Articolo Normativa

Decreto Legge 21/6/2013 n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Articolo 25

Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 9/8/2013, N. 98
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TITOLO I -MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA
CAPO III - MISURE PER IL RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE

Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti

1. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari della rete autostradale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione delle unita' di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza nonche' alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attivita' di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali. Il personale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa. Per le finalita' di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' incrementata: a) per l'area funzionale di un numero di unita' pari al numero di unita' di personale individuato nella predetta area dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo; b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia rispettivamente di una e dodici unita' di personale, come individuato dal predetto decreto. (5)
2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede all’individuazione delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale e, ove necessario, di quelle derivanti dal canone comunque corrisposto ad ANAS S.p.a. ai sensi dell’articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - anche mediante apposita rideterminazione della quota percentuale del predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS S.p.a. da parte dei concessionari autostradali - destinate a coprire gli oneri derivanti dal comma 1, da iscrivere corrispondentemente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ANAS S.p.a. provvede a dare esplicita evidenza tra i ricavi propri del conto economico delle entrate acquisite ai sensi del citato comma 1020. (1)
3. ANAS S.p.a. versa, entro il 30 giugno 2013, all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la quota relativa al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2012, al netto delle anticipazioni gia’ effettuate, dei canoni afferenti alla competenza dell’anno 2012 concernenti le sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali. A decorrere dal 2013 i canoni di competenza relativi alle sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali sono versati al bilancio dello Stato con cadenza mensile, entro il mese successivo, nella misura del novanta per cento dell’ammontare degli importi dovuti per il corrispondente periodo dell’anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo. Per il solo anno di competenza 2013 il termine di versamento delle prime sei rate e’ fissato al 31 luglio 2013. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (1)
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume le situazioni debitorie e creditorie relative alle funzioni di cui all’articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed all’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonche’ l’eventuale contenzioso, sorti a far data dal 1° ottobre 2012.
5. Le disponibilita’ residue delle risorse iscritte in bilancio per l’anno 2012 destinate ai Contratti di servizio e di programma dell’ENAV S.p.A. di cui all’articolo 5, comma 10, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi sostenuti dall’ENAV nell’anno 2012, e previsti dai predetti contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa di cui all’articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
5-bis. Al fine di ridurre il rischio aeronautico e ambientale correlato all’insistenza di abitazioni a uso residenziale intercluse nel sedime dell’aeroporto di Pisa, e’ stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), la societa’ di gestione interessata, la regione, la provincia e il comune competenti apposito accordo di programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell’aeroporto di Pisa. Nello stesso accordo sono previsti le modalita’ di attuazione dell’intervento, le risorse che concorrono al finanziamento e i termini per la loro erogazione nonche’ le modalita’ di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile e statale. (2)
5-ter. All’accordo di programma di cui al comma 5-bis puo’ essere destinata una quota delle risorse da assegnare per l’anno 2013 all’ENAC, ai sensi dall’articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di euro e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (2)
6. Al fine di superare lo stato di emergenza derivante dalla scadenza delle gestioni commissariali gia’ operanti per la messa in sicurezza delle grandi dighe senza concessionario, all’articolo 55, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «A tal fine la dotazione organica del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’ incrementata di un numero corrispondente di posti».
7. All’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) all’alinea, le parole: «, anche avvalendosi di Anas s.p.a.,» sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: «ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonche’, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale societa’ della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata» sono soppresse;
3) alla lettera b), il numero 3) e’ abrogato;
b) al comma 3, lettera a), le parole: «anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b)» sono soppresse. (3)
8. All’articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «L’amministratore unico» sono sostituite dalle seguenti: «L’organo amministrativo» e le parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre»;
b) al secondo periodo, le parole: «Entro 30 giorni dall’emanazione del decreto di approvazione dello statuto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell’assemblea del bilancio per l’esercizio 2012»;
c) il terzo periodo e’ soppresso. (3)
9. Le funzioni ed i compiti di vigilanza sulle attivita’ previste dalla Convenzione per l’esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono attribuiti alla Regione Siciliana a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.
10. All’articolo 6, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze» sono soppresse e dopo le parole «ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni e’ approvata» sono inserite le seguenti «con decreto del Presidente della Regione Siciliana.». (1)
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede, nei successivi trenta giorni, alle modifiche del testo convenzionale, stipulato in data 30 luglio 2012, necessarie all’adeguamento alle presenti disposizioni.
11-bis. Le risorse revocate ai sensi dell’articolo 18, comma 11, che confluiscono nel Fondo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono attribuite prioritariamente:
a) al completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;
b) alla regione Piemonte, a titolo di contributo per spese sostenute per la realizzazione del collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;
c) al collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa (potenziamento e variante di Galliate);
d) alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d’Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l’attuazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell’11 settembre 2008;
e) agli interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, individuati, con priorita’ per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. (2)
[ 11-ter. Le proposte dei soggetti promotori per l’approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della strada statale 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della strada statale 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale 88 nonche’ del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte al CIPE per l’approvazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le risorse gia’ assegnate con la delibera del CIPE n. 100/2006 del 29 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2006, e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della strada statale 372 «Telesina». La mancata approvazione delle proposte determina l’annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori. (2)] (6)
11-quater. All’articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: «dagli autodromi,» sono inserite le seguenti: «dalle aviosuperfici, dai luoghi in cui si svolgono attivita’ sportive di discipline olimpiche in forma stabile,». All’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo le parole: «di autodromi,» sono inserite le seguenti: «aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attivita’ sportive di discipline olimpiche in forma stabile,». All’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, dopo la parola: «aeroportuali» sono inserite le seguenti: «, di aviosuperfici, dei luoghi in cui si svolgono attivita’ sportive di discipline olimpiche in forma stabile». All’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche’ delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono attivita’ sportive di discipline olimpiche in forma stabile». (2)
11-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonche’ quanto disposto dall’articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di applicare i criteri di incremento dell’efficienza e di razionalizzazione previsti dall’articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell’efficienza da conseguire attraverso l’adozione dei criteri e delle modalita’ di cui al citato articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Per il finanziamento del piano di ristrutturazione, ciascuna regione interessata e’ autorizzata, previa delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011 dell’11 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell’importo che sara’ concordato tra ciascuna regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’economia e delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni interessate sara’ conseguentemente sottoposta all’esame del CIPE, per la presa d’atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Le regioni interessate, per le medesime finalita', nonche' per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, possono, in alternativa, utilizzare le complessive risorse del proprio bilancio per i medesimi anni, ivi comprese le residue disponibilita' derivanti dall'applicazione dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013, in materia di proroga dell'utilizzo, ove sussistenti, di economie di bilancio vincolate, fermi restando i limiti del patto di stabilita' interno. (2) (4)
11-sexies. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la regione Calabria e’ autorizzata, acquisito il parere del Ministro per la coesione territoriale, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, ad utilizzare le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel limite di 40 milioni di euro per operazioni di potenziamento del sistema di mobilita’ regionale su ferro, compreso l’acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 40 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione. (2)

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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 9/8/2013, n. 98.
(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9/8/2013, n. 98.
(3) Comma sostituito dalla legge di conversione 9/8/2013, n. 98.
(4) Comma modificato dall'art. 9, DL 31/8/2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla L. 28/10/2013, n. 124.
(5) Comma dapprima modificato dalla legge di conversione 9/8/2013, n. 98 e, successivamente, dall'art. 6, DL 31/8/2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla L. 30/10/2013, n. 125.
(6) Comma abrogato dall'art. 3, DL 12/9/2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 10/11/2014, n. 164.

Altri Articoli del provvedimento

Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia
Articolo 1 - Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
Articolo 2 - Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese
Articolo 3 - Rifinanziamento dei contratti di sviluppo
Articolo 3 bis - Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale
Articolo 4 - Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti
Articolo 5 - Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell’energia elettrica
Articolo 6 - Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra
Articolo 7 - Imprese miste per lo sviluppo
Articolo 8 - Partenariati
Articolo 9 - Accelerazione nell’utilizzazione dei fondi strutturali europei
Articolo 9 bis - Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali
Articolo 10 - Liberalizzazione dell’accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell’allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica
Articolo 11 - Proroga del credito d’imposta per la produzione, la distribuzione e l’esercizio cinematografico
Articolo 11 bis - Misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali
Articolo 12 - Ricapitalizzazione delle Societa’ di Gestione del Risparmio
Articolo 12 bis - Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati
Articolo 13 - Governance dell’Agenda digitale Italiana
Articolo 13 bis - Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione
Articolo 14 - Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale
Articolo 15 - Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettivita’
Articolo 16 - Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati- Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
Articolo 16 bis - Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche
Articolo 17 - Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico
Articolo 17 bis - Modifica all’articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
Articolo 17 ter - Sistema pubblico per la gestione dell’identita’ digitale di cittadini e imprese
Articolo 18 - Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni
Articolo 19 - Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione
Articolo 20 - Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale
Articolo 21 - Differimento operativita’ della garanzia globale di esecuzione
Articolo 22 - Misure per l’aumento della produttivita’ nei porti
Articolo 23 - Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e dei turismo nautico
Articolo 24 - Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99
Articolo 25 - Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti
Articolo 25 bis - Modifica all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
Articolo 26 - Proroghe in materia di appalti pubblici
Articolo 26 bis - Suddivisione in lotti
Articolo 26 ter - Anticipazione del prezzo
Articolo 27 - Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali
Articolo 28 - Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimento
Articolo 29 - Data unica di efficacia degli obblighi
Articolo 29 bis - Disposizioni transitorie in materia di incompatibilita’ di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Articolo 29 ter - Disposizioni transitorie in materia di incompatibilita’ di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Articolo 30 - Semplificazioni in materia edilizia
Articolo 30 bis - Semplificazioni in materia agricola
Articolo 31 - Semplificazioni in materia di DURC
Articolo 32 - Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
Articolo 33 - Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia
Articolo 34 - Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza
Articolo 35 - Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata
Articolo 36 - Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail
Articolo 37 - Zone a burocrazia zero
Articolo 38 - Disposizioni in materia di prevenzione incendi
Articolo 39 - Disposizioni in materia di beni culturali
Articolo 40 - Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo
Articolo 41 - Disposizioni in materia ambientale
Articolo 41 bis - Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo
Articolo 41 ter - Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo
Articolo 41 quater - Disciplina dell’utilizzo del pastazzo
Articolo 42 - Soppressione certificazioni sanitarie
Articolo 42 bis - Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria
Articolo 42 ter - Semplificazione in merito alle verifiche dell’Istituto nazionale della previdenza sociale sull’accertamento dell’invalidita’
Articolo 42 quater - Modifica all’articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
Articolo 43 - Disposizioni in materia di trapianto
Articolo 44 - Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualita’ delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali
Articolo 45 - Omologazioni delle macchine agricole
Articolo 45 bis - Abilitazione all’uso di macchine agricole
Articolo 46 - EXPO Milano 2015
Articolo 46 bis - Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999
Articolo 46 ter - Disposizioni in favore dell’Esposizione Universale di Milano del 2015
Articolo 47 - Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289
Articolo 47 bis - Misure per garantire la piena funzionalita’ e semplificare l’attivita’ della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi
Articolo 48 - Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Articolo 49 - Proroga e differimento di termini in materia di spending review e ulteriori disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario
Articolo 49 bis - Misure per il rafforzamento della spending review
Articolo 49 ter - Semplificazioni per i contratti pubblici
Articolo 49 quater - Anticipazione di liquidita’ in favore dell’Associazione italiana della Croce Rossa
Articolo 49 quinquies - Misure finanziarie urgenti per gli enti locali
Articolo 50 - Modifiche alla disciplina della responsabilita’ fiscale negli appalti
Articolo 50 bis - Semplificazione delle comunicazioni telematiche all’Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA
Articolo 51 - Soppressione dell’obbligo di presentazione mensile del modello 770
Articolo 51 bis - Ampliamento dell’assistenza fiscale
Articolo 52 - Disposizioni per la riscossione mediante ruolo
Articolo 53 - Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle societa’ da essi partecipate
Articolo 54 - Fabbisogni standard: disponibilita’ dei questionari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216
Articolo 54 bis - Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190
Articolo 54 ter - Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Articolo 55 - Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio
Articolo 56 - Proroga temine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie
Articolo 56 bis - Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali
Articolo 56 ter - Piani di azionariato
Articolo 56 quater - Diritto di ripensamento per l’offerta fuori sede nei servizi di investimento
Articolo 56 quinquies - Modifica all’articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993
Articolo 57 - (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese)
Articolo 57 bis - Modifica all’articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Articolo 58 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca
Articolo 59 - Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilita’ degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi
Articolo 60 - Semplificazione del sistema di finanziamento delle universita’ e delle procedure di valutazione del sistema universitario
Articolo 61 - Copertura finanziaria
Articolo 62 - Finalita’ e ambito di applicazione
Articolo 63 - Giudici ausiliari
Articolo 64 - Requisiti per la nomina
Articolo 65 - Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari
Articolo 66 - Presa di possesso
Articolo 67 - Durata dell’ufficio
Articolo 68 - Collegi e provvedimenti. Monitoraggio
Articolo 69 - Incompatibilita’ ed ineleggibilità
Articolo 70 - Astensione e ricusazione
Articolo 71 - Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca
Articolo 72 - Stato giuridico e indennita’
Articolo 73 - Formazione presso gli uffici giudiziari
Articolo 74 - Magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio
Articolo 75 - Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione
Articolo 76 - Divisione a domanda congiunta demandata a un professionista
Articolo 77 - Conciliazione giudiziale
Articolo 78 - Misure per la tutela del credito
Articolo 79 - Semplificazione della motivazione della sentenza civile
Articolo 80 - Foro delle societa’ con sede all’estero
Articolo 81 - Modifiche ai regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Articolo 82 - Concordato preventivo
Articolo 83 - Modifiche alla disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
Articolo 84 - Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Articolo 84 bis - Modifica all’articolo 2643 del codice civile
Articolo 84 ter - Compensi per gli amministratori di societa’ controllate dalle pubbliche amministrazioni
Articolo 85 - Copertura finanziaria
Articolo 86 - Entrata in vigore
Allegato A -