Decreto legislativo 23/6/2011 n. 118
Articolo 17
Tassonomia per gli enti in contabilita civilistica
Titolo I - Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali
Tassonomia per gli enti in contabilita’ civilistica
1. Gli enti strumentali di cui all'articolo 3, comma 3, predispongono un budget economico. (1)
1-bis. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di cassa predisposto ai sensi dell'articolo 2428, comma 2, del codice civile. (2)
2. Al fine di consentire il consolidamento dei propri dati di cassa con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, gli enti di cui al comma 1 che rientrano nella definizione di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riclassificano i propri incassi e pagamenti attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (1)
3. Al fine di fornire informazioni in merito alla classificazione della propria spesa complessiva in missioni e programmi, come definiti dall'articolo 13 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, elaborano un apposito prospetto, predisposto secondo le modalita' di cui all'allegato n. 15, concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello secondo le corrispondenze individuate nel glossario delle missioni e dei programmi di cui all'allegato 14. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno indicate le funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse. (3)
4. Tale prospetto e' allegato al budget e al bilancio di esercizio in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.(1)
5. La relazione sulla gestione attesta - nell'ambito del quadro di riferimento in cui operano i soggetti di cui al comma 1, a corredo delle informazioni, e in coerenza con la missione - le attivita' riferite a ciascun programma di spesa.
6. Gli organi interni di controllo vigilano sull'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, attestando tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile.
6-bis. Al fine di consentire la rilevazione SIOPE, gli enti di cui al comma 1 si avvalgono di un servizio di cassa che prevede l'utilizzo di ordinativi di incasso e di pagamento. (2)
6-ter. Gli enti di cui al comma 1, ancora non coinvolti nella rilevazione SIOPE, rinviano l'attuazione dei commi da 2 a 6 all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente l'attuazione della rilevazione SIOPE per gli enti del proprio comparto. (2)
6-quater. Il prospetto di cui all'allegato n. 15 e' aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. (2)
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(1) Comma modificato dall'art. 1, DLGS 10/8/2014, n. 126.
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, DLGS 10/8/2014, n. 126.
(3) Comma sostituito dall'art. 1, DLGS 10/8/2014, n. 126.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2 - Adozione di sistemi contabili omogenei
Articolo 3 - Principi contabili generali e applicati
Articolo 3 bis - Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali
Articolo 4 - Piano dei conti integrato
Articolo 5 - Definizione della transazione elementare
Articolo 6 - Struttura della codifica della transazione elementare
Articolo 7 - Modalita di codificazione delle transazioni elementari
Articolo 8 - Adeguamento SIOPE
Articolo 9 - Il sistema di bilancio
Articolo 10 - Bilanci di previsione finanziari
Articolo 11 - Schemi di bilancio
Articolo 11 bis - Bilancio consolidato
Articolo 11 ter - Enti strumentali
Articolo 11 quater - Societa' controllate
Articolo 11 quinquies - Societa' partecipate
Articolo 12 - Omogeneita della classificazione delle spese
Articolo 13 - Definizione del contenuto di missione e programma
Articolo 14 - Criteri per la specificazione e classificazione delle spese
Articolo 15 - Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate
Articolo 16 - Flessibilita degli stanziamenti di bilancio
Articolo 17 - Tassonomia per gli enti in contabilita civilistica
Articolo 18 - Termini di approvazione dei bilanci
Articolo 18 bis - Indicatori di bilancio
Articolo 19 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 20 - Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali
Articolo 21 - Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanita
Articolo 22 - Individuazione delle responsabilita allinterno delle regioni nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione
Articolo 23 - Individuazione delle responsabilita allinterno delle regioni nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti di cui del servizio sanitario regionale
Articolo 24 - Libri obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione
Articolo 25 - Bilancio preventivo economico annuale
Articolo 26 - Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN
Articolo 27 - Piano dei conti
Articolo 28 - Norme generali di riferimento
Articolo 29 - Principi di valutazione specifici del settore sanitario
Articolo 30 - Destinazione del risultato desercizio degli enti del SSN
Articolo 31 - Adozione del bilancio desercizio
Articolo 32 - Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale
Articolo 33 - Tassonomia per gli enti in contabilita civilista
Articolo 34 - Aggiornamento schemi tecnici
Articolo 35 - Sistemi informativi e statistici della Sanita
Articolo 36 - Principi generali in materia di finanza regionale
Articolo 37 - Sistema contabile
Articolo 38 - Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria
Articolo 39 - Il sistema di bilancio delle regioni
Articolo 40 - Equilibrio di bilancio
Articolo 41 - Il piano degli indicatori e dei risultati attesi
Articolo 42 - Il risultato di amministrazione
Articolo 43 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
Articolo 44 - Classificazione delle entrate
Articolo 45 - Classificazione delle spese
Articolo 46 - Fondo crediti di dubbia esigiblità
Articolo 47 - Sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della regione. Spese degli enti locali
Articolo 48 - Fondi di riserva
Articolo 49 - Fondi speciali
Articolo 50 - Assestamento del bilancio
Articolo 51 - Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale
Articolo 52 - La gestione delle entrate e delle spese
Articolo 53 - Accertamenti
Articolo 54 - La riscossione
Articolo 55 - Il versamento
Articolo 56 - Impegni di spesa
Articolo 57 - Liquidazione della spesa
Articolo 58 - Il pagamento della spesa
Articolo 59 - Modalita' di estinzione dei titoli di pagamento
Articolo 60 - Gestione dei residui
Articolo 61 - Fondi statali per interventi speciali
Articolo 62 - Mutui e altre forme di indebitamento
Articolo 63 - Rendiconto generale
Articolo 64 - Gli inventari
Articolo 65 - Rendiconti degli enti strumentali della regione e spese degli enti locali
Articolo 66 - Modalita' per la formazione e l'approvazione del rendiconto
Articolo 67 - Autonomia contabile del consiglio regionale
Articolo 68 - Il bilancio consolidato
Articolo 69 - Servizio di tesoreria della regione
Articolo 70 - Cooperazione Stato-Regioni
Articolo 71 - Responsabilita' verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei conti e obblighi di denunzia
Articolo 72 - Il Collegio dei revisori dei conti
Articolo 73 - Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio delle Regioni
Articolo 74 - Adeguamento dellordinamento contabile degli enti locali
Articolo 75 - Adeguamento della definizione di indebitamento
Articolo 76 - Adeguamento delle disposizioni in materia di trasparenza dei bilanci
Articolo 77 - Abrogazioni
Articolo 78 - Sperimentazione
Articolo 79 - Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
Articolo 80 - Disposizioni finali ed entrata in vigore
Allegato 1 - Principi generali o postulati
Allegato 2 -
Allegato 3 -
Allegato 4 - Allegato n. 4/1
Allegato 4 - Appendice tecnica al principio contabile 4/1
Allegato 4 - Allegato n. 4/2
Allegato 4 - Allegato n. 4/3
Allegato 4 - Allegato n. 4/4
Allegato 5 - Allegato n. 5/1
Allegato 5 - Allegato n. 5/2
Allegato 6 - Allegato n. 6/1
Allegato 6 - Allegato n. 6/2
Allegato 6 - Allegato n. 6/3
Allegato 7 -
Allegato 8 - Allegato n. 8/1
Allegato 8 - Allegato n. 8/2
Allegato 8 - Allegato n. 8/3
Allegato 9 -
Allegato 10 -
Allegato 11 -
Allegato 12 - Allegato n. 12/1
Allegato 12 - Allegato n. 12/2
Allegato 12 - Allegato n. 12/3
Allegato 12 - Allegato n. 12/4
Allegato 12 - Allegato n. 12/5
Allegato 12 - Allegato n. 12/6
Allegato 12 - Allegato n. 12/7
Allegato 13 -
Allegato 14 -
Allegato 15 -
Allegato 16 -
Allegato 17 -