Legge Regionale Piemonte 26/1/2009 n. 2
Articolo 26
Responsabilità
TITOLO I - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE
Capo IV. - Norme disciplinanti la gestione delle piste
Responsabilità
1. Fatte salve le responsabilità del direttore della pista per le funzioni di propria competenza, il gestore è civilmente responsabile della regolarità e della sicurezza dell’esercizio della pista in relazione alle previsioni della presente legge.
2. Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista o negli itinerari sciistici di cui all’articolo 4, comma 2, lettera f), ancorché siano serviti dagli impianti di risalita, né durante le gare e gli allenamenti, né nelle aree attrezzate di cui all’articolo 4, comma 2, lettere c), d) e g).
3. La pratica dello sci e qualsiasi attività allo stesso legata effettuata oltre le delimitazioni poste ai bordi delle piste e nell’inosservanza della segnaletica e delle disposizioni posizionate dal gestore è ad esclusivo rischio e pericolo dell’utente.
4. In caso di sinistro riferito ai commi 2 e 3, sia per danni o infortuni propri o cagionati a terzi, l’utente rimane l’unico responsabile del sinistro procurato ed ogni onere causato, di qualsiasi natura, anche inerente al soccorso, resta a carico dello stesso.
5. Il gestore non è comunque responsabile per fatti occorsi durante l’esercizio di attività sciistiche o collaterali, nelle aree sciabili o in quelle ad esse adiacenti, ad opera di soggetti terzi.
6. La responsabilità del gestore, per quanto attiene al soccorso, cessa con il trasporto dell’infortunato in luogo accessibile dai centri di assistenza sanitaria e di primo soccorso pubblici e privati oppure in seguito a esplicita liberatoria rilasciata dall’infortunato stesso o dai suoi familiari.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Oggetto della legge e ambito di applicazione
Articolo 3 - Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni
Articolo 4 - Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci
Articolo 5 - Individuazione e variazione delle aree sciabili
Articolo 6 - Classificazione delle piste da sci
Articolo 7 - Procedimento per il rilascio dellatto di classificazione
Articolo 8 - Elaborati di progetto per la classificazione
Articolo 9 - Classificazione acustica
Articolo 10 - Elenco regionale delle piste
Articolo 11 - Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili
Articolo 12 - Realizzazione delle piste
Articolo 13 - Permesso di realizzazione delle piste
Articolo 14 - Procedimento per limposizione della servitù di area sciabile
Articolo 15 - Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile
Articolo 16 - Gestore della pista
Articolo 17 - Soggetti operanti nellesercizio delle piste
Articolo 18 - Obblighi del gestore
Articolo 19 - Obblighi del direttore di pista
Articolo 20 - Mansioni degli operatori di primo soccorso
Articolo 21 - Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento
Articolo 22 - Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso
Articolo 23 - Obblighi di delimitazione delle piste
Articolo 24 - Obblighi di segnalazione sulle piste
Articolo 25 - Vigilanza
Articolo 26 - Responsabilità
Articolo 27 - Orario delle piste
Articolo 28 - Mezzi meccanici
Articolo 29 - Innevamento programmato
Articolo 30 - Sci fuori pista
Articolo 31 - Mountain-bike
Articolo 32 - Norme di comportamento
Articolo 33 - Obbligo di aggiornamento
Articolo 34 - Interventi per linformazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica e di comportamento degli utenti
Articolo 35 - Sanzioni
Articolo 36 - Definizione di servizio pubblico di interesse generale
Articolo 37 - Definizione di stazioni locali e non locali
Articolo 38 - Definizione di microstazioni
Articolo 39 - Interventi regionali
Articolo 40 - Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi
Articolo 41 - Iniziative ammesse alle agevolazioni
Articolo 42 - Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili
Articolo 43 - Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dellofferta turistica
Articolo 44 - Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria
Articolo 45 - Soggetti beneficiari
Articolo 46 - Agevolazioni
Articolo 47 - Criteri per lerogazione delle agevolazioni
Articolo 48 - Fideiussione regionale
Articolo 49 - Disposizioni transitorie
Articolo 50 - Notifica dei provvedimenti attuativi
Articolo 51 - Clausola valutativa
Articolo 52 - Norma finanziaria
Articolo 53 - Dichiarazione durgenza