i controlli di cui al comma 1 su un campione di almeno il dieci per cento e del trenta per cento sulle dichiarazioni di cui al comma 2. Di tale attività è data comunicazione alla provincia competente che, a sua volta, invia apposita relazione con analoga periodicità alla Regione, salvo altri obblighi di legge e regolamentari. Dell’attività di controllo svolta dai comuni viene presentata apposita relazione annuale al Consiglio regionale.
4. Il comune con il regolamento edilizio individua le modalità per effettuare il controllo a campione di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Qualora l’ufficio comunale competente riscontri l’inosservanza delle prescrizioni e delle modalità di intervento, nonché mendacità delle dichiarazioni di cui al comma 1 e difformità delle opere realizzate rispetto a quelle consentite in base al titolo abilitativo, o all’autorizzazione di cui all’articolo 22, assume i provvedimenti previsti dal titolo IV del D.P.R. n. 380/2001 e ne dà comunicazione ai collegi ed ordini professionali competenti. In caso di mendacità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6. In caso di accertamento di inesattezza o mendacità delle dichiarazioni di cui agli articoli 7, comma 2, 18, comma 1 e 21, comma 1, il comune dispone rispettivamente la cessazione degli effetti della comunicazione o del titolo abilitativo, ordinando la cessazione dell’attività e provvedendo agli ulteriori adempimenti di cui al D.P.R. n. 380/2001, titolo IV, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissatogli dall’amministrazione stessa.
7. Il Comune qualora accerti che la comunicazione di inizio dei lavori presentata ai sensi del comma 3 dell’articolo 16 e del comma 2 dell’articolo 21 non contenga i dati di cui all’articolo 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996, acquisiti nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 11 o sia segnalata dal direttore dei lavori la violazione degli stessi, provvede all’immediata sospensione dei lavori, ai sensi dell’articolo 27, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, che ha effetto fino alla regolarizzazione della relativa documentazione.
8. Qualora il comune accerti, anche a seguito della richiesta di agibilità, violazioni al documento unico di regolarità contributiva, che non siano state segnalate dal direttore dei lavori, ne dà immediata comunicazione all’ordine o collegio professionali di appartenenza il quale provvede alle sanzioni di cui all’art. 29, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001.
9. Il Comune, nei casi previsti ai commi 7 e 8, segnala le inadempienze dell’impresa alla Direzione regionale del lavoro e alla Regione la quale provvede all’inserimento dell’impresa inadempiente nell’elenco di cui al comma 10 secondo le modalità disciplinate con apposito regolamento da emanare in attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettera d).
10. La Regione pubblica semestralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione l’elenco delle imprese inadempienti. Dette imprese sono escluse per un periodo di due anni dagli appalti e subappalti per l’affidamento dei lavori privati e dei lavori pubblici di competenza della Regione, degli enti locali, delle Aziende erogatrici di servizi pubblici e di altre amministrazioni pubbliche regionali; dette imprese sono escluse altresì da agevolazioni o finanziamenti pubblici.».
Note all’art. 24:
- La legge regionale 27 marzo 2008, n. 6, recante “Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010”, è pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15.
- La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria”, è pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11.
Il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c) è il seguente:
«Art. 27
Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis.
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.».
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 4 - Disciplinare tecnico
Articolo 5 - Richiesta di certificazione
Articolo 6 - Rilascio di certificazione
Articolo 7 - Strumenti di indagine territoriale
Articolo 8 - Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio
Articolo 9 - Recupero dellacqua piovana
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Articolo 11 - Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio
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Articolo 17 - Incentivi economici
Articolo 18 - Altre forme di incentivazione e diffusione
Articolo 19 - Compiti della Regione
Articolo 20 - Compiti dei Comuni
Articolo 21 - Controlli e sanzioni
Articolo 22 - Norme finali
Articolo 23 - Clausola valutativa
Articolo 24 - Norma finanziaria
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