Decreto Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare 27/9/2010
Allegato 4
Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico
Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico
Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno, si applicano i seguenti requisiti:
1. Composizione del mercurio.
Il mercurio metallico rispetta le seguenti specifiche:
contenuto di mercurio superiore al 99,9% in peso;
assenza di impurità suscettibili di corrodere l'acciaio al carbonio o l'acciaio inossidabile (per esempio: soluzione di acido nitrico, soluzioni di cloruri).
2. Serbatoi.
I serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del mercurio metallico devono essere resistenti alla corrosione e agli urti. Le saldature sono pertanto da evitare. In particolare, i serbatoi rispettano le seguenti specifiche:
materiale del serbatoio: acciaio al carbonio (minimo di ASTM A36) o acciaio inossidabile (AISI 304, 316L);
i serbatoi sono a tenuta stagna per gas e liquidi;
le pareti esterne del serbatoio sono resistenti alle condizioni di stoccaggio;
il prototipo del serbatoio supera positivamente le prove di caduta e di tenuta stagna descritte ai capitoli 6.1.5.3 e 6.1.5.4 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.
Al fine di disporre di uno spazio vuoto sufficiente e garantire pertanto che non occorrano perdite o deformazioni permanenti del serbatoio in caso di dilatazione del liquido causata dall'alta temperatura, il livello di riempimento del serbatoio non supera l'80% del suo volume.
3. Procedure di ammissione.
Sono ammessi soltanto i serbatoi provvisti di certificato di conformità dei requisiti definiti nel presente punto.
Le procedure di ammissione rispettano quanto segue:
è ammesso soltanto il mercurio metallico rispondente ai requisiti minimi di ammissibilità sopra definiti;
i serbatoi sono sottoposti a ispezione visiva prima dello stoccaggio. Non sono ammessi serbatoi danneggiati, a tenuta insufficiente o corrosi;
i serbatoi recano un timbro indelebile (apposto mediante punzonatura) che menzioni il numero di identificazione del serbatoio, il materiale di costruzione, il suo peso a vuoto, il riferimento al produttore e la data di costruzione;
i serbatoi sono muniti di una targhetta, fissata in modo permanente, che riporti il numero di identificazione del certificato.
4. Certificato
Il certificato indicato al precedente punto 3 riporta quanto segue:
nome e indirizzo del produttore dei rifiuti;
nome e indirizzo del responsabile del riempimento;
data e luogo del riempimento;
quantità del mercurio;
grado di purezza del mercurio e, se pertinente, una descrizione delle eventuali impurità, incluso il bollettino d'analisi;
conferma che i serbatoi sono stati utilizzati esclusivamente per il trasporto e/o lo stoccaggio di mercurio;
numero di identificazione dei serbatoi;
eventuali osservazioni particolari.
I certificati sono rilasciati dal produttore dei rifiuti o, qualora non sia possibile, dalla persona responsabile della loro gestione.
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Allegato aggiunto dall'art. 2, comma 1, DM 29/7/2013.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Principi generaliArticolo 2 - Caratterizzazione di base
Articolo 3 - Verifica di conformita'
Articolo 4 - Verifica in loco
Articolo 5 - Impianti di discarica per rifiuti inerti
Articolo 6 - Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi
Articolo 7 - Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi
Articolo 8 - Impianti di discarica per rifiuti pericolosi
Articolo 9 - Criteri di ammissibilita' in depositi sotterranei
Articolo 10 - Deroghe
Articolo 11 - Abrogazioni
Allegato 1 - Caratterizzazione di base
Allegato 2 - Criteri di ammissibilita' dei rifiuti di amianto o contenenti amianto
Allegato 3 - Campionamento e analisi dei rifiuti
Allegato 4 - Valutazione della sicurezza ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei
Allegato 4 - Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico