Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 4/12/2009 n. 27

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica

Articolo 43

(Art. 2, L.R. 14/2007) - Modalità di attuazione dei servizi abitativi a canone convenzionato

TITOLO III - GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
CAPO IV - ALTRE TIPOLOGIE DI CANONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

(Art. 2, L.R. 14/2007) - Modalità di attuazione dei servizi abitativi a canone convenzionato

1. Ferme restando le vigenti norme sulla realizzazione, l’accesso e la gestione delle altre tipologie di alloggi di edilizia residenziale pubblica, le modalità di attuazione degli interventi relativi ai servizi abitativi a canone convenzionato sono disciplinate da una specifica convenzione stipulata tra il soggetto attuatore, il comune nel quale l’intervento è realizzato e la Regione.
2. La Giunta regionale approva una convenzione tipo, nella quale sono stabiliti gli elementi essenziali ai quali devono uniformarsi le singole convenzioni di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri:
a) individuazione dei beneficiari effettuata dal soggetto attuatore;
b) pubblicità dell’iniziativa ai fini della partecipazione dei destinatari degli alloggi o dei posti letto;
c) situazione economica ISEE -ERP, definita con le modalità e i criteri di cui al r.r. 1/2004, non superiore a 40.000,00 euro per i soggetti aventi esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizioni di studio o di lavoro e per ogni altra categoria di beneficiari;
d) determinazione del canone di locazione, il cui ammontare deve essere inferiore a quello di mercato e coprire gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione dell’immobile, tenendo conto della redditività dell’investimento; il canone annuo non può comunque essere superiore al 5 per cento del prezzo di cessione fissato a livello comunale per gli alloggi in edilizia residenziale convenzionata;
e) durata almeno trentennale della convenzione rinnovabile ad eccezione dei casi in cui è prevista la locazione collegata ad un patto di futura vendita per i quali la Giunta regionale definisce i limiti a cui devono attenersi i piani finanziari;
f) determinazione di standard di servizio relativi alle caratteristiche generali dei complessi edilizi e dei servizi annessi, anche in relazione alle diverse categorie di destinatari;
g) modalità di redazione e di monitoraggio, effettuato sulla base di un apposito sistema informativo predisposto dalla Regione, ivi compresa la contabilità separata per la realizzazione dell’intervento e l’esercizio del servizio al fine di verificare il risultato conseguito dal soggetto attuatore in relazione all’agevolazione fruita e il rapporto tra costi e ricavi;
h) modalità per l’individuazione di quote di alloggi da riservare, nell’ambito del piano economico finanziario, ad un canone comunque inferiore a quello di cui alla lettera d), a nuclei familiari aventi i requisiti economici per accedere alle altre tipologie di edilizia residenziale pubblica di cui al r. r. 1/2004 o a categorie ritenute a livello locale meritevoli di tutela per la funzione sociale svolta, nei limiti di cui alla lettera c);
i) modalità di determinazione delle sanzioni contrattuali per l’inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, anche in ragione del vantaggio economico conseguito.3. La Regione e i comuni esercitano, nell’ambito delle rispettive competenze, funzioni di verifica e controllo relativamente all’esatto adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione di cui al comma 1, nonché al rispetto degli standard di servizio, da parte dei soggetti promotori e attuatori.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto del testo unico
Articolo 2 - (Art. 3, c. 41, L.R. 1/2000) - Competenze della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica
Articolo 3 - (Art. 2, c. 1 e 2, L.R. 13/1996; Art. 3, c. 43 e 52, L.R. 1/2000) - Programmazione regionale
Articolo 4 - (Art. 2, L.R. 5/2004; Art. 4, c. 4, L.R. 13/2009) - Fondi immobiliari
Articolo 5 - (Artt. 1, 2, c. 3, 3 bis, 3 ter e 4, L.R. 13/1996; Art. 3, c. 42, L.R. 1/2000) - Coordinamento ed indirizzo delle Aziende lombarde per l’edilizia residenziale pubblica (ALER)
Articolo 6 - (Art. 3, c. 52 bis e 52 ter, L.R. 1/2000; Art. 2, c. 18 bis e 18 ter, L.R. 2/2000; Art. 2, c. 2, L.R. 5/2008) - Risorse finanziarie
Articolo 7 - (Art. 3, c. 51 sexies, L.R. 1/2000; Art. 4, c. 5, 6 e 7, L.R. 13/2009) - Disposizioni in materia di accelerazioni di procedimenti
Articolo 8 - (Art. 3, c. 43 bis e 43 ter, L.R. 1/2000) - Disposizione transitoria in deroga agli strumenti urbanistici
Articolo 9 - (Art. 3, c. 48, 49, 50 e 51, L.R. 1/2000) - Competenze dei comuni
Articolo 10 - (Art. 3, c. 51 ter, L.R. 1/2000) - Potere sostitutivo
Articolo 11 - (Art. 4, L.R. 13/1996) - Aziende lombarde per l’edilizia residenziale
Articolo 12 - (Art. 5, L.R. 13/1996) - Attività delle ALER
Articolo 13 - (Art. 5 bis, L.R. 13/1996; Art. 5, c. 6, L.R. 36/2008) - Attribuzione di funzioni amministrative di competenza della Regione
Articolo 14 - (Art. 6, L.R. 13/1996) - Statuto delle ALER
Articolo 15 - (Art. 7, L.R. 13/1996) - Organi delle ALER
Articolo 16 - (Art. 8, L.R. 13/1996) - Consiglio di amministrazione delle ALER
Articolo 17 - (Art. 9, L.R. 13/1996) - Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione
Articolo 18 - (Art. 10, L.R. 13/1996) - Presidente
Articolo 19 - (Art. 11, L.R. 13/1996) - Direttore generale
Articolo 20 - (Art. 12, L.R. 13/1996) - Collegio dei sindaci
Articolo 21 - (Art. 14, L.R. 13/1996) - Indennità di carica
Articolo 22 - (Art. 15, L.R. 13/1996) - Fonti di finanziamento
Articolo 23 - (Art. 16, L.R. 13/1996) - Bilancio e programmi di attività delle ALER
Articolo 24 - (Art. 17, L.R. 13/1996) - Vigilanza e controllo sugli organi e sugli atti delle ALER
Articolo 25 - (Art. 18, L.R. 13/1996) - Stato giuridico e trattamento economico del personale
Articolo 26 - (Art. 19, L.R. 13/1996) - Diritti dell’utente
Articolo 27 - (Art. 5, L.R. 36/2008) - Norme transitorie
Articolo 28 - (Art. 3, c. 41 bis, 41 ter e 51 bis, L.R. 1/2000) - Principi per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 29 - (Art. 3, c. 51 quarter e 51 quinquies, L.R. 1/2000) - Norme per l’integrazione sociale
Articolo 30 - (Artt. 1 e 2 , L.R. 27/2007) - Ambito di applicazione
Articolo 31 - (Art. 3, L.R. 27/2007) - Determinazione del canone di locazione sopportabile
Articolo 32 - (Art. 4, L.R. 27/2007) - Spese per i servizi
Articolo 33 - (Art. 5, L.R. 27/2007) - Sostenibilità del sistema di edilizia residenziale pubblica
Articolo 34 - (Art. 6, L.R. 27/2007) - Uso razionale del patrimonio
Articolo 35 - (Art. 7, L.R. 27/2007) - Contributi di solidarietà
Articolo 36 - (Art. 10, L.R. 27/2007) - Aggiornamenti
Articolo 37 - (Art. 11, L.R. 27/2007) - Norme transitorie
Articolo 38 - (Artt. 32, 33, 34 e 35, L.R. 91/1983) - Autogestione
Articolo 39 - (Art. 35 bis, L.R. 91/1983) - Partecipazione dell’utenza
Articolo 40 - (Art. 8, L.R. 27/2007) - Canone moderato
Articolo 41 - (Art. 1, c. 4 e 5, L.R. 40/2004) - Locazione studenti
Articolo 42 - (Art. 1, L.R. 14/2007) - Canone convenzionato
Articolo 43 - (Art. 2, L.R. 14/2007) - Modalità di attuazione dei servizi abitativi a canone convenzionato
Articolo 44 - (Art. 3, L.R. 14/2007) - Fondo regionale
Articolo 45 - (Art. 1, L.R. 27/2007) - Finalità
Articolo 46 - (Art. 9, L.R. 27/2007) - Alloggi assegnati
Articolo 47 - (Art. 11 bis, L.R. 31/1985) - Alloggi liberi
Articolo 48 - (Art. 2, L.R. 2/2000) - Fondo per il sostegno all’affitto
Articolo 49 - (Art. 2, c. 17, L.R. 2/2000) - Fondo per il sostegno alla locazione temporanea
Articolo 50 - (Art. 2, c. 18, L.R. 2/2000) - Valutazione del riparto delle risorse
Articolo 51 - Norma di abrogazione
Articolo 52 - Norma finale
Articolo 53 - Norma finanziaria