Decreto legislativo 23/6/2011 n. 118
Articolo 32
Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale
Titolo II - Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario
Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale
1. La gestione sanitaria accentrata presso la regione predispone e sottopone all’approvazione della giunta regionale sia il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 5, sia il bilancio d’esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 7.
2. Per la redazione dei bilanci consolidati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del Decreto legislativo n. 127 del 1991, fatto salvo quanto disposto dal presente titolo.
3. L’area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell’ articolo 19 ed esclude soggetti eventualmente partecipati da questi ultimi. Il patrimonio netto consolidato e’ determinato dalla somma dei valori di patrimonio netto degli enti consolidati. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 36, comma 2, sono definite le modalita’ di sperimentazione riguardanti la previsione di un ulteriore bilancio consolidato che comprenda i soggetti controllati dagli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c).
4. Il bilancio preventivo economico annuale consolidato si compone ed e’ corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all’articolo 25. La relazione del direttore generale e’ sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale consolidato sono quelli prescritti per il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c) del presente titolo.
5. La giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell’articolo 19 e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui al comma 4 entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.
6. Il bilancio d’esercizio consolidato si compone ed e’ corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio d’esercizio dei singoli enti di cui all’articolo 26. La relazione del direttore generale e’ sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio d’esercizio consolidato sono quelli prescritti per il bilancio d’esercizio dei singoli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c). I modelli SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, da inserire nella nota integrativa del bilancio d’esercizio consolidato, ed il modello LA di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, da inserire nella relazione sulla gestione, sono quelli relativi al codice 999. La nota integrativa al bilancio consolidato deve in ogni caso contenere: (a) il prospetto di cui all’articolo 22, comma 3, lettera c), che illustri l’integrale raccordo tra le poste iscritte nel bilancio d’esercizio consolidato e quelle iscritte nel rendiconto di contabilita’ finanziaria; (b) un prospetto che, per ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 19 presso altri soggetti, indichi denominazione, sede, importo totale dell’attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell’ultimo esercizio, quota posseduta da ciascuna azienda del servizio sanitario regionale ed eventualmente dalla regione, valore attribuito nel bilancio consolidato e criterio di valutazione adottato; © un prospetto che, per ogni altra societa’ partecipata o ente dipendente della regione che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard o delle ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale, indichi denominazione, sede, importo totale dell’ attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell’ultimo esercizio, quota posseduta dalla regione.
7. La giunta regionale approva i bilanci d’esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell’articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento e il bilancio consolidato nel termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.
8. Per favorire la compatibilita’ e l’uniformita’ dei bilanci da consolidare, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione puo’ stabilire specifici obblighi informativi a carico degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 19 e prescrivere trattamenti contabili omogenei, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 28 e 29.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2 - Adozione di sistemi contabili omogenei
Articolo 3 - Principi contabili generali e applicati
Articolo 3 bis - Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali
Articolo 4 - Piano dei conti integrato
Articolo 5 - Definizione della transazione elementare
Articolo 6 - Struttura della codifica della transazione elementare
Articolo 7 - Modalita di codificazione delle transazioni elementari
Articolo 8 - Adeguamento SIOPE
Articolo 9 - Il sistema di bilancio
Articolo 10 - Bilanci di previsione finanziari
Articolo 11 - Schemi di bilancio
Articolo 11 bis - Bilancio consolidato
Articolo 11 ter - Enti strumentali
Articolo 11 quater - Societa' controllate
Articolo 11 quinquies - Societa' partecipate
Articolo 12 - Omogeneita della classificazione delle spese
Articolo 13 - Definizione del contenuto di missione e programma
Articolo 14 - Criteri per la specificazione e classificazione delle spese
Articolo 15 - Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate
Articolo 16 - Flessibilita degli stanziamenti di bilancio
Articolo 17 - Tassonomia per gli enti in contabilita civilistica
Articolo 18 - Termini di approvazione dei bilanci
Articolo 18 bis - Indicatori di bilancio
Articolo 19 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 20 - Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali
Articolo 21 - Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanita
Articolo 22 - Individuazione delle responsabilita allinterno delle regioni nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione
Articolo 23 - Individuazione delle responsabilita allinterno delle regioni nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti di cui del servizio sanitario regionale
Articolo 24 - Libri obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione
Articolo 25 - Bilancio preventivo economico annuale
Articolo 26 - Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN
Articolo 27 - Piano dei conti
Articolo 28 - Norme generali di riferimento
Articolo 29 - Principi di valutazione specifici del settore sanitario
Articolo 30 - Destinazione del risultato desercizio degli enti del SSN
Articolo 31 - Adozione del bilancio desercizio
Articolo 32 - Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale
Articolo 33 - Tassonomia per gli enti in contabilita civilista
Articolo 34 - Aggiornamento schemi tecnici
Articolo 35 - Sistemi informativi e statistici della Sanita
Articolo 36 - Principi generali in materia di finanza regionale
Articolo 37 - Sistema contabile
Articolo 38 - Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria
Articolo 39 - Il sistema di bilancio delle regioni
Articolo 40 - Equilibrio di bilancio
Articolo 41 - Il piano degli indicatori e dei risultati attesi
Articolo 42 - Il risultato di amministrazione
Articolo 43 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
Articolo 44 - Classificazione delle entrate
Articolo 45 - Classificazione delle spese
Articolo 46 - Fondo crediti di dubbia esigiblità
Articolo 47 - Sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della regione. Spese degli enti locali
Articolo 48 - Fondi di riserva
Articolo 49 - Fondi speciali
Articolo 50 - Assestamento del bilancio
Articolo 51 - Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale
Articolo 52 - La gestione delle entrate e delle spese
Articolo 53 - Accertamenti
Articolo 54 - La riscossione
Articolo 55 - Il versamento
Articolo 56 - Impegni di spesa
Articolo 57 - Liquidazione della spesa
Articolo 58 - Il pagamento della spesa
Articolo 59 - Modalita' di estinzione dei titoli di pagamento
Articolo 60 - Gestione dei residui
Articolo 61 - Fondi statali per interventi speciali
Articolo 62 - Mutui e altre forme di indebitamento
Articolo 63 - Rendiconto generale
Articolo 64 - Gli inventari
Articolo 65 - Rendiconti degli enti strumentali della regione e spese degli enti locali
Articolo 66 - Modalita' per la formazione e l'approvazione del rendiconto
Articolo 67 - Autonomia contabile del consiglio regionale
Articolo 68 - Il bilancio consolidato
Articolo 69 - Servizio di tesoreria della regione
Articolo 70 - Cooperazione Stato-Regioni
Articolo 71 - Responsabilita' verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei conti e obblighi di denunzia
Articolo 72 - Il Collegio dei revisori dei conti
Articolo 73 - Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio delle Regioni
Articolo 74 - Adeguamento dellordinamento contabile degli enti locali
Articolo 75 - Adeguamento della definizione di indebitamento
Articolo 76 - Adeguamento delle disposizioni in materia di trasparenza dei bilanci
Articolo 77 - Abrogazioni
Articolo 78 - Sperimentazione
Articolo 79 - Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
Articolo 80 - Disposizioni finali ed entrata in vigore
Allegato 1 - Principi generali o postulati
Allegato 2 -
Allegato 3 -
Allegato 4 - Allegato n. 4/1
Allegato 4 - Appendice tecnica al principio contabile 4/1
Allegato 4 - Allegato n. 4/2
Allegato 4 - Allegato n. 4/3
Allegato 4 - Allegato n. 4/4
Allegato 5 - Allegato n. 5/1
Allegato 5 - Allegato n. 5/2
Allegato 6 - Allegato n. 6/1
Allegato 6 - Allegato n. 6/2
Allegato 6 - Allegato n. 6/3
Allegato 7 -
Allegato 8 - Allegato n. 8/1
Allegato 8 - Allegato n. 8/2
Allegato 8 - Allegato n. 8/3
Allegato 9 -
Allegato 10 -
Allegato 11 -
Allegato 12 - Allegato n. 12/1
Allegato 12 - Allegato n. 12/2
Allegato 12 - Allegato n. 12/3
Allegato 12 - Allegato n. 12/4
Allegato 12 - Allegato n. 12/5
Allegato 12 - Allegato n. 12/6
Allegato 12 - Allegato n. 12/7
Allegato 13 -
Allegato 14 -
Allegato 15 -
Allegato 16 -
Allegato 17 -