Articolo Normativa

Decreto Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare 27/9/2010

Definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005

Allegato 1

Caratterizzazione di base

Caratterizzazione di base

La caratterizzazione di base consiste nella determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza.
1. Scopi della caratterizzazione di base.
La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:
a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato e ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche);
b) fornire le informazioni fondamentali per comprendere il comportamento dei rifiuti nelle discariche e individuare le possibilita' di trattamento previste all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori limite;
d) individuare le variabili principali (parametri critici) per la verifica di conformita' di cui all'art. 3 del presente decreto e le eventuali possibilita' di semplificare i test relativi (in modo da ridurre il numero dei componenti da misurare, ma solo dopo verifica delle informazioni pertinenti).
Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono stabilire dei rapporti tra la caratterizzazione di base e i risultati delle procedure di test semplificate, nonche' la frequenza delle verifiche di conformita'.
2. Requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base.
I requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base dei rifiuti sono i seguenti:
a) fonte ed origine dei rifiuti;
b) le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);
c) descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 o una dichiarazione che spieghi perche' tale trattamento non e' considerato necessario;
d) i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato quando sia presente;
e) aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);
f) codice dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione 2000/532/CE della Commissione e successive modificazioni);
g) per i rifiuti pericolosi: le proprieta' che rendono pericolosi i rifiuti, a norma dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del 12 dicembre 1991 del Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi;
h) le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
i) la categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili;
j) se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla discarica;
k) un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare o recuperare i rifiuti.
3. Caratterizzazioni analitiche.
Per ottenere le informazioni di cui al precedente punto 2 e' necessario sottoporre i rifiuti a caratterizzazione analitica. Oltre al comportamento dell'eluato deve essere nota la composizione dei rifiuti o deve essere determinata mediante caratterizzazione analitica. Le determinazioni analitiche previste per determinare le tipologie di rifiuti devono sempre comprendere quelle destinate a verificarne la conformita'.
La determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, la gamma delle determinazioni analitiche richieste e il rapporto tra caratterizzazione dei rifiuti e verifica della loro conformita' dipendono dal tipo di rifiuti. Ai fini della caratterizzazione analitica si individuano due tipologie di rifiuti:
a) rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo;
b) rifiuti non generati regolarmente.
Le caratterizzazioni descritte alle lettere a) e b) danno informazioni che possono essere direttamente messe in relazione con i criteri di ammissibilita' alla categoria di discarica corrispondente; e' possibile inoltre fornire informazioni descrittive (come ad esempio le conseguenze del loro deposito insieme a rifiuti urbani).
a) Rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo.
I rifiuti regolarmente generati sono quelli specifici ed omogenei prodotti regolarmente nel corso dello stesso processo, durante il quale:
l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti e le materie coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben definiti;
il gestore dell'impianto fornisce tutte le informazioni necessarie ed informa il gestore della discarica quando intervengono cambiamenti nel processo (in particolare, modifiche dei materiali impiegati).
Il processo si svolge spesso presso un unico impianto. I rifiuti possono anche provenire da impianti diversi, se e' possibile considerarli come un flusso unico che presenta caratteristiche comuni, entro limiti noti (ad esempio le ceneri dei rifiuti urbani).
Per l'individuazione dei rifiuti generati regolarmente, devono essere tenuti presenti i requisiti fondamentali di cui al punto 2 del presente allegato e in particolare:
la composizione dei singoli rifiuti;
la variabilita' delle caratteristiche;
se prescritto, il comportamento dell'eluato dei rifiuti, determinato mediante un test di cessione per lotti;
le caratteristiche principali, da sottoporre a determinazioni analitiche periodiche.
Se i rifiuti derivano dallo stesso processo ma da impianti diversi, occorre effettuare un numero adeguato di determinazioni analitiche per evidenziare la variabilita' delle caratteristiche dei rifiuti. In tal modo risulta effettuata la caratterizzazione di base e i rifiuti dovranno essere sottoposti soltanto alla verifica di conformita', a meno che, il loro processo di produzione cambi in maniera significativa.
Per i rifiuti che derivano dallo stesso processo e dallo stesso impianto, i risultati delle determinazioni analitiche potrebbero evidenziare variazioni minime delle proprieta' dei rifiuti in relazione ai valori limite corrispondenti. In tal modo risulta effettuata la caratterizzazione di base e i rifiuti dovranno essere sottoposti soltanto alla verifica di conformita', a meno che, il loro processo di produzione cambi in maniera significativa.
I rifiuti provenienti da impianti che effettuano lo stoccaggio e la miscelazione di rifiuti, da stazioni di trasferimento o da flussi misti di diversi impianti di raccolta, possono presentare caratteristiche estremamente variabili e occorre tenerne conto per stabilire la tipologia di appartenenza (tipologia a: rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo o tipologia b: rifiuti non generati regolarmente). Tale variabilita' fa propendere verso la tipologia b.
b) Rifiuti non generati regolarmente.
I rifiuti non generati regolarmente sono quelli non generati regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato. In questo caso e' necessario determinare le caratteristiche di ciascun lotto e la loro caratterizzazione di base deve tener conto dei requisiti fondamentali di cui al punto 2. Per tali rifiuti, devono essere determinate le caratteristiche di ogni lotto; pertanto, non deve essere effettuata la verifica di conformita'.
4. Casi in cui non sono necessarie le caratterizzazioni analitiche.
Oltre a quanto previsto alla tabella 1 e all'art. 6, comma 7 lettera c), ai fini della caratterizzazione di base, non sono necessarie le determinazioni analitiche di cui al punto 3 del presente allegato qualora:
i rifiuti siano elencati in una lista positiva, compresi i rifiuti individuati dal decreto di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del presente decreto;
tutte le informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti sono note e ritenute idonee dall'autorita' territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
si tratti di tipologie di rifiuti per i quali non risulta pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono disponibili metodi di analisi. In questo caso, il detentore dei rifiuti deve fornire adeguata documentazione con particolare riguardo ai motivi per cui i rifiuti, non sottoposti a caratterizzazioni analitiche, sono ammissibili ad una determinata categoria di discarica.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Principi generali
Articolo 2 - Caratterizzazione di base
Articolo 3 - Verifica di conformita'
Articolo 4 - Verifica in loco
Articolo 5 - Impianti di discarica per rifiuti inerti
Articolo 6 - Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi
Articolo 7 - Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi
Articolo 8 - Impianti di discarica per rifiuti pericolosi
Articolo 9 - Criteri di ammissibilita' in depositi sotterranei
Articolo 10 - Deroghe
Articolo 11 - Abrogazioni
Allegato 1 - Caratterizzazione di base
Allegato 2 - Criteri di ammissibilita' dei rifiuti di amianto o contenenti amianto
Allegato 3 - Campionamento e analisi dei rifiuti
Allegato 4 - Valutazione della sicurezza ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei
Allegato 4 - Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico