Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 13/3/2012 n. 4

Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia

Articolo 11

Norme per la conversione delle coperture in cemento amianto

Norme per la conversione delle coperture in cemento amianto.

1. Alla L.R. 12/2005 è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 73 è inserito il seguente capo:
"CAPO III BIS NORME PER LA CONVERSIONE DI COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO
Art. 73-bis (Disciplina degli interventi)
1. Al fine di incentivare la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente nelle costruzioni edilizie, gli interventi relativi a edifici destinati a residenza o inseriti nel tessuto urbano consolidato che prevedano la riconversione di una copertura composta da lastre in cemento amianto ad una con caratteristiche materiche conformi alla qualità ed alle tradizioni dei luoghi, come definite dal regolamento edilizio, ferme restando le quote di gronda esistenti, possono comportare la modifica delle falde fino ad una pendenza massima del 40 per cento, anche in deroga ai limiti di edificabilità e di altezza massima posti dagli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati.
2. Nel caso in cui il sopralzo dia luogo a un piano sottotetto o a vani con caratteristiche di abitabilità nel regime ordinario o in quello derogatorio del recupero dei sottotetti ai fini abitativi, l'intervento è assoggettato a permesso di costruire convenzionato ove sia stabilito che la superficie non è utilizzabile ai fini abitabili, salvo che l'avente titolo inoltri separata o contestuale istanza di atto abilitativo per la trasformazione della superficie o del volume ai fini residenziali.
3. In relazione agli interventi di cui ai commi 1 e 2, i comuni, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia", possono deliberare la riduzione del contributo di costruzione fino al 50 per cento.
4. Nel caso di interventi comportanti la completa rimozione e smaltimento delle coperture in cemento amianto di edifici produttivi, eseguiti interamente a carico del proprietario e senza contributi pubblici, è concesso un bonus incrementativo pari al 10 per cento della superficie di copertura in cemento amianto rimossa, con il limite massimo di metri quadrati cinquecento, da realizzare all'interno della sagoma dell'edificio con funzioni anche terziarie. Sono fatte salve le norme di carattere igienico-sanitario e di sicurezza delle strutture e degli impianti."

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità generali
Articolo 2 - Riqualificazione urbana incentivata
Articolo 3 - Utilizzo del patrimonio edilizio esistente
Articolo 4 - Ampliamento di fabbricati esistenti a destinazione industriale, artigianale e ricettiva. Trasformazione di edifici esistenti per finalità residenziali
Articolo 5 - Sostituzione del patrimonio edilizio esistente
Articolo 6 - Interventi di edilizia residenziale sociale
Articolo 7 - Recupero delle aree industriali dismesse
Articolo 8 - Monitoraggio regionale
Articolo 9 - Modifica alla disciplina in materia di recupero di sottotetti a fini abitativi
Articolo 10 - Modifiche alla disciplina in materia di realizzazione di parcheggi in deroga
Articolo 11 - Norme per la conversione delle coperture in cemento amianto
Articolo 12 - Realizzazione di ascensori esterni
Articolo 13 - Valutazione ambientale dei piani
Articolo 14 - Pubblicazione degli strumenti urbanistici
Articolo 15 - Disposizioni in materia di titoli abilitativi
Articolo 16 - Approvazione dei piani attuativi conformi
Articolo 17 - Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione
Articolo 18 - Modifiche all'articolo 97 della L.R. 12/2005. Sportello unico per le attività produttive
Articolo 19 - Protocolli volontari di certificazione energetica
Articolo 20 - Norma finanziaria
Articolo 21 - Entrata in vigore