Articolo Normativa

Legge Regionale Piemonte 26/1/2009 n. 2

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica.

Articolo 35

Sanzioni

TITOLO I - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE

Capo VII - Disposizioni sanzionatorie

Sanzioni

1. Fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi della legislazione vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 12 della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 50.000,00;
b) la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all’articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 50.000,00;
c) la violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori di cui all’articolo 18, comma 1, della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 20.000,00;
d) la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 della l. 363/2003 ed all’articolo 18, comma 3, lettera i), della presente legge in materia di assicurazione per la responsabilità civile, è soggetta alla sanzione amministrativa a carico del gestore da euro 20.000,00 a euro 200.000,00 ed a carico dell’utente da euro 40,00 ad euro 250,00.
2. In attuazione dell’articolo 18, comma 2, della l. 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori sono così determinate:
a) la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera
a) della presente legge in materia di nomina del direttore delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
b) la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera
f) della presente legge in materia di servizio di soccorso, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
c) la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera j) della presente legge in materia di comunicazione dell’elenco degli infortuni, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
d) la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera
k) della presente legge in materia di aggiornamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
e) la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della presente legge in materia di delimitazione delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
f) la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, commi da 7, 8 e 9 della presente legge in materia di segnaletica, ove il gestore dell’area sciabile attrezzata ometta di esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla legge, in modo da garantirne un’adeguata visibilità, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
g) la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, commi da 1 a 6 e da 10 a 14, della presente legge in materia di segnaletica, ove il gestore dell’area sciabile attrezzata non si avvalga della segnaletica individuata ai sensi della stessa norma, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
h) la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera
g) della presente legge in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
i) la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera
e) della presente legge in materia di chiusura delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00; j) la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, della l. 363/2003 ed all’articolo 32, comma 7, della presente legge in materia di casco protettivo, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 150,00;
k) la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 3, della presente legge in materia di condotta dello sciatore, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 150,00;
l) la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 4, della presente legge, ove l’utente non ottemperi agli obblighi di moderazione della velocità ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
m) la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l’utente non ottemperi agli obblighi relativi alle precedenze ivi previste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
n) la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l’utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di sorpasso ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
o) la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l’utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di attraversamento di incroci ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
p) la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l’utente non ottemperi ai comportamenti da tenere nei casi di stazionamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
q) la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 14 della l. 363/2003 ed all’articolo 32, comma 6, della presente legge, ove l’utente non ottemperi a prestare assistenza ad infortunati o persone in difficoltà, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.000,00;
r) la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, commi da 8, 9 e 10 della presente legge, ove l’utente non ottemperi ai divieti di transito e di risalita a piedi delle piste o vi provveda al di fuori dei casi previsti senza osservare i comportamenti opportuni o le utilizzi con qualsiasi mezzo al di fuori dell’orario di apertura delle medesime, in mancanza di specifica autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 250,00;
s) la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, commi 2, 3 e 4, della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
t) la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, commi 6 e 9, della presente legge, ove l’utente non ottemperi alle prescrizioni ivi previste in relazione ai mezzi meccanici, è soggetta al sequestro del mezzo ed alla sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.500,00;
u) la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 2, della presente legge, ove l’utente, sussistendo le condizioni previste dalla norma, sia sprovvisto dei dispositivi di sicurezza ivi contemplati, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
v) la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 2, della presente legge, ove risulti il mancato possesso o la mancata esibizione o la non titolarità da parte dell’utente di un titolo di viaggio (skipass) in corso di validità è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che si estendono sul territorio di più comuni, è competente la comunità montana di riferimento. Le modalità ed i tempi di riscossione sono stabiliti dall’ente irrogatore.
4. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. Salvo quanto previsto dalla legge penale, nei confronti degli utenti delle piste in possesso di un titolo di viaggio (skipass) riconducibile ad una persona diversa viene disposto l’immediato ritiro del titolo, riconsegnato al gestore delle piste. Il titolare può ottenere la restituzione del titolo di viaggio a fronte del pagamento, oltre che della sanzione di cui al comma 2 lettera v), anche dell’intero valore nominale del titolo, in favore del gestore.
6. Il gestore delle piste, ai fini del controllo del regolare utilizzo dei biglietti ed abbonamenti per la risalita, ha la facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l’esibizione dei titoli di viaggio e procedere al sequestro ed annullamento del titolo usato in modo improprio.
7. Nei casi in cui per l’utilizzo delle piste di sci di fondo è richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, allo sciatore che ne è sprovvisto è comminata una sanzione amministrativa pari a due volte il prezzo del biglietto medesimo.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Oggetto della legge e ambito di applicazione
Articolo 3 - Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni
Articolo 4 - Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci
Articolo 5 - Individuazione e variazione delle aree sciabili
Articolo 6 - Classificazione delle piste da sci
Articolo 7 - Procedimento per il rilascio dell’atto di classificazione
Articolo 8 - Elaborati di progetto per la classificazione
Articolo 9 - Classificazione acustica
Articolo 10 - Elenco regionale delle piste
Articolo 11 - Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili
Articolo 12 - Realizzazione delle piste
Articolo 13 - Permesso di realizzazione delle piste
Articolo 14 - Procedimento per l’imposizione della servitù di area sciabile
Articolo 15 - Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile
Articolo 16 - Gestore della pista
Articolo 17 - Soggetti operanti nell’esercizio delle piste
Articolo 18 - Obblighi del gestore
Articolo 19 - Obblighi del direttore di pista
Articolo 20 - Mansioni degli operatori di primo soccorso
Articolo 21 - Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento
Articolo 22 - Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso
Articolo 23 - Obblighi di delimitazione delle piste
Articolo 24 - Obblighi di segnalazione sulle piste
Articolo 25 - Vigilanza
Articolo 26 - Responsabilità
Articolo 27 - Orario delle piste
Articolo 28 - Mezzi meccanici
Articolo 29 - Innevamento programmato
Articolo 30 - Sci fuori pista
Articolo 31 - Mountain-bike
Articolo 32 - Norme di comportamento
Articolo 33 - Obbligo di aggiornamento
Articolo 34 - Interventi per l’informazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica e di comportamento degli utenti
Articolo 35 - Sanzioni
Articolo 36 - Definizione di servizio pubblico di interesse generale
Articolo 37 - Definizione di stazioni locali e non locali
Articolo 38 - Definizione di microstazioni
Articolo 39 - Interventi regionali
Articolo 40 - Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi
Articolo 41 - Iniziative ammesse alle agevolazioni
Articolo 42 - Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili
Articolo 43 - Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell’offerta turistica
Articolo 44 - Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria
Articolo 45 - Soggetti beneficiari
Articolo 46 - Agevolazioni
Articolo 47 - Criteri per l’erogazione delle agevolazioni
Articolo 48 - Fideiussione regionale
Articolo 49 - Disposizioni transitorie
Articolo 50 - Notifica dei provvedimenti attuativi
Articolo 51 - Clausola valutativa
Articolo 52 - Norma finanziaria
Articolo 53 - Dichiarazione d’urgenza