Articolo Normativa

Decreto legislativo 23/6/2011 n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Articolo 39

Il sistema di bilancio delle regioni

Titolo III - Ordinamento finanziario e contabile delle regioni

Il sistema di bilancio delle regioni

1. Il Consiglio regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.
2. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed e' redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9, con le modalita' previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.
3. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite:
a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.
4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, puo' limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
5. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unita' di voto:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.
6. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attivita' o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
7. Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:
a) in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale;
b) nell'entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 42, comma 8, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;
c) in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto puo' essere iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo le modalita' previste dall'art. 42, comma 12;
d) in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.
8. Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al comma 5, lettere b) e c), individua:
a) la quota che e' gia' stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio di riferimento;
b) la quota dello stanziamento di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota, non e' possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e' attribuito il medesimo codice del piano dei conti della spesa cui il fondo si riferisce.
9. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettere c) e d), per ogni unita' di voto e le previsioni del comma 7.
10. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unita' di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalita' con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4. 11. Alla legge concernente il bilancio di previsione finanziario sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, e i seguenti documenti:
a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b).
12. Al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di cui al comma 10 sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 7.
13. Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 e' allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate dall'art. 20, comma 1, ove previsto, per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto e' articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non e' richiesto.
14. In relazione a quanto disposto dal comma 6, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonche' la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.
15. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'art. 47.
16. Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato. (1)
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, DLGS 10/8/2014, n. 126.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2 - Adozione di sistemi contabili omogenei
Articolo 3 - Principi contabili generali e applicati
Articolo 3 bis - Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali
Articolo 4 - Piano dei conti integrato
Articolo 5 - Definizione della transazione elementare
Articolo 6 - Struttura della codifica della transazione elementare
Articolo 7 - Modalita’ di codificazione delle transazioni elementari
Articolo 8 - Adeguamento SIOPE
Articolo 9 - Il sistema di bilancio
Articolo 10 - Bilanci di previsione finanziari
Articolo 11 - Schemi di bilancio
Articolo 11 bis - Bilancio consolidato
Articolo 11 ter - Enti strumentali
Articolo 11 quater - Societa' controllate
Articolo 11 quinquies - Societa' partecipate
Articolo 12 - Omogeneita’ della classificazione delle spese
Articolo 13 - Definizione del contenuto di missione e programma
Articolo 14 - Criteri per la specificazione e classificazione delle spese
Articolo 15 - Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate
Articolo 16 - Flessibilita’ degli stanziamenti di bilancio
Articolo 17 - Tassonomia per gli enti in contabilita’ civilistica
Articolo 18 - Termini di approvazione dei bilanci
Articolo 18 bis - Indicatori di bilancio
Articolo 19 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 20 - Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali
Articolo 21 - Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanita’
Articolo 22 - Individuazione delle responsabilita’ all’interno delle regioni nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione
Articolo 23 - Individuazione delle responsabilita’ all’interno delle regioni nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti di cui del servizio sanitario regionale
Articolo 24 - Libri obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione
Articolo 25 - Bilancio preventivo economico annuale
Articolo 26 - Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN
Articolo 27 - Piano dei conti
Articolo 28 - Norme generali di riferimento
Articolo 29 - Principi di valutazione specifici del settore sanitario
Articolo 30 - Destinazione del risultato d’esercizio degli enti del SSN
Articolo 31 - Adozione del bilancio d’esercizio
Articolo 32 - Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale
Articolo 33 - Tassonomia per gli enti in contabilita’ civilista
Articolo 34 - Aggiornamento schemi tecnici
Articolo 35 - Sistemi informativi e statistici della Sanita’
Articolo 36 - Principi generali in materia di finanza regionale
Articolo 37 - Sistema contabile
Articolo 38 - Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria
Articolo 39 - Il sistema di bilancio delle regioni
Articolo 40 - Equilibrio di bilancio
Articolo 41 - Il piano degli indicatori e dei risultati attesi
Articolo 42 - Il risultato di amministrazione
Articolo 43 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
Articolo 44 - Classificazione delle entrate
Articolo 45 - Classificazione delle spese
Articolo 46 - Fondo crediti di dubbia esigiblità
Articolo 47 - Sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della regione. Spese degli enti locali
Articolo 48 - Fondi di riserva
Articolo 49 - Fondi speciali
Articolo 50 - Assestamento del bilancio
Articolo 51 - Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale
Articolo 52 - La gestione delle entrate e delle spese
Articolo 53 - Accertamenti
Articolo 54 - La riscossione
Articolo 55 - Il versamento
Articolo 56 - Impegni di spesa
Articolo 57 - Liquidazione della spesa
Articolo 58 - Il pagamento della spesa
Articolo 59 - Modalita' di estinzione dei titoli di pagamento
Articolo 60 - Gestione dei residui
Articolo 61 - Fondi statali per interventi speciali
Articolo 62 - Mutui e altre forme di indebitamento
Articolo 63 - Rendiconto generale
Articolo 64 - Gli inventari
Articolo 65 - Rendiconti degli enti strumentali della regione e spese degli enti locali
Articolo 66 - Modalita' per la formazione e l'approvazione del rendiconto
Articolo 67 - Autonomia contabile del consiglio regionale
Articolo 68 - Il bilancio consolidato
Articolo 69 - Servizio di tesoreria della regione
Articolo 70 - Cooperazione Stato-Regioni
Articolo 71 - Responsabilita' verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei conti e obblighi di denunzia
Articolo 72 - Il Collegio dei revisori dei conti
Articolo 73 - Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio delle Regioni
Articolo 74 - Adeguamento dell’ordinamento contabile degli enti locali
Articolo 75 - Adeguamento della definizione di indebitamento
Articolo 76 - Adeguamento delle disposizioni in materia di trasparenza dei bilanci
Articolo 77 - Abrogazioni
Articolo 78 - Sperimentazione
Articolo 79 - Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
Articolo 80 - Disposizioni finali ed entrata in vigore
Allegato 1 - Principi generali o postulati
Allegato 2 -
Allegato 3 -
Allegato 4 - Allegato n. 4/1
Allegato 4 - Appendice tecnica al principio contabile 4/1
Allegato 4 - Allegato n. 4/2
Allegato 4 - Allegato n. 4/3
Allegato 4 - Allegato n. 4/4
Allegato 5 - Allegato n. 5/1
Allegato 5 - Allegato n. 5/2
Allegato 6 - Allegato n. 6/1
Allegato 6 - Allegato n. 6/2
Allegato 6 - Allegato n. 6/3
Allegato 7 -
Allegato 8 - Allegato n. 8/1
Allegato 8 - Allegato n. 8/2
Allegato 8 - Allegato n. 8/3
Allegato 9 -
Allegato 10 -
Allegato 11 -
Allegato 12 - Allegato n. 12/1
Allegato 12 - Allegato n. 12/2
Allegato 12 - Allegato n. 12/3
Allegato 12 - Allegato n. 12/4
Allegato 12 - Allegato n. 12/5
Allegato 12 - Allegato n. 12/6
Allegato 12 - Allegato n. 12/7
Allegato 13 -
Allegato 14 -
Allegato 15 -
Allegato 16 -
Allegato 17 -

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