Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 4/12/2009 n. 27

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica

Articolo 38

(Artt. 32, 33, 34 e 35, L.R. 91/1983) - Autogestione

TITOLO III - GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
CAPO III - PARTECIPAZIONE DELL’UTENZA ALLA GESTIONE

(Artt. 32, 33, 34 e 35, L.R. 91/1983) - Autogestione

1. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l’autogestione da parte degli assegnatari dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili, fornendo alle gestioni autonome l’assistenza tecnica, amministrativa, legale, necessaria per la loro costituzione e per il corretto funzionamento.
2. Per gli stabili ultimati prima del 24 dicembre 1983, l’ente gestore autorizza la gestione autonoma qualora venga richiesta da almeno il 60 per cento degli assegnatari dello stabile; in tal caso l’autorizzazione ha efficacia vincolante nei confronti di tutti gli assegnatari.
3. L’ente gestore può motivatamente deliberare di non dare corso alla gestione autonoma nel caso si presentino particolari difficoltà, ovvero di interromperla in qualsiasi momento in caso di cattivo funzionamento.
4. La cessazione della gestione autonoma prevista dal comma 2 può essere richiesta con motivata deliberazione dell’assemblea degli assegnatari; l’ente gestore delibera in merito alla richiesta nei sessanta giorni successivi all’adozione della deliberazione suddetta.
5. La gestione autonoma si riferisce a tutti o ad alcuno dei servizi indicati dall’articolo 32, comma 1, e può estendersi, previa autorizzazione dell’ente gestore, all’impiego parziale o totale delle quote per la manutenzione degli stabili.
6. Le gestioni autonome sono costituite mediante convenzione e sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall’ente gestore, sentite le organizzazioni degli assegnatari.
7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri per la stesura del regolamento di cui al comma 6.
8. Gli assegnatari in gestione autonoma sono tenuti a versare all’ente gestore il canone nella misura prevista dall’articolo 31 e le spese per i servizi previste dall’articolo 32, detratte le somme riferentesi ai servizi autogestiti e la relativa quota di spese generali e di amministrazione, determinata dall’ente gestore in relazione all’ampiezza dei contenuti dell’autogestione, ed in conformità con i criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 7.
9. L’assegnatario corrisponde alla gestione autonoma le somme dovute per i servizi autogestiti con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6.
10. L’assegnatario moroso nei confronti della gestione autonoma è considerato tale anche nei confronti dell’ente gestore e pertanto perseguibile ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 6.
11. Nel caso che l’autogestione comprenda la manutenzione, le gestioni autonome formano programmi pluriennali di intervento, da attuarsi secondo progetti annuali e sulla base del regolamento di cui al comma 6.
12. I programmi ed i progetti sono approvati dall’ente gestore e sono controllati nella loro attuazione dall’ente medesimo il quale, in caso di inadempienza da parte della gestione autonoma, può eseguire direttamente le opere previste nei programmi di intervento, e comunque i lavori necessari ed urgenti, ed addebitarne i costi alla gestione suddetta.
13. Presso ogni ente gestore viene costituito un fondo vincolato alla specifica destinazione degli interventi manutentivi, nel quale confluiscono le quote che tutti gli assegnatari in gestione autonoma sono tenuti a versare nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 6.
14. Ogni gestione autonoma preleva dal fondo la somma da utilizzare per interventi manutentivi in misura non superiore al volume complessivo dei versamenti effettuati dagli assegnatari facenti parte della gestione medesima.
15. L’ente gestore può autorizzare prelievi anche eccedenti tale limite nel caso di interventi manutentivi necessari ed urgenti, stabilendo le modalità di copertura della spesa da parte della gestione autonoma.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto del testo unico
Articolo 2 - (Art. 3, c. 41, L.R. 1/2000) - Competenze della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica
Articolo 3 - (Art. 2, c. 1 e 2, L.R. 13/1996; Art. 3, c. 43 e 52, L.R. 1/2000) - Programmazione regionale
Articolo 4 - (Art. 2, L.R. 5/2004; Art. 4, c. 4, L.R. 13/2009) - Fondi immobiliari
Articolo 5 - (Artt. 1, 2, c. 3, 3 bis, 3 ter e 4, L.R. 13/1996; Art. 3, c. 42, L.R. 1/2000) - Coordinamento ed indirizzo delle Aziende lombarde per l’edilizia residenziale pubblica (ALER)
Articolo 6 - (Art. 3, c. 52 bis e 52 ter, L.R. 1/2000; Art. 2, c. 18 bis e 18 ter, L.R. 2/2000; Art. 2, c. 2, L.R. 5/2008) - Risorse finanziarie
Articolo 7 - (Art. 3, c. 51 sexies, L.R. 1/2000; Art. 4, c. 5, 6 e 7, L.R. 13/2009) - Disposizioni in materia di accelerazioni di procedimenti
Articolo 8 - (Art. 3, c. 43 bis e 43 ter, L.R. 1/2000) - Disposizione transitoria in deroga agli strumenti urbanistici
Articolo 9 - (Art. 3, c. 48, 49, 50 e 51, L.R. 1/2000) - Competenze dei comuni
Articolo 10 - (Art. 3, c. 51 ter, L.R. 1/2000) - Potere sostitutivo
Articolo 11 - (Art. 4, L.R. 13/1996) - Aziende lombarde per l’edilizia residenziale
Articolo 12 - (Art. 5, L.R. 13/1996) - Attività delle ALER
Articolo 13 - (Art. 5 bis, L.R. 13/1996; Art. 5, c. 6, L.R. 36/2008) - Attribuzione di funzioni amministrative di competenza della Regione
Articolo 14 - (Art. 6, L.R. 13/1996) - Statuto delle ALER
Articolo 15 - (Art. 7, L.R. 13/1996) - Organi delle ALER
Articolo 16 - (Art. 8, L.R. 13/1996) - Consiglio di amministrazione delle ALER
Articolo 17 - (Art. 9, L.R. 13/1996) - Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione
Articolo 18 - (Art. 10, L.R. 13/1996) - Presidente
Articolo 19 - (Art. 11, L.R. 13/1996) - Direttore generale
Articolo 20 - (Art. 12, L.R. 13/1996) - Collegio dei sindaci
Articolo 21 - (Art. 14, L.R. 13/1996) - Indennità di carica
Articolo 22 - (Art. 15, L.R. 13/1996) - Fonti di finanziamento
Articolo 23 - (Art. 16, L.R. 13/1996) - Bilancio e programmi di attività delle ALER
Articolo 24 - (Art. 17, L.R. 13/1996) - Vigilanza e controllo sugli organi e sugli atti delle ALER
Articolo 25 - (Art. 18, L.R. 13/1996) - Stato giuridico e trattamento economico del personale
Articolo 26 - (Art. 19, L.R. 13/1996) - Diritti dell’utente
Articolo 27 - (Art. 5, L.R. 36/2008) - Norme transitorie
Articolo 28 - (Art. 3, c. 41 bis, 41 ter e 51 bis, L.R. 1/2000) - Principi per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 29 - (Art. 3, c. 51 quarter e 51 quinquies, L.R. 1/2000) - Norme per l’integrazione sociale
Articolo 30 - (Artt. 1 e 2 , L.R. 27/2007) - Ambito di applicazione
Articolo 31 - (Art. 3, L.R. 27/2007) - Determinazione del canone di locazione sopportabile
Articolo 32 - (Art. 4, L.R. 27/2007) - Spese per i servizi
Articolo 33 - (Art. 5, L.R. 27/2007) - Sostenibilità del sistema di edilizia residenziale pubblica
Articolo 34 - (Art. 6, L.R. 27/2007) - Uso razionale del patrimonio
Articolo 35 - (Art. 7, L.R. 27/2007) - Contributi di solidarietà
Articolo 36 - (Art. 10, L.R. 27/2007) - Aggiornamenti
Articolo 37 - (Art. 11, L.R. 27/2007) - Norme transitorie
Articolo 38 - (Artt. 32, 33, 34 e 35, L.R. 91/1983) - Autogestione
Articolo 39 - (Art. 35 bis, L.R. 91/1983) - Partecipazione dell’utenza
Articolo 40 - (Art. 8, L.R. 27/2007) - Canone moderato
Articolo 41 - (Art. 1, c. 4 e 5, L.R. 40/2004) - Locazione studenti
Articolo 42 - (Art. 1, L.R. 14/2007) - Canone convenzionato
Articolo 43 - (Art. 2, L.R. 14/2007) - Modalità di attuazione dei servizi abitativi a canone convenzionato
Articolo 44 - (Art. 3, L.R. 14/2007) - Fondo regionale
Articolo 45 - (Art. 1, L.R. 27/2007) - Finalità
Articolo 46 - (Art. 9, L.R. 27/2007) - Alloggi assegnati
Articolo 47 - (Art. 11 bis, L.R. 31/1985) - Alloggi liberi
Articolo 48 - (Art. 2, L.R. 2/2000) - Fondo per il sostegno all’affitto
Articolo 49 - (Art. 2, c. 17, L.R. 2/2000) - Fondo per il sostegno alla locazione temporanea
Articolo 50 - (Art. 2, c. 18, L.R. 2/2000) - Valutazione del riparto delle risorse
Articolo 51 - Norma di abrogazione
Articolo 52 - Norma finale
Articolo 53 - Norma finanziaria