Articolo Normativa

Decreto Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare 27/9/2010

Definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005

Articolo 5

Impianti di discarica per rifiuti inerti

Impianti di discarica per rifiuti inerti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto, sono smaltiti nelle discariche per rifiuti inerti:
a) i rifiuti elencati nella tabella 1 senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto sono considerati gia' conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed ai criteri di ammissibilita' stabiliti dal presente decreto. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse tipologie di rifiuti elencati nella tabella 1, purche' provenienti dallo stesso processo produttivo;
b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui all'art. 2, soddisfano i seguenti requisiti:
sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 del presente decreto, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 del presente decreto;
non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 3 del presente decreto.
2. E' vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che contengono PCB, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 1 mg/kg e che contengono diossine e furani, calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4, in concentrazione superiore a 0,0001 mg/kg. Per gli altri inquinanti organici persistenti si applicano i limiti di cui all'allegato IV del Regolamento (CE) n. 850/2004 e successive modificazioni.
3. Qualora sia dubbia la conformita' dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ovvero si sospetti una contaminazione (da un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto), anche i rifiuti di cui alla tabella 1 sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti dal gestore. I rifiuti elencati non possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti se risultano contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche in quantita' tale da aumentare il rischio per l'ambiente o da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa.

Tabella 1 (1)

Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione

(1)
Codice   Descrizione   Restrizioni
10 11 03 Scarti di materiali in fibra a base di vetro ** Solo se privi di leganti organici
15 01 07 Imballaggi in vetro   
17 01 01  Cemento Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 02 Mattoni  Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 03 Mattonelle e ceramiche  Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 07 Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 02 02 Vetro   
17 05 04 Terra e rocce***  Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purche' non provenienti da siti contaminati
19 12 05 Vetro   
20 01 02 Vetro  Solamente vetro raccolto separatamente
20 02 02  Terre e rocce  Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba

(*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 17 09 04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.
- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.
- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantita' notevole.
(**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.
(***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01 04 13.

 

Tabella 2
Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti

Parametro L/S=10 l/kg mg/l
As 0,05
Ba 2
Cd 0,004
Cr totale 0,05
Cu 0,2
Hg 0,001
Mo 0,05
Ni 0,04
Pb 0,05
Sb 0,006
Se 0,01
Zn 0,4
Cloruri 80
Fluoruri 1
Solfati 100
Indice Fenolo 0,1
DOC (*) 50
TDS (**) 400
(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione liquido/solido L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 50 mg/l.
(**) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri.

Tabella 3
Limiti di accettabilità per i composti organici in discariche per rifiuti inerti

Parametro Valore
  mg/kg
TOC (*) 30.000 (*)
BTEX 6
Olio minerale (da C10 a C40) 500
(*) Tale parametro si riferisce alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con l'esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti. Per i terreni l'autorità competente può accettare un valore limite più elevato, purché non si superi il valore di 500 mg/kg per il carbonio organico disciolto a pH 7 (DOC7).

Tabella 4
Fattori di equivalenza per il calcolo delle diossine e dei dibenzofurani

PCDD/PCDF Fattore di equivalenza (TEF)
2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TeCDD) 1
1, 2, 3, 7, 8 Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) 1
1, 2, 3, 4, 7, 8 Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD) 0,01
  Octaclorodibenzodiossina (OCDD) 0,0003
2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzofurano (TeCDF) 0,1
2, 3, 4, 7, 8 Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,3
1, 2, 3, 7, 8 Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,03
1, 2, 3, 4, 7, 8 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01
  Octaclorodibenzofurano (OCDF) 0,0003

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(1) Tabella modificata dal'art. 1, DM 24/6/2015.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Principi generali
Articolo 2 - Caratterizzazione di base
Articolo 3 - Verifica di conformita'
Articolo 4 - Verifica in loco
Articolo 5 - Impianti di discarica per rifiuti inerti
Articolo 6 - Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi
Articolo 7 - Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi
Articolo 8 - Impianti di discarica per rifiuti pericolosi
Articolo 9 - Criteri di ammissibilita' in depositi sotterranei
Articolo 10 - Deroghe
Articolo 11 - Abrogazioni
Allegato 1 - Caratterizzazione di base
Allegato 2 - Criteri di ammissibilita' dei rifiuti di amianto o contenenti amianto
Allegato 3 - Campionamento e analisi dei rifiuti
Allegato 4 - Valutazione della sicurezza ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei
Allegato 4 - Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico