Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 13/3/2012 n. 4

Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia

Articolo 21

Entrata in vigore

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità generali
Articolo 2 - Riqualificazione urbana incentivata
Articolo 3 - Utilizzo del patrimonio edilizio esistente
Articolo 4 - Ampliamento di fabbricati esistenti a destinazione industriale, artigianale e ricettiva. Trasformazione di edifici esistenti per finalità residenziali
Articolo 5 - Sostituzione del patrimonio edilizio esistente
Articolo 6 - Interventi di edilizia residenziale sociale
Articolo 7 - Recupero delle aree industriali dismesse
Articolo 8 - Monitoraggio regionale
Articolo 9 - Modifica alla disciplina in materia di recupero di sottotetti a fini abitativi
Articolo 10 - Modifiche alla disciplina in materia di realizzazione di parcheggi in deroga
Articolo 11 - Norme per la conversione delle coperture in cemento amianto
Articolo 12 - Realizzazione di ascensori esterni
Articolo 13 - Valutazione ambientale dei piani
Articolo 14 - Pubblicazione degli strumenti urbanistici
Articolo 15 - Disposizioni in materia di titoli abilitativi
Articolo 16 - Approvazione dei piani attuativi conformi
Articolo 17 - Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione
Articolo 18 - Modifiche all'articolo 97 della L.R. 12/2005. Sportello unico per le attività produttive
Articolo 19 - Protocolli volontari di certificazione energetica
Articolo 20 - Norma finanziaria
Articolo 21 - Entrata in vigore