Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 11/11/2009 n. 19

Codice regionale dell'edilizia

Articolo 36

Interventi in zona agricola

Capo V - Disposizioni speciali

Interventi in zona agricola

1. L’ampliamento e la ristrutturazione edilizia di edifici destinati a residenza agricola in zona agricola, ove ammessi dallo strumento urbanistico vigente e nel rispetto degli indici e dei parametri ivi indicati, possono comportare la realizzazione di un’unità immobiliare aggiuntiva con destinazione d’uso residenziale, anche in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell’imprenditore agricolo professionale, purché:
a) l’unità immobiliare realizzata sia destinata a prima abitazione dei parenti di primo grado dell’imprenditore agricolo professionale o del coltivatore diretto proprietario dell’edificio ampliato o ristrutturato;
b) il soggetto avente titolo ai sensi dell’articolo 21 si obblighi, mediante convenzione con il Comune, a istituire un vincolo ventennale concernente il divieto di alienazione dell’immobile, nonché di concessione a terzi di diritti reali o personali di godimento su di esso, da trascrivere nei registri immobiliari o da annotare sul libro fondiario a cura del richiedente, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Per gli interventi realizzati ai sensi del comma 1 in deroga al requisito della connessione funzionale e comportanti il cambio di destinazione d’uso in residenziale, non si applica l’esonero contributivo previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera a), salvo i casi di trasferimento a titolo di successione del diritto reale di godimento e a condizione che il successore adibisca l’immobile a prima abitazione.
3. Possono essere ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e interventi di rilevanza edilizia degli edifici rustici annessi alle residenze agricole con modifica di destinazione d’uso degli stessi in residenza agricola, con il vincolo ventennale concernente il divieto di alienazione dell’immobile, nonché di concessione a terzi di diritti reali o personali di godimento su di esso, ai sensi del comma 1, lettera b).
4. Nelle zone agricole, come individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali, é ammessa la realizzazione, anche in deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi:
a) di interventi finalizzati alla copertura di concimaie, di vasche per la raccolta di liquami, di depositi e aree destinate allo stoccaggio di foraggi, annessi alle strutture produttive aziendali, nonché impianti e strutture finalizzate alle produzioni energetiche da fonti rinnovabili con materie prime derivanti dalle produzioni aziendali, nei limiti del 10 per cento della superficie utile delle strutture esistenti;
b) di interventi di adeguamento delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, (Direttiva del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), e dell’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche;
c) di adeguamento igienico-funzionale delle strutture agricole esistenti fino ad assicurare il rispetto dei parametri minimi previsti dalla normativa di settore che disciplina la specifica attività e conformemente al Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione; in tali casi l’eventuale ampliamento, se realizzato in deroga agli strumenti urbanistici, non può superare il 10 per cento della superficie utile delle strutture esistenti.
5. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, trovano applicazione le sanzioni previste dal capo VI.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Regolamento di attuazione
Articolo 3 - Definizioni generali
Articolo 4 - Definizioni degli interventi edilizi
Articolo 5 - Definizione delle destinazioni d’uso degli immobili
Articolo 6 - Attività edilizia in decadenza dei vincoli o in assenza di pianificazione attuativa
Articolo 7 - Regolamento edilizio comunale e strumenti urbanistici
Articolo 8 - Sportello Unico per l’Edilizia
Articolo 9 - Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica
Articolo 10 - Opere pubbliche statali, regionali e provinciali
Articolo 11 - Opere pubbliche comunali
Articolo 12 - Attività edilizia dei privati su aree demaniali
Articolo 13 - Norme generali per la valutazione dell’attività edilizia
Articolo 14 - Determinazione della destinazione d’uso degli immobili
Articolo 15 - Modifica di destinazione d’uso degli immobili
Articolo 16 - Attività edilizia libera
Articolo 17 - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
Articolo 18 - Denuncia di inizio attività in alternativa a permesso di costruire
Articolo 19 - Interventi subordinati a permesso di costruire
Articolo 20 - Autorizzazione temporanea per interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali
Articolo 21 - Norme comuni al permesso di costruire e alla denuncia di inizio attività
Articolo 22 - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 23 - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
Articolo 24 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 25 - Silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire
Articolo 26 - Disciplina della denuncia di inizio attività
Articolo 27 - Certificato di agibilità
Articolo 28 - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità e dichiarazione di inagibilità
Articolo 29 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 30 - Esonero e riduzione dal contributo per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 31 - Edilizia convenzionata e interventi diretti a realizzare la prima abitazione
Articolo 32 - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
Articolo 33 - Area di pertinenza urbanistica
Articolo 34 - Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva
Articolo 35 - Deroghe generali agli strumenti urbanistici comunali per interventi edilizi
Articolo 36 - Interventi in zona agricola
Articolo 37 - Misure per la promozione del rendimento energetico nell’edilizia
Articolo 38 - Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia
Articolo 39 - Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 40 - Variazioni essenziali
Articolo 41 - Misura di tolleranza
Articolo 42 - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
Articolo 43 - Vigilanza su opere disciplinate dall’articolo 10
Articolo 44 - Responsabilità del titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori
Articolo 45 - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
Articolo 46 - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in totale difformità del permesso di costruire
Articolo 47 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
Articolo 48 - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici
Articolo 49 - Permesso di costruire in sanatoria
Articolo 50 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e sanatoria
Articolo 51 - Interventi di attività edilizia libera in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia
Articolo 52 - Interventi eseguiti in base a permesso annullato
Articolo 53 - Intervento regionale nella repressione degli abusi edilizi
Articolo 54 - Ritardato od omesso pagamento del contributo di costruzione
Articolo 55 - Mancata apposizione del cartello di cantiere o mancata presentazione della domanda di agibilità
Articolo 56 - Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione
Articolo 57 - Norme comuni
Articolo 58 - Interventi di ristrutturazione e ampliamento
Articolo 59 - Interventi di ampliamento di edifici produttivi
Articolo 60 - Misure di promozione per la sostituzione di edifici ed esecuzione degli interventi in ambiti sottoposti a pianificazione attuativa
Articolo 61 - Disposizioni transitorie e di coordinamento con le altre leggi di settore
Articolo 62 - Applicazione delle disposizioni di deroga
Articolo 63 - Aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie
Articolo 64 - Abrogazioni
Articolo 65 - Rinvio alle leggi regionali
Articolo 66 - Rinvio alle leggi statali per violazioni penali, lottizzazione abusiva e atti di trasferimento di diritti reali
Articolo 67 - Disposizioni finanziarie
Articolo 68 - Entrata in vigore