Legge Regionale Piemonte 26/1/2009 n. 2
Articolo 50
Notifica dei provvedimenti attuativi
Titolo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ATTUATIVE E FINANZIARIE
Capo I - Disposizioni transitorie e attuative
Notifica dei provvedimenti attuativi
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui tali aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato e sono sottoposti alla clausola sospensiva.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Oggetto della legge e ambito di applicazione
Articolo 3 - Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni
Articolo 4 - Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci
Articolo 5 - Individuazione e variazione delle aree sciabili
Articolo 6 - Classificazione delle piste da sci
Articolo 7 - Procedimento per il rilascio dellatto di classificazione
Articolo 8 - Elaborati di progetto per la classificazione
Articolo 9 - Classificazione acustica
Articolo 10 - Elenco regionale delle piste
Articolo 11 - Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili
Articolo 12 - Realizzazione delle piste
Articolo 13 - Permesso di realizzazione delle piste
Articolo 14 - Procedimento per limposizione della servitù di area sciabile
Articolo 15 - Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile
Articolo 16 - Gestore della pista
Articolo 17 - Soggetti operanti nellesercizio delle piste
Articolo 18 - Obblighi del gestore
Articolo 19 - Obblighi del direttore di pista
Articolo 20 - Mansioni degli operatori di primo soccorso
Articolo 21 - Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento
Articolo 22 - Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso
Articolo 23 - Obblighi di delimitazione delle piste
Articolo 24 - Obblighi di segnalazione sulle piste
Articolo 25 - Vigilanza
Articolo 26 - Responsabilità
Articolo 27 - Orario delle piste
Articolo 28 - Mezzi meccanici
Articolo 29 - Innevamento programmato
Articolo 30 - Sci fuori pista
Articolo 31 - Mountain-bike
Articolo 32 - Norme di comportamento
Articolo 33 - Obbligo di aggiornamento
Articolo 34 - Interventi per linformazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica e di comportamento degli utenti
Articolo 35 - Sanzioni
Articolo 36 - Definizione di servizio pubblico di interesse generale
Articolo 37 - Definizione di stazioni locali e non locali
Articolo 38 - Definizione di microstazioni
Articolo 39 - Interventi regionali
Articolo 40 - Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi
Articolo 41 - Iniziative ammesse alle agevolazioni
Articolo 42 - Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili
Articolo 43 - Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dellofferta turistica
Articolo 44 - Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria
Articolo 45 - Soggetti beneficiari
Articolo 46 - Agevolazioni
Articolo 47 - Criteri per lerogazione delle agevolazioni
Articolo 48 - Fideiussione regionale
Articolo 49 - Disposizioni transitorie
Articolo 50 - Notifica dei provvedimenti attuativi
Articolo 51 - Clausola valutativa
Articolo 52 - Norma finanziaria
Articolo 53 - Dichiarazione durgenza