Articolo Normativa

Decreto Legge 21/6/2013 n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Articolo 1

Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 9/8/2013, N. 98
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TITOLO I -MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA
CAPO I - MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

1. Al fine di migliorare l’efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a:
a) assicurare un piu’ ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite:
1) l’aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell’andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell’accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;
2) l’incremento, sull’intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all’80 per cento dell’ammontare dell’operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando gli ulteriori limiti nonche’ i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonche’ alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009; (1)
2-bis. la concessione della garanzia del Fondo su operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attivita' d'impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012; la garanzia copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora. A tal fine, nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo e' costituita una riserva fino a 100 milioni di euro, in relazione alla quale non si applica il limite di cui al comma 4 del presente articolo; per l'accesso a tale riserva, le imprese beneficiarie devono comprovare di essere piccole e medie imprese e il rilascio del titolo concessorio. (9)
3) la semplificazione delle procedure e delle modalita’ di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalita’ telematiche di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche; (2)
4) misure volte a garantire l’effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell’intervento;
b) limitare il rilascio della garanzia diretta, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, e successive modificazioni, da parte del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilita’ di garantire operazioni finanziarie gia’ deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutivita’, all’acquisizione della garanzia da parte del Fondo. (8)
b-bis) prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell’ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonche’ delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. (3)
2. Le condizioni di ammissibilita’ e le disposizioni di carattere generale di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 31 maggio 1999, n. 248, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
[3. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e’ abrogato.] (4)
4. Al comma 3, ultimo periodo, dell’articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «all’80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento». (5)
5. All’articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: «nonche’ alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all’articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106» sono soppresse. (6)
5-bis. Nell’ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalita’ di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse. (7)
5-ter. Al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono affluire, previa assegnazione all’entrata del bilancio dello Stato, contributi su base volontaria per essere destinati alla microimprenditorialita’ ai sensi e secondo le modalita’ di cui all’articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita’ di attuazione del presente comma nonche’ le modalita’ di contribuzione da parte di enti, associazioni, societa’ o singoli cittadini al predetto fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996. (7)

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(1) Numero sostituito dalla legge di conversione 9/8/2013, n. 98.
(2) Numero modificato dalla legge di conversione 9/8/2013, n. 98.
(3) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 9/8/2013, n. 98.
(5) Comma sostituito dalla legge di conversione 9/8/2013, n. 98.
(6) Comma modificato dalla legge di conversione 9/8/2013, n. 98.
(7) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9/8/2013, n. 98.
(8) Lettera modificata dall'art. 8 bis, DL 24/1/2015, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 24/3/2015, n. 33.
(9) Lettera modificata dall'art. 7 septies, DL 22/10/2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1/12/2016, n. 225.

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Articolo 12 - Ricapitalizzazione delle Societa’ di Gestione del Risparmio
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Articolo 13 - Governance dell’Agenda digitale Italiana
Articolo 13 bis - Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione
Articolo 14 - Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale
Articolo 15 - Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettivita’
Articolo 16 - Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati- Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
Articolo 16 bis - Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche
Articolo 17 - Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico
Articolo 17 bis - Modifica all’articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
Articolo 17 ter - Sistema pubblico per la gestione dell’identita’ digitale di cittadini e imprese
Articolo 18 - Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni
Articolo 19 - Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione
Articolo 20 - Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale
Articolo 21 - Differimento operativita’ della garanzia globale di esecuzione
Articolo 22 - Misure per l’aumento della produttivita’ nei porti
Articolo 23 - Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e dei turismo nautico
Articolo 24 - Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99
Articolo 25 - Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti
Articolo 25 bis - Modifica all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
Articolo 26 - Proroghe in materia di appalti pubblici
Articolo 26 bis - Suddivisione in lotti
Articolo 26 ter - Anticipazione del prezzo
Articolo 27 - Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali
Articolo 28 - Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimento
Articolo 29 - Data unica di efficacia degli obblighi
Articolo 29 bis - Disposizioni transitorie in materia di incompatibilita’ di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Articolo 29 ter - Disposizioni transitorie in materia di incompatibilita’ di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Articolo 30 - Semplificazioni in materia edilizia
Articolo 30 bis - Semplificazioni in materia agricola
Articolo 31 - Semplificazioni in materia di DURC
Articolo 32 - Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
Articolo 33 - Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia
Articolo 34 - Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza
Articolo 35 - Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata
Articolo 36 - Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail
Articolo 37 - Zone a burocrazia zero
Articolo 38 - Disposizioni in materia di prevenzione incendi
Articolo 39 - Disposizioni in materia di beni culturali
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Articolo 41 - Disposizioni in materia ambientale
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Articolo 41 quater - Disciplina dell’utilizzo del pastazzo
Articolo 42 - Soppressione certificazioni sanitarie
Articolo 42 bis - Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria
Articolo 42 ter - Semplificazione in merito alle verifiche dell’Istituto nazionale della previdenza sociale sull’accertamento dell’invalidita’
Articolo 42 quater - Modifica all’articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
Articolo 43 - Disposizioni in materia di trapianto
Articolo 44 - Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualita’ delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali
Articolo 45 - Omologazioni delle macchine agricole
Articolo 45 bis - Abilitazione all’uso di macchine agricole
Articolo 46 - EXPO Milano 2015
Articolo 46 bis - Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999
Articolo 46 ter - Disposizioni in favore dell’Esposizione Universale di Milano del 2015
Articolo 47 - Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289
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Articolo 48 - Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Articolo 49 - Proroga e differimento di termini in materia di spending review e ulteriori disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario
Articolo 49 bis - Misure per il rafforzamento della spending review
Articolo 49 ter - Semplificazioni per i contratti pubblici
Articolo 49 quater - Anticipazione di liquidita’ in favore dell’Associazione italiana della Croce Rossa
Articolo 49 quinquies - Misure finanziarie urgenti per gli enti locali
Articolo 50 - Modifiche alla disciplina della responsabilita’ fiscale negli appalti
Articolo 50 bis - Semplificazione delle comunicazioni telematiche all’Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA
Articolo 51 - Soppressione dell’obbligo di presentazione mensile del modello 770
Articolo 51 bis - Ampliamento dell’assistenza fiscale
Articolo 52 - Disposizioni per la riscossione mediante ruolo
Articolo 53 - Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle societa’ da essi partecipate
Articolo 54 - Fabbisogni standard: disponibilita’ dei questionari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216
Articolo 54 bis - Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190
Articolo 54 ter - Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Articolo 55 - Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio
Articolo 56 - Proroga temine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie
Articolo 56 bis - Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali
Articolo 56 ter - Piani di azionariato
Articolo 56 quater - Diritto di ripensamento per l’offerta fuori sede nei servizi di investimento
Articolo 56 quinquies - Modifica all’articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993
Articolo 57 - (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese)
Articolo 57 bis - Modifica all’articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Articolo 58 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca
Articolo 59 - Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilita’ degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi
Articolo 60 - Semplificazione del sistema di finanziamento delle universita’ e delle procedure di valutazione del sistema universitario
Articolo 61 - Copertura finanziaria
Articolo 62 - Finalita’ e ambito di applicazione
Articolo 63 - Giudici ausiliari
Articolo 64 - Requisiti per la nomina
Articolo 65 - Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari
Articolo 66 - Presa di possesso
Articolo 67 - Durata dell’ufficio
Articolo 68 - Collegi e provvedimenti. Monitoraggio
Articolo 69 - Incompatibilita’ ed ineleggibilità
Articolo 70 - Astensione e ricusazione
Articolo 71 - Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca
Articolo 72 - Stato giuridico e indennita’
Articolo 73 - Formazione presso gli uffici giudiziari
Articolo 74 - Magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio
Articolo 75 - Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione
Articolo 76 - Divisione a domanda congiunta demandata a un professionista
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Articolo 78 - Misure per la tutela del credito
Articolo 79 - Semplificazione della motivazione della sentenza civile
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Articolo 82 - Concordato preventivo
Articolo 83 - Modifiche alla disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
Articolo 84 - Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Articolo 84 bis - Modifica all’articolo 2643 del codice civile
Articolo 84 ter - Compensi per gli amministratori di societa’ controllate dalle pubbliche amministrazioni
Articolo 85 - Copertura finanziaria
Articolo 86 - Entrata in vigore
Allegato A -