Legge Regionale Piemonte 26/1/2009 n. 2
Articolo 46
Agevolazioni
Titolo II - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GARANZIA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE AREE SCIABILI, DELL’IMPIANTISTICA DI RISALITA E DELL’OFFERTA TURISTICA
Capo III - Programmazione degli interventi
Agevolazioni
1. Ai soggetti che attuino le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a) possono essere concesse le seguenti agevolazioni:
a) per gli interventi di cui all’articolo 42, commi 1 e 2, ad eccezione delle attività relative alla produzione di neve programmata di cui all’articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse in una percentuale delle spese complessive sostenute, ivi comprese quelle per il personale addetto, stabilita annualmente ed eventualmente anche mediante coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili ai sensi dell’articolo 39, comma 3;
b) per gli interventi relativi alle attività di produzione di neve programmata di cui all’articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse nella misura non superiore a un terzo delle spese complessive sostenute in un arco temporale non superiore a centoventi giorni. Tali spese sono calcolate tenuto conto dei costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione, del personale specifico addetto alla produzione di neve e di ogni altro costo riconducibile alla produzione stessa.
2. Ai soggetti che attuano le iniziative riconducibili alla categoria B di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b) possono essere concesse, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto, le seguenti agevolazioni:
a) nel caso di stazione di interesse locale ai sensi dei criteri stabiliti all’articolo 37, agevolazioni concesse in una percentuale massima stabilita nel programma triennale;
b) nel caso di stazione non definibile di interesse locale ai sensi dell’articolo 37, al soggetto beneficiario è accordata facoltà di scelta tra i due seguenti regimi:
1) regime ordinario ai sensi del Regolamento CE 6 agosto 2008, n. 800/2008 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato);
2) regime de minimis ai sensi del Regolamento 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore).
3. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all’articolo 41, comma 1, lettera c) possono essere concesse agevolazioni esclusivamente ai soggetti definibili come microstazioni ai sensi dell’articolo 38, in una percentuale delle spese complessive sostenute stabilita annualmente e fino a un valore massimo pari a un terzo di tali spese.
4. Le iniziative di cui al comma 2 possono essere realizzate direttamente, in tutto o in parte, dalla Regione. La Regione stessa, nel caso, è incaricata della successiva individuazione dei soggetti gestori.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Oggetto della legge e ambito di applicazione
Articolo 3 - Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni
Articolo 4 - Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci
Articolo 5 - Individuazione e variazione delle aree sciabili
Articolo 6 - Classificazione delle piste da sci
Articolo 7 - Procedimento per il rilascio dellatto di classificazione
Articolo 8 - Elaborati di progetto per la classificazione
Articolo 9 - Classificazione acustica
Articolo 10 - Elenco regionale delle piste
Articolo 11 - Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili
Articolo 12 - Realizzazione delle piste
Articolo 13 - Permesso di realizzazione delle piste
Articolo 14 - Procedimento per limposizione della servitù di area sciabile
Articolo 15 - Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile
Articolo 16 - Gestore della pista
Articolo 17 - Soggetti operanti nellesercizio delle piste
Articolo 18 - Obblighi del gestore
Articolo 19 - Obblighi del direttore di pista
Articolo 20 - Mansioni degli operatori di primo soccorso
Articolo 21 - Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento
Articolo 22 - Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso
Articolo 23 - Obblighi di delimitazione delle piste
Articolo 24 - Obblighi di segnalazione sulle piste
Articolo 25 - Vigilanza
Articolo 26 - Responsabilità
Articolo 27 - Orario delle piste
Articolo 28 - Mezzi meccanici
Articolo 29 - Innevamento programmato
Articolo 30 - Sci fuori pista
Articolo 31 - Mountain-bike
Articolo 32 - Norme di comportamento
Articolo 33 - Obbligo di aggiornamento
Articolo 34 - Interventi per linformazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica e di comportamento degli utenti
Articolo 35 - Sanzioni
Articolo 36 - Definizione di servizio pubblico di interesse generale
Articolo 37 - Definizione di stazioni locali e non locali
Articolo 38 - Definizione di microstazioni
Articolo 39 - Interventi regionali
Articolo 40 - Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi
Articolo 41 - Iniziative ammesse alle agevolazioni
Articolo 42 - Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili
Articolo 43 - Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dellofferta turistica
Articolo 44 - Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria
Articolo 45 - Soggetti beneficiari
Articolo 46 - Agevolazioni
Articolo 47 - Criteri per lerogazione delle agevolazioni
Articolo 48 - Fideiussione regionale
Articolo 49 - Disposizioni transitorie
Articolo 50 - Notifica dei provvedimenti attuativi
Articolo 51 - Clausola valutativa
Articolo 52 - Norma finanziaria
Articolo 53 - Dichiarazione durgenza