Legge Regionale Lombardia 4/12/2009 n. 27
Articolo 3
(Art. 2, c. 1 e 2, L.R. 13/1996; Art. 3, c. 43 e 52, L.R. 1/2000) - Programmazione regionale
TITOLO I - FUNZIONI REGIONALI
CAPO I - PRINCIPI
(Art. 3, c. 41, L.R. 1/2000) - Competenze della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica
1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:
a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l’azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti sul territorio regionale;
b) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di settore attraverso il programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica di cui all’art. 3, comma 2, lettera a);
c) la predisposizione dei programmi annuali di attuazione del programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b);
d) la verifica dell’efficacia dei programmi attuati e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse finanziarie;
e) la determinazione dei limiti di costo da rispettare nella realizzazione degli interventi;
f) l’approvazione dei progetti ai sensi della legislazione vigente e la verifica di congruità dei costi;
g) la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti in conto interessi e delle quote di contributo in conto capitale;
h) la determinazione dei limiti di reddito per l’accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
i) la determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari finali;
j) la determinazione dei requisiti oggettivi degli interventi;
k) la promozione e il coordinamento della formazione e gestione dell’anagrafe dei soggetti fruenti di contributi pubblici e dell’inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
l) la promozione di iniziative di ricerca;
m) la determinazione dei criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi i casi di deroga ai requisiti per eccezionali esigenze sociali e la costituzione di una commissione consultiva tecnica comunale per le valutazioni finalizzate all’assegnazione degli alloggi alle famiglie, in possesso dei requisiti, che debbano forzatamente rilasciare l’alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto. Il comune può sottoporre alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo una proposta d’intesa per il coordinamento della commissione e per la gestione dei profili di competenza relativi all’impiego della forza pubblica con le attività degli ufficiali giudiziari; la normativa regionale, nell’ambito dei requisiti per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, individua limiti della situazione economica che definiscono una fascia omogenea di inquilini, caratterizzati dal medesimo bisogno abitativo, che possono sostenere un canone che copra gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione degli alloggi;
n) la determinazione dei criteri generali per la fissazione dei canoni per l’edilizia residenziale pubblica;
o) l’individuazione delle modalità di gestione del sostegno finanziario al reddito per favorire l’accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;
p) l’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo sulle Aziende lombarde per l’edilizia residenziale (ALER);
q) il concorso con la competente amministrazione dello Stato e con gli enti locali interessati nell’elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse nazionale;
r) la determinazione dei criteri per l’esercizio della vigilanza sulle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto del testo unicoArticolo 2 - (Art. 3, c. 41, L.R. 1/2000) - Competenze della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica
Articolo 3 - (Art. 2, c. 1 e 2, L.R. 13/1996; Art. 3, c. 43 e 52, L.R. 1/2000) - Programmazione regionale
Articolo 4 - (Art. 2, L.R. 5/2004; Art. 4, c. 4, L.R. 13/2009) - Fondi immobiliari
Articolo 5 - (Artt. 1, 2, c. 3, 3 bis, 3 ter e 4, L.R. 13/1996; Art. 3, c. 42, L.R. 1/2000) - Coordinamento ed indirizzo delle Aziende lombarde per ledilizia residenziale pubblica (ALER)
Articolo 6 - (Art. 3, c. 52 bis e 52 ter, L.R. 1/2000; Art. 2, c. 18 bis e 18 ter, L.R. 2/2000; Art. 2, c. 2, L.R. 5/2008) - Risorse finanziarie
Articolo 7 - (Art. 3, c. 51 sexies, L.R. 1/2000; Art. 4, c. 5, 6 e 7, L.R. 13/2009) - Disposizioni in materia di accelerazioni di procedimenti
Articolo 8 - (Art. 3, c. 43 bis e 43 ter, L.R. 1/2000) - Disposizione transitoria in deroga agli strumenti urbanistici
Articolo 9 - (Art. 3, c. 48, 49, 50 e 51, L.R. 1/2000) - Competenze dei comuni
Articolo 10 - (Art. 3, c. 51 ter, L.R. 1/2000) - Potere sostitutivo
Articolo 11 - (Art. 4, L.R. 13/1996) - Aziende lombarde per ledilizia residenziale
Articolo 12 - (Art. 5, L.R. 13/1996) - Attività delle ALER
Articolo 13 - (Art. 5 bis, L.R. 13/1996; Art. 5, c. 6, L.R. 36/2008) - Attribuzione di funzioni amministrative di competenza della Regione
Articolo 14 - (Art. 6, L.R. 13/1996) - Statuto delle ALER
Articolo 15 - (Art. 7, L.R. 13/1996) - Organi delle ALER
Articolo 16 - (Art. 8, L.R. 13/1996) - Consiglio di amministrazione delle ALER
Articolo 17 - (Art. 9, L.R. 13/1996) - Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione
Articolo 18 - (Art. 10, L.R. 13/1996) - Presidente
Articolo 19 - (Art. 11, L.R. 13/1996) - Direttore generale
Articolo 20 - (Art. 12, L.R. 13/1996) - Collegio dei sindaci
Articolo 21 - (Art. 14, L.R. 13/1996) - Indennità di carica
Articolo 22 - (Art. 15, L.R. 13/1996) - Fonti di finanziamento
Articolo 23 - (Art. 16, L.R. 13/1996) - Bilancio e programmi di attività delle ALER
Articolo 24 - (Art. 17, L.R. 13/1996) - Vigilanza e controllo sugli organi e sugli atti delle ALER
Articolo 25 - (Art. 18, L.R. 13/1996) - Stato giuridico e trattamento economico del personale
Articolo 26 - (Art. 19, L.R. 13/1996) - Diritti dellutente
Articolo 27 - (Art. 5, L.R. 36/2008) - Norme transitorie
Articolo 28 - (Art. 3, c. 41 bis, 41 ter e 51 bis, L.R. 1/2000) - Principi per laccesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 29 - (Art. 3, c. 51 quarter e 51 quinquies, L.R. 1/2000) - Norme per lintegrazione sociale
Articolo 30 - (Artt. 1 e 2 , L.R. 27/2007) - Ambito di applicazione
Articolo 31 - (Art. 3, L.R. 27/2007) - Determinazione del canone di locazione sopportabile
Articolo 32 - (Art. 4, L.R. 27/2007) - Spese per i servizi
Articolo 33 - (Art. 5, L.R. 27/2007) - Sostenibilità del sistema di edilizia residenziale pubblica
Articolo 34 - (Art. 6, L.R. 27/2007) - Uso razionale del patrimonio
Articolo 35 - (Art. 7, L.R. 27/2007) - Contributi di solidarietà
Articolo 36 - (Art. 10, L.R. 27/2007) - Aggiornamenti
Articolo 37 - (Art. 11, L.R. 27/2007) - Norme transitorie
Articolo 38 - (Artt. 32, 33, 34 e 35, L.R. 91/1983) - Autogestione
Articolo 39 - (Art. 35 bis, L.R. 91/1983) - Partecipazione dellutenza
Articolo 40 - (Art. 8, L.R. 27/2007) - Canone moderato
Articolo 41 - (Art. 1, c. 4 e 5, L.R. 40/2004) - Locazione studenti
Articolo 42 - (Art. 1, L.R. 14/2007) - Canone convenzionato
Articolo 43 - (Art. 2, L.R. 14/2007) - Modalità di attuazione dei servizi abitativi a canone convenzionato
Articolo 44 - (Art. 3, L.R. 14/2007) - Fondo regionale
Articolo 45 - (Art. 1, L.R. 27/2007) - Finalità
Articolo 46 - (Art. 9, L.R. 27/2007) - Alloggi assegnati
Articolo 47 - (Art. 11 bis, L.R. 31/1985) - Alloggi liberi
Articolo 48 - (Art. 2, L.R. 2/2000) - Fondo per il sostegno allaffitto
Articolo 49 - (Art. 2, c. 17, L.R. 2/2000) - Fondo per il sostegno alla locazione temporanea
Articolo 50 - (Art. 2, c. 18, L.R. 2/2000) - Valutazione del riparto delle risorse
Articolo 51 - Norma di abrogazione
Articolo 52 - Norma finale
Articolo 53 - Norma finanziaria