Legge Regionale Lombardia 13/3/2012 n. 4
Articolo 8
Monitoraggio regionale
Monitoraggio regionale.
1. Al fine di monitorare l'attuazione degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, i comuni danno notizia alla Regione dei provvedimenti assunti e degli interventi assentiti I contenuti e le modalità di trasmissione dei dati sono stabiliti con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità generaliArticolo 2 - Riqualificazione urbana incentivata
Articolo 3 - Utilizzo del patrimonio edilizio esistente
Articolo 4 - Ampliamento di fabbricati esistenti a destinazione industriale, artigianale e ricettiva. Trasformazione di edifici esistenti per finalità residenziali
Articolo 5 - Sostituzione del patrimonio edilizio esistente
Articolo 6 - Interventi di edilizia residenziale sociale
Articolo 7 - Recupero delle aree industriali dismesse
Articolo 8 - Monitoraggio regionale
Articolo 9 - Modifica alla disciplina in materia di recupero di sottotetti a fini abitativi
Articolo 10 - Modifiche alla disciplina in materia di realizzazione di parcheggi in deroga
Articolo 11 - Norme per la conversione delle coperture in cemento amianto
Articolo 12 - Realizzazione di ascensori esterni
Articolo 13 - Valutazione ambientale dei piani
Articolo 14 - Pubblicazione degli strumenti urbanistici
Articolo 15 - Disposizioni in materia di titoli abilitativi
Articolo 16 - Approvazione dei piani attuativi conformi
Articolo 17 - Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione
Articolo 18 - Modifiche all'articolo 97 della L.R. 12/2005. Sportello unico per le attività produttive
Articolo 19 - Protocolli volontari di certificazione energetica
Articolo 20 - Norma finanziaria
Articolo 21 - Entrata in vigore