Decreto Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare 27/9/2010
Articolo 8
Impianti di discarica per rifiuti pericolosi
Impianti di discarica per rifiuti pericolosi
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6;
b) contengono PCB come definiti dal decreto 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione non superiore a 50 mg/kg;
c) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni non superiori 0,01 mg/kg;
d) la percentuale di sostanza secca sul tal quale non deve essere inferiore al 25%;
e) il TOC non deve essere superiore al 6%;
f) per gli inquinanti organici persistenti diversi da quelli indicati alle precedenti lettere b) e c) si applicano i limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del Regolamento (CE) 850/2004 e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 4, lettera b) dello stesso Regolamento;
f-bis) per la valutazione della capacita' di neutralizzazione degli acidi i rifiuti sono sottoposti a test di cessione secondo i metodi CEN/TS 14997 o CEN/TS 14429. (1)
2. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 1, lettere b) e c) ed f) possono essere disposte, con oneri a carico del detentore dei rifiuti e del gestore della discarica, dall'autorita' territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.
3. Le autorita' competenti possono autorizzare all'interno di discariche per rifiuti pericolosi, caso per caso, previa valutazione del rischio, lotti identificati come sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7, purche' sia garantita all'ingresso al sito la separazione dei flussi di rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi.
Tabella 6
Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti pericolosi
Parametro |
L/S=10 1/kg mg/l |
As | 2,5 |
Ba | 30 |
Cd | 0,5 |
Cr totale | 7 |
Cu | 10 |
Hg | 0,2 |
Mo | 3 |
Ni | 4 |
Pb | 5 |
Sb | 0,5 |
Se | 0,7 |
Zn | 20 |
Cloruri | 2.500 |
Fluoruri | 50 |
Solfati | 5.000 |
DOC (*) | 100 |
TDS(**) | 10.000 |
(*)Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di
pH, possono essere sottoposti a test, con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH
compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di
ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera
100mg/l.
(**) È possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori
per i solfati e per i cloruri.
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(1) Comma modificato dall'art. 1, DM 24/6/2015.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Principi generaliArticolo 2 - Caratterizzazione di base
Articolo 3 - Verifica di conformita'
Articolo 4 - Verifica in loco
Articolo 5 - Impianti di discarica per rifiuti inerti
Articolo 6 - Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi
Articolo 7 - Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi
Articolo 8 - Impianti di discarica per rifiuti pericolosi
Articolo 9 - Criteri di ammissibilita' in depositi sotterranei
Articolo 10 - Deroghe
Articolo 11 - Abrogazioni
Allegato 1 - Caratterizzazione di base
Allegato 2 - Criteri di ammissibilita' dei rifiuti di amianto o contenenti amianto
Allegato 3 - Campionamento e analisi dei rifiuti
Allegato 4 - Valutazione della sicurezza ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei
Allegato 4 - Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico