Articolo Normativa

Regolamento Regionale Umbria 3/11/2008 n. 9

Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (norme per l'attivita' edilizia) - Criteri per regolamentare l'attivita' edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie delle altezze e delle distanze relative alla edificazione.

Articolo 21

Opere Pertinenziali - Op

CAPO IV - Grandezze edilizie

Opere Pertinenziali - Op

1. Si definiscono opere pertinenziali i manufatti che, pur avendo una propria individualita’ ed autonomia sono posti in durevole ed esclusivo rapporto di proprieta’. di subordinazione funzionale o ornamentale, con uno o piu’ edifici principali di cui fanno parte e sono caratterizzati:
a) dalla oggettiva strumentalita’;
b) dalla limitata dimensione;
c) dalla univoca destinazione d’uso;
d) dalla collocazione in aderenza o a distanza non superiore a 30 metri lineari dall’edificio principale o ricadenti, comunque, all’interno del lotto in zone B, C, D ed F e fatte salve distanze superiori rese obbligatorie da norme di sicurezza o igienico sanitarie o qualora si tratti di opere di recinzione o di muri di sostegno;
e) dal rapporto di proprieta’ o di altro titolo equipollente.
2. Le opere pertinenziali, ove siano verificate le caratteristiche di cui sopra e comunque fatte salve le disposizioni del regolamento comunale per l’attivita’ edilizia o dello strumento urbanistico, sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, sono cosi’ differenziate:
a) opere pertinenziali di cui all’art. 7, comma 1, lettera d)
della legge regionale 1/2004, eseguibili senza titolo abilitativo,
fermo restando quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo:
1) i manufatti per impianti tecnologici a rete o puntuali (quali acqua, telefono, energia elettrica, gas, fognature, illuminazione, telecomunicazioni), se posti al di sotto del livello del terreno sistemato ovvero se emergenti da questo, purche’ aventi superficie utile coperta non supeliore a metri quadrati 3,00 ed altezza non superiore a metri lineari 1,80;
2) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni anche per aree di sosta che siano contenuti entro l’indice di permeabilita’, ove stabilito;
3) pannelli solari senza serbatoio di accumulo da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al d.m.1444/1968;
4) elementi di arredo quali panchine, lampioni, giochi per
bambini all’aperto, rivestimento di pozzi esterni, fontane, statue,
fioriere;
5) opere pertinenziali per l’eliminazione di barriere
architettoniche da realizzare nei limiti e con le modalita’ di cui
all’art. 7, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 1/2004 che,
pertanto, non interessino immobili compresi negli elenchi di cui alla
parte prima e seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
nonche’ gli immobili di cui all’art. 4, comma 2, della stessa legge
regionale n. 1/2004 e quelli di interesse storico, architettonico e
culturale individuati dagli strumenti urbanistici. Tali opere non
debbono riguardare elementi strutturali ne’ comportare la
realizzazione di manufatti che alterino la sagoma di un edificio;
6) manufatti per il ricovero di animali domestici o da compagnia
manufatti per ripostigli e barbecue di superficie utile coperta complessiva non superiore a mq 4,00 e altezza non superiore a metri lineari 2,00;
7) le serre che non comportano trasformazione permanente del suolo di cui alla delibera della Giunta regionale 7 giugno 2006, n. 955, destinate alla coltivazione di prodotti per il consumo delle famiglie anche diverse dall’impresa agricola, aventi una superficie utile coperta non superiore a mq 20,00;
8) le tende installate in corrispondenza di aperture ovvero su terrazze, balconi, cavedi o logge, escluse quelle aggettanti su spazi pubblici o di uso pubblico;
9) le strutture a carattere precario facilmente smontabili
previste dal progetto d’area per la valorizzazione del paesaggio in
territorio agricolo approvato ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera
i) della legge regionale n. 11/2005;
10) l’installazione di serbatoi di gpl, fino alla capacita’ di
13,00 metri cubi purche’ completamente interrati;
11) i pergolati con struttura leggera, in ferro o legno, purche’ collocati a terra senza opere fondali e privi di qualsiasi copertura, destinati esclusivamente a sorreggere essenze vegetali o teli ombreggianti;
12) opere di scavo e rinterro per la posa in opera di serbatoi prefabbricati per l’accumulo di acque piovane;
b) opere pertinenziali ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e), punto 6) della legge regionale n. 1/2004, ma sottoposte a denuncia di inizio attivita’:
1) recinzioni, muri di cinta e cancellate che non fronteggiano strade o spazi pubblici o che non interessino superfici superiore a metri quadrati tremila come previsto all’art. 13, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 1/2004;
2) opere per la eliminazione di barriere architettoniche quali scale, accessi, rampe, ascensori, apparecchiature elettriche e vani di servizio strettamente correlati, come previsto all’art. 20, comma1, lettera d) della legge regionale n. 1/2004;
3) parcheggi o autorimesse da destinare a servizio di singole unita’ immobiliari da realizzare nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati, di cui all’art. 9, comma 1 della legge 24 marzo 1989, n.122 che non comportano deroga agli strumenti urbanistici;
4) impianti sportivi e ricreativi al servizio delle abitazioni o delle attivita’ di tipo ricettivo o agritunistico che non comportano una occupazione di superficie superiore a mq 400,00 e nuova superficie utile coperta. Tali impianti possono comprendere locali per attrezzature tecnologiche completamente interrati di superficie utile coperta non superiore a mq. 6,00, con la possibilita’ di prevedere una parete scoperta per l’accesso, avente superficie non superiore a mq. 6,00;
5) installazione di pannelli solari con serbatoio di accumulo esterno o, relativamente alle zone A, senza serbatoio di accumulo;
6) installazione di serbatoi di gpl diversi da quelli di cui alla lettera a), punto 10), purche’ adeguatamente schermati con essenze vegetali autoclone;
7) tende aggettanti su spazi pubblici o di uso pubblico;
8) strutture leggere aggettanti su terrazze, balconi, logge e cavedi;
9) installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti ninnovabili, nei limiti di cui all’art. 12, comma 5 del decreto legislativo n. 387/2003 e decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 e relative disposizioni regionali;
c) opere pertinenziali ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e), punto 6) della legge regionale n. 1/2004 sottoposti a permesso di costruire:
1) le tettoie, le pergole, i gazebo, i manufatti per barbecue e per il ricovero di animali domestici o di compagnia aventi caratteristiche superiori rispetto a quelle di cui alla lettera a), punti 6) e 11), per una superficie utile coperta non superiore a mq 20,00 e di altezza non superiore a metri lineari 2,40, di pertinenza
di edifici residenziali e per attivita’ di tipo nicettivo,
agnitunistico, sportive, ricreative e servizi;
2) le cabine idniche, le centiali termiche ed elettriche o di’ accumulo di energia dimensionate in base alle esigenze dell’edificio principale;
3) i parcheggi o autorimesse da destinare a servizio di singole unita’ immobiliari da realizzare nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati esistenti, ai sensi dell’art. 9, comma 1 della legge n. 122/1989, che comportano deroga agli strumenti urbanistici, con esclusione delle zone agricole;
4) manufatti per impianti tecnologici a rete o puntuali emergenti dal terreno, aventi dimensioni eccedenti quelle di cui alla lettera a), punto 1);
5) i muri di sostegno;
6) recinzioni, muri di cinta e cancellate di qualunque tipo che fronteggiano strade o spazi pubblici o recinzioni necessarie alle imprese agricole, che interessino superficie superiore a mq 3.000, purche’ esclusivamente a protezione di attrezzature, impianti o allevamenti anche allo stato brado o semibrado;
7) i locali strettamente necessari per i serbatoi, per le cisterne per l’accumulo di acque piovane completamente interrati con la possibilita’ di prevedere una parete scoperta per l’accesso avente superficie non superiore a metri quadrati 6,00;
8) gli impianti sportivi e ricreativi al servizio delle abitazioni o delle attivita’ di tipo ricettivo. agrituristico o servizi di dimensione eccedenti quelle previste alla lettera b), punto 4);
9) nelle zone agricole, i servizi igienici a servizio delle aree di sosta dei campeggiatoni per le attivita’ agnitunistiche di cui all’art. 4, commi 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, nei limiti di metri quadrati 20,00 di superficie utile coperta.

 
  


   

 


               

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Superficie territoriale - St
Articolo 3 - Superficie per opere di urbanizzazione primaria
Articolo 4 - Superficie per opere di urbanizzazione secondaria
Articolo 5 - Superficie fondiaria - Sf
Articolo 6 - Superficie asservita - Sa
Articolo 7 - Area di sedime - As
Articolo 8 - Superficie permeabile e impermeabile Sp - Si
Articolo 9 - Perimetro di un edificio - Pe
Articolo 10 - Quota di spiccato - Qs
Articolo 11 - Linea di spiccato - Ls
Articolo 12 - Sagoma di un edificio - Se
Articolo 13 - Indice di utilizzazione territoriale - Iut
Articolo 14 - Indice di utilizzazione fondiaria - Iuf
Articolo 15 - Indice di copertura - Ic
Articolo 16 - Indice di permeabilita’ - Ip
Articolo 17 - Superficie utile coperta - Suc
Articolo 18 - Altezza di un edificio - Ae
Articolo 19 - Altezza di una facciata di un edificio - Af
Articolo 20 - Altezza utile di un piano di un edificio e altezza utile di un locale Au
Articolo 21 - Opere Pertinenziali - Op
Articolo 22 - Definizione di edificio esistente
Articolo 23 - Distanze tra edifici - De
Articolo 24 - Distanze dai confini - Dc
Articolo 25 - Distanze dalle strade - Ds
Articolo 26 - Volume urbanistico di un edificio
Articolo 27 - Norme finali e transitorie