Legge Regionale Lombardia 4/12/2009 n. 27
Articolo 46
(Art. 9, L.R. 27/2007) - Alloggi assegnati
TITOLO IV - VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CAPO I - VENDITA DEL PATRIMONIO
(Art. 9, L.R. 27/2007) - Alloggi assegnati
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 47 per la vendita di unità abitative libere da inquilini, gli enti proprietari possono procedere alla vendita di unità abitative esclusivamente per esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio, nella misura massima del 20 per cento delle unità abitative esistenti alla data del 28 novembre 2007. Nel computo della percentuale sono comprese le unità abitative alienate ai sensi dell’articolo 47.
2. I proventi sono destinati allo sviluppo, alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con priorità per il recupero delle unità abitative non assegnabili al fine di prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive, anche per interventi sugli impianti volti alla sicurezza degli inquilini, per l’incremento del risparmio energetico, con priorità per gli immobili o complessi di immobili dove le spese per riscaldamento siano particolarmente elevate, per interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di recinzioni per garantire la sicurezza degli inquilini. Gli enti proprietari non hanno la disponibilità dei proventi. L’impiego è disciplinato dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 4, che approva il piano predisposto dall’ente proprietario secondo le modalità disciplinate dal presente articolo. I comuni che accertano l’assenza di fabbisogno di edilizia residenziale pubblica destinano i proventi alla realizzazione di servizi, ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 12/2005. A tali comuni non si applica il limite di cui al comma 1. Le norme del presente comma si applicano anche alle vendite di cui all’articolo 47.
3. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni, anche in forma associata, e le ALER predispongono un programma per la valorizzazione e la razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, anche congiuntamente al piano di cui all’articolo 47. Tale programma ha ad oggetto le unità abitative collocate in condominio con proprietari privati, interi edifici i cui inquilini hanno preliminarmente espresso, in prevalenza, interesse all’acquisto ed interi edifici la cui vendita risponde ad esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione dell’edificio stesso. Gli enti proprietari possono derogare al limite di cui al comma 1 solo qualora tale limite non consenta di alienare nemmeno un singolo edificio per l’intero.
4. Il programma di cui al comma 3 è elaborato nel rispetto delle presenti disposizioni, della programmazione regionale e delle modalità indicate dalla Giunta regionale; il programma è approvato dalla Giunta regionale ed ha la durata di cinque anni.
5. I comuni e le ALER determinano il valore di mercato delle unità abitative mediante apposita perizia redatta dal soggetto proprietario, in coerenza con le valutazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del Territorio. L’importo così determinato viene abbattuto del 20 per cento al fine di individuare il valore dell’immobile occupato.
6. Il proprietario comunica la proposta di vendita all’assegnatario di cui all’articolo 31, comma 4, ad un prezzo inferiore del 20 per cento del valore determinato ai sensi del comma 5. Anche al fine di ridurre i contenziosi, nel caso in cui l’assegnatario sia un soggetto che, in forza delle procedure avviate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sia stato destinatario di un invito a proporre offerta d’acquisto, ed abbia aderito a tale invito versando la somma richiesta quali oneri per la procedura amministrativa, la proposta di vendita è comunicata ad un prezzo inferiore del 30 per cento del valore determinato ai sensi del comma 5, a condizione che non vi sia una lite o, se avviata, si rinunci alla causa entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta di vendita. L’ente proprietario può prevedere dilazioni nel pagamento del prezzo, anche per il corrispettivo dell’usufrutto previsto al comma 8, lettera b).
7. Hanno titolo all’acquisto degli alloggi nel piano di vendita gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all’atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario.
8. L’assegnatario che non accetti, entro sei mesi, la proposta di vendita ha diritto:
a) alla assegnazione di altra unità abitativa in mobilità nel medesimo quartiere o in prossimità, considerata idonea e con superficie conforme allo standard previsto dall’articolo 13, comma 9, del r.r. 1/2004 e in normale stato di manutenzione e conservazione ai sensi delle disposizioni per la determinazione del canone. A tal fine l’ente proprietario può agevolare la mobilità mediante rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d’utenza;
b) alla costituzione dell’usufrutto sull’unità abitativa per gli assegnatari ultra sessantacinquenni e per i nuclei familiari assegnatari che comprendono una o più persone con handicap grave ai sensi dell’articolo 3 della l. 104/1992. Il corrispettivo dell’usufrutto è determinato sulla base del valore dell’immobile occupato e deve essere corrisposto all’atto del rogito. Nel caso in cui la nuda proprietà non venga acquistata dai parenti entro il secondo grado, può essere venduta all’asta.9. L’ente proprietario favorisce le procedure di mobilità consensuale tra l’assegnatario non interessato all’acquisto e altro assegnatario di unità abitativa di edilizia residenziale pubblica interessato all’acquisto dell’unità abitativa posta in vendita.
10. Nel caso in cui l’assegnatario rifiuti due proposte di mobilità verso unità abitative di dimensioni e caratteristiche idonee alla composizione del nucleo familiare, preferibilmente in prossimità, e non abbia rilasciato l’unità abitativa, l’ente proprietario avvia la procedure di mobilità forzosa, coinvolgendo i servizi sociali del comune ed assicurando all’inquilino il rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d’utenza.
11. L’ente proprietario assicura l’alienazione di tutte le unità abitative dell’immobile, entro cinque anni dall’approvazione del piano di valorizzazione. Alle vendite delle unità abitative che si liberano a seguito delle procedure di cui ai commi 8, lettera a), e 10, si procede con le seguenti modalità:
a) l’alloggio viene offerto ad altri assegnatari di unità abitative di edilizia residenziale pubblica e a nuclei familiari in area della decadenza, mediante bando pubblico ad un prezzo pari a quello di cui al comma 5 con priorità per coloro che abitano nello stesso quartiere;
b) nel caso di mancata alienazione in seguito alla procedura di cui alla lettera a), l’ente proprietario emana un bando in favore di nuclei familiari soggetti a provvedimenti di sfratto da unità abitative diverse da edilizia residenziale pubblica, giovani coppie come definite all’articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) e nuclei familiari con almeno tre figli, con un ISEE-ERP non superiore a 35.000 euro, ad un prezzo pari a quello di cui al comma 5;
c) nel caso di mancata alienazione in seguito alle procedure di cui alle lettere a) e b), si procede con asta pubblica, ponendo a base d’asta il valore di mercato.12. Le unità abitative vendute ai sensi del presente articolo e dell’articolo 47 non sono soggette a limiti e restrizioni temporali per le successive vendite, nel caso di acquisto a prezzo di mercato. Nei casi di cui ai commi 6, 9 e 11, lettere a) e b), l’unità abitativa non può essere rivenduta prima che siano decorsi dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto, salvo il decesso dell’acquirente. In tutti i contratti di vendita di unità abitative ai sensi del presente articolo e dell’articolo 47, deve essere inserita, a pena di nullità, la previsione del diritto di prelazione a favore dell’ente alienante.
13. I divieti di cessione previsti per gli acquirenti di unità abitative di edilizia residenziale pubblica non operano per le alienazioni di quota tra soggetti che hanno acquistato congiuntamente l’immobile di edilizia residenziale pubblica, a condizione che il soggetto acquirente continui ad abitare o comunque abiti l’immobile, e non lo alieni a sua volta, per il residuo periodo di durata del vincolo.
14. L’ente proprietario comunica annualmente alla Giunta regionale il numero delle unità abitative alienate, l’ammontare dei proventi percepiti ed il relativo utilizzo.
15. Anche al fine di garantire la sicurezza degli immobili e per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive, gli enti proprietari assicurano il pieno utilizzo delle autorimesse, dei posti auto e delle unità non residenziali. Nel programma di cui al comma 3, gli enti proprietari favoriscono l’alienazione delle autorimesse e dei posti auto ai residenti nell’immobile oggetto del programma. Il prezzo di vendita è fissato dall’ente proprietario tenendo conto dello stato di conservazione dell’immobile.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto del testo unicoArticolo 2 - (Art. 3, c. 41, L.R. 1/2000) - Competenze della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica
Articolo 3 - (Art. 2, c. 1 e 2, L.R. 13/1996; Art. 3, c. 43 e 52, L.R. 1/2000) - Programmazione regionale
Articolo 4 - (Art. 2, L.R. 5/2004; Art. 4, c. 4, L.R. 13/2009) - Fondi immobiliari
Articolo 5 - (Artt. 1, 2, c. 3, 3 bis, 3 ter e 4, L.R. 13/1996; Art. 3, c. 42, L.R. 1/2000) - Coordinamento ed indirizzo delle Aziende lombarde per ledilizia residenziale pubblica (ALER)
Articolo 6 - (Art. 3, c. 52 bis e 52 ter, L.R. 1/2000; Art. 2, c. 18 bis e 18 ter, L.R. 2/2000; Art. 2, c. 2, L.R. 5/2008) - Risorse finanziarie
Articolo 7 - (Art. 3, c. 51 sexies, L.R. 1/2000; Art. 4, c. 5, 6 e 7, L.R. 13/2009) - Disposizioni in materia di accelerazioni di procedimenti
Articolo 8 - (Art. 3, c. 43 bis e 43 ter, L.R. 1/2000) - Disposizione transitoria in deroga agli strumenti urbanistici
Articolo 9 - (Art. 3, c. 48, 49, 50 e 51, L.R. 1/2000) - Competenze dei comuni
Articolo 10 - (Art. 3, c. 51 ter, L.R. 1/2000) - Potere sostitutivo
Articolo 11 - (Art. 4, L.R. 13/1996) - Aziende lombarde per ledilizia residenziale
Articolo 12 - (Art. 5, L.R. 13/1996) - Attività delle ALER
Articolo 13 - (Art. 5 bis, L.R. 13/1996; Art. 5, c. 6, L.R. 36/2008) - Attribuzione di funzioni amministrative di competenza della Regione
Articolo 14 - (Art. 6, L.R. 13/1996) - Statuto delle ALER
Articolo 15 - (Art. 7, L.R. 13/1996) - Organi delle ALER
Articolo 16 - (Art. 8, L.R. 13/1996) - Consiglio di amministrazione delle ALER
Articolo 17 - (Art. 9, L.R. 13/1996) - Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione
Articolo 18 - (Art. 10, L.R. 13/1996) - Presidente
Articolo 19 - (Art. 11, L.R. 13/1996) - Direttore generale
Articolo 20 - (Art. 12, L.R. 13/1996) - Collegio dei sindaci
Articolo 21 - (Art. 14, L.R. 13/1996) - Indennità di carica
Articolo 22 - (Art. 15, L.R. 13/1996) - Fonti di finanziamento
Articolo 23 - (Art. 16, L.R. 13/1996) - Bilancio e programmi di attività delle ALER
Articolo 24 - (Art. 17, L.R. 13/1996) - Vigilanza e controllo sugli organi e sugli atti delle ALER
Articolo 25 - (Art. 18, L.R. 13/1996) - Stato giuridico e trattamento economico del personale
Articolo 26 - (Art. 19, L.R. 13/1996) - Diritti dellutente
Articolo 27 - (Art. 5, L.R. 36/2008) - Norme transitorie
Articolo 28 - (Art. 3, c. 41 bis, 41 ter e 51 bis, L.R. 1/2000) - Principi per laccesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 29 - (Art. 3, c. 51 quarter e 51 quinquies, L.R. 1/2000) - Norme per lintegrazione sociale
Articolo 30 - (Artt. 1 e 2 , L.R. 27/2007) - Ambito di applicazione
Articolo 31 - (Art. 3, L.R. 27/2007) - Determinazione del canone di locazione sopportabile
Articolo 32 - (Art. 4, L.R. 27/2007) - Spese per i servizi
Articolo 33 - (Art. 5, L.R. 27/2007) - Sostenibilità del sistema di edilizia residenziale pubblica
Articolo 34 - (Art. 6, L.R. 27/2007) - Uso razionale del patrimonio
Articolo 35 - (Art. 7, L.R. 27/2007) - Contributi di solidarietà
Articolo 36 - (Art. 10, L.R. 27/2007) - Aggiornamenti
Articolo 37 - (Art. 11, L.R. 27/2007) - Norme transitorie
Articolo 38 - (Artt. 32, 33, 34 e 35, L.R. 91/1983) - Autogestione
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Articolo 40 - (Art. 8, L.R. 27/2007) - Canone moderato
Articolo 41 - (Art. 1, c. 4 e 5, L.R. 40/2004) - Locazione studenti
Articolo 42 - (Art. 1, L.R. 14/2007) - Canone convenzionato
Articolo 43 - (Art. 2, L.R. 14/2007) - Modalità di attuazione dei servizi abitativi a canone convenzionato
Articolo 44 - (Art. 3, L.R. 14/2007) - Fondo regionale
Articolo 45 - (Art. 1, L.R. 27/2007) - Finalità
Articolo 46 - (Art. 9, L.R. 27/2007) - Alloggi assegnati
Articolo 47 - (Art. 11 bis, L.R. 31/1985) - Alloggi liberi
Articolo 48 - (Art. 2, L.R. 2/2000) - Fondo per il sostegno allaffitto
Articolo 49 - (Art. 2, c. 17, L.R. 2/2000) - Fondo per il sostegno alla locazione temporanea
Articolo 50 - (Art. 2, c. 18, L.R. 2/2000) - Valutazione del riparto delle risorse
Articolo 51 - Norma di abrogazione
Articolo 52 - Norma finale
Articolo 53 - Norma finanziaria