Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 11/11/2009 n. 19

Codice regionale dell'edilizia

Articolo 37

Misure per la promozione del rendimento energetico nell’edilizia

Capo V - Disposizioni speciali

Misure per la promozione del rendimento energetico nell’edilizia

1. Gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico eseguiti nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell’edilizia), e successive modifiche, e della legge regionale 23/2005, e successive modifiche, possono essere realizzati anche in deroga agli indici urbanistico-edilizi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi nei limiti individuati dal presente articolo. Tali interventi non si computano nel calcolo della volumetria utile e della superficie utile, anche ai fini della determinazione del contributo di costruzione di cui all’articolo 29.
2. Gli interventi di cui al comma 1 realizzati su edifici esistenti, qualora suscettibili di ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei coefficienti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 192/2005, e successive modifiche, possono essere realizzati anche in deroga alle distanze minime e alle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi, fermo restando quanto stabilito nel comma 4, e possono comportare la realizzazione:
a) di maggiore spessore delle murature esterne entro i 35 centimetri, siano esse tamponature o muri portanti;
b) di maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura entro i 35 centimetri.
3. Gli interventi di cui al comma 1, realizzati su nuovi edifici, consistono nella realizzazione di:
a) maggiore spessore delle murature esterne oltre i 30 centimetri, fino a un massimo di ulteriori 30 centimetri, siano esse tamponature o muri portanti;
b) maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura oltre i 30 centimetri, fino a un massimo di ulteriori 30 centimetri;
c) serre solari, bussole e verande funzionalmente collegate all’edificio principale che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate;
d) volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell’energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi.
4. Gli interventi di cui al presente articolo:
a) se eseguiti su edifici esistenti, devono salvaguardare gli elementi costitutivi e decorativi di pregio storico, artistico e architettonico, nonché gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali, che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione, secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali;
b) non possono derogare in ogni caso alle distanze minime previste dal codice civile e alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e alle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché alle norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Regolamento di attuazione
Articolo 3 - Definizioni generali
Articolo 4 - Definizioni degli interventi edilizi
Articolo 5 - Definizione delle destinazioni d’uso degli immobili
Articolo 6 - Attività edilizia in decadenza dei vincoli o in assenza di pianificazione attuativa
Articolo 7 - Regolamento edilizio comunale e strumenti urbanistici
Articolo 8 - Sportello Unico per l’Edilizia
Articolo 9 - Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica
Articolo 10 - Opere pubbliche statali, regionali e provinciali
Articolo 11 - Opere pubbliche comunali
Articolo 12 - Attività edilizia dei privati su aree demaniali
Articolo 13 - Norme generali per la valutazione dell’attività edilizia
Articolo 14 - Determinazione della destinazione d’uso degli immobili
Articolo 15 - Modifica di destinazione d’uso degli immobili
Articolo 16 - Attività edilizia libera
Articolo 17 - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
Articolo 18 - Denuncia di inizio attività in alternativa a permesso di costruire
Articolo 19 - Interventi subordinati a permesso di costruire
Articolo 20 - Autorizzazione temporanea per interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali
Articolo 21 - Norme comuni al permesso di costruire e alla denuncia di inizio attività
Articolo 22 - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 23 - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
Articolo 24 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 25 - Silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire
Articolo 26 - Disciplina della denuncia di inizio attività
Articolo 27 - Certificato di agibilità
Articolo 28 - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità e dichiarazione di inagibilità
Articolo 29 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 30 - Esonero e riduzione dal contributo per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 31 - Edilizia convenzionata e interventi diretti a realizzare la prima abitazione
Articolo 32 - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
Articolo 33 - Area di pertinenza urbanistica
Articolo 34 - Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva
Articolo 35 - Deroghe generali agli strumenti urbanistici comunali per interventi edilizi
Articolo 36 - Interventi in zona agricola
Articolo 37 - Misure per la promozione del rendimento energetico nell’edilizia
Articolo 38 - Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia
Articolo 39 - Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 40 - Variazioni essenziali
Articolo 41 - Misura di tolleranza
Articolo 42 - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
Articolo 43 - Vigilanza su opere disciplinate dall’articolo 10
Articolo 44 - Responsabilità del titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori
Articolo 45 - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
Articolo 46 - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in totale difformità del permesso di costruire
Articolo 47 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
Articolo 48 - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici
Articolo 49 - Permesso di costruire in sanatoria
Articolo 50 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e sanatoria
Articolo 51 - Interventi di attività edilizia libera in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia
Articolo 52 - Interventi eseguiti in base a permesso annullato
Articolo 53 - Intervento regionale nella repressione degli abusi edilizi
Articolo 54 - Ritardato od omesso pagamento del contributo di costruzione
Articolo 55 - Mancata apposizione del cartello di cantiere o mancata presentazione della domanda di agibilità
Articolo 56 - Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione
Articolo 57 - Norme comuni
Articolo 58 - Interventi di ristrutturazione e ampliamento
Articolo 59 - Interventi di ampliamento di edifici produttivi
Articolo 60 - Misure di promozione per la sostituzione di edifici ed esecuzione degli interventi in ambiti sottoposti a pianificazione attuativa
Articolo 61 - Disposizioni transitorie e di coordinamento con le altre leggi di settore
Articolo 62 - Applicazione delle disposizioni di deroga
Articolo 63 - Aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie
Articolo 64 - Abrogazioni
Articolo 65 - Rinvio alle leggi regionali
Articolo 66 - Rinvio alle leggi statali per violazioni penali, lottizzazione abusiva e atti di trasferimento di diritti reali
Articolo 67 - Disposizioni finanziarie
Articolo 68 - Entrata in vigore