Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 13/3/2012 n. 4

Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia

Articolo 12

Realizzazione di ascensori esterni

Realizzazione di ascensori esterni.

1. All'articolo 103 della L.R. 12/2005 è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
"1-ter. Ferme restando le distanze minime di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile, fuori dai centri storici e dai nuclei di antica formazione la distanza minima tra pareti finestrate, di cui al comma 1-bis, è derogabile per lo stretto necessario alla realizzazione di sistemi elevatori a pertinenza di fabbricati esistenti che non assolvano al requisito di accessibilità ai vari livelli di piano."

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità generali
Articolo 2 - Riqualificazione urbana incentivata
Articolo 3 - Utilizzo del patrimonio edilizio esistente
Articolo 4 - Ampliamento di fabbricati esistenti a destinazione industriale, artigianale e ricettiva. Trasformazione di edifici esistenti per finalità residenziali
Articolo 5 - Sostituzione del patrimonio edilizio esistente
Articolo 6 - Interventi di edilizia residenziale sociale
Articolo 7 - Recupero delle aree industriali dismesse
Articolo 8 - Monitoraggio regionale
Articolo 9 - Modifica alla disciplina in materia di recupero di sottotetti a fini abitativi
Articolo 10 - Modifiche alla disciplina in materia di realizzazione di parcheggi in deroga
Articolo 11 - Norme per la conversione delle coperture in cemento amianto
Articolo 12 - Realizzazione di ascensori esterni
Articolo 13 - Valutazione ambientale dei piani
Articolo 14 - Pubblicazione degli strumenti urbanistici
Articolo 15 - Disposizioni in materia di titoli abilitativi
Articolo 16 - Approvazione dei piani attuativi conformi
Articolo 17 - Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione
Articolo 18 - Modifiche all'articolo 97 della L.R. 12/2005. Sportello unico per le attività produttive
Articolo 19 - Protocolli volontari di certificazione energetica
Articolo 20 - Norma finanziaria
Articolo 21 - Entrata in vigore