Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 11/11/2009 n. 19

Codice regionale dell'edilizia

Articolo 8

Sportello Unico per l’Edilizia

Capo I - Disposizioni generali

Sportello Unico per l’Edilizia

1. I Comuni, singoli o associati, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, possono istituire lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) con il compito di curare tutti i rapporti fra i privati e le Amministrazioni pubbliche tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività.
2. Lo Sportello Unico provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso o certificazione comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dagli Enti competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e previsti dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure relative all’attività edilizia;
c) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
d) ad adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge su espressa richiesta dell’ufficio comunale competente.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, lo Sportello Unico acquisisce direttamente i documenti che siano agli atti del Comune interessato o di altri Enti pubblici, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente o nei casi in cui non possano essere sostituiti da una autocertificazione ai sensi di legge.
4. Lo Sportello Unico acquisisce, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, preordinati alla realizzazione dell’intervento edilizio, individuati dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 2.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per l’insediamento delle attività produttive le competenze dello Sportello Unico per l’Edilizia sono attribuite allo Sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi (SUAP), disciplinato della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e successive modifiche.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Regolamento di attuazione
Articolo 3 - Definizioni generali
Articolo 4 - Definizioni degli interventi edilizi
Articolo 5 - Definizione delle destinazioni d’uso degli immobili
Articolo 6 - Attività edilizia in decadenza dei vincoli o in assenza di pianificazione attuativa
Articolo 7 - Regolamento edilizio comunale e strumenti urbanistici
Articolo 8 - Sportello Unico per l’Edilizia
Articolo 9 - Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica
Articolo 10 - Opere pubbliche statali, regionali e provinciali
Articolo 11 - Opere pubbliche comunali
Articolo 12 - Attività edilizia dei privati su aree demaniali
Articolo 13 - Norme generali per la valutazione dell’attività edilizia
Articolo 14 - Determinazione della destinazione d’uso degli immobili
Articolo 15 - Modifica di destinazione d’uso degli immobili
Articolo 16 - Attività edilizia libera
Articolo 17 - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
Articolo 18 - Denuncia di inizio attività in alternativa a permesso di costruire
Articolo 19 - Interventi subordinati a permesso di costruire
Articolo 20 - Autorizzazione temporanea per interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali
Articolo 21 - Norme comuni al permesso di costruire e alla denuncia di inizio attività
Articolo 22 - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 23 - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
Articolo 24 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 25 - Silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire
Articolo 26 - Disciplina della denuncia di inizio attività
Articolo 27 - Certificato di agibilità
Articolo 28 - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità e dichiarazione di inagibilità
Articolo 29 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 30 - Esonero e riduzione dal contributo per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 31 - Edilizia convenzionata e interventi diretti a realizzare la prima abitazione
Articolo 32 - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
Articolo 33 - Area di pertinenza urbanistica
Articolo 34 - Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva
Articolo 35 - Deroghe generali agli strumenti urbanistici comunali per interventi edilizi
Articolo 36 - Interventi in zona agricola
Articolo 37 - Misure per la promozione del rendimento energetico nell’edilizia
Articolo 38 - Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia
Articolo 39 - Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 40 - Variazioni essenziali
Articolo 41 - Misura di tolleranza
Articolo 42 - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
Articolo 43 - Vigilanza su opere disciplinate dall’articolo 10
Articolo 44 - Responsabilità del titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori
Articolo 45 - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
Articolo 46 - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in totale difformità del permesso di costruire
Articolo 47 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
Articolo 48 - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici
Articolo 49 - Permesso di costruire in sanatoria
Articolo 50 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e sanatoria
Articolo 51 - Interventi di attività edilizia libera in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia
Articolo 52 - Interventi eseguiti in base a permesso annullato
Articolo 53 - Intervento regionale nella repressione degli abusi edilizi
Articolo 54 - Ritardato od omesso pagamento del contributo di costruzione
Articolo 55 - Mancata apposizione del cartello di cantiere o mancata presentazione della domanda di agibilità
Articolo 56 - Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione
Articolo 57 - Norme comuni
Articolo 58 - Interventi di ristrutturazione e ampliamento
Articolo 59 - Interventi di ampliamento di edifici produttivi
Articolo 60 - Misure di promozione per la sostituzione di edifici ed esecuzione degli interventi in ambiti sottoposti a pianificazione attuativa
Articolo 61 - Disposizioni transitorie e di coordinamento con le altre leggi di settore
Articolo 62 - Applicazione delle disposizioni di deroga
Articolo 63 - Aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie
Articolo 64 - Abrogazioni
Articolo 65 - Rinvio alle leggi regionali
Articolo 66 - Rinvio alle leggi statali per violazioni penali, lottizzazione abusiva e atti di trasferimento di diritti reali
Articolo 67 - Disposizioni finanziarie
Articolo 68 - Entrata in vigore