Articolo Normativa

Decreto Legge 21/6/2013 n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Articolo 19

Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 9/8/2013, N. 98
-------------------------------------------------------------------------------------

TITOLO I -MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA
CAPO III - MISURE PER IL RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE

Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 143:
1) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All’atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.»;
2) al comma 8, le parole: «o nuove condizioni per l’esercizio delle attivita’ previste nella concessione, quando determinano una modifica dell’equilibrio del piano», sono sostituite dalle seguenti: «o che comunque incidono sull’equilibrio del piano economico-finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita’ (NARS)»; (1)
3) dopo il comma 8, e’ inserito il seguente:
«8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditivita’ e di capacita’ di rimborso del debito, nonche’ la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.»; (1)
b) all’articolo 144:
1) al comma 3-bis, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando puo’ essere previsto che l’amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l’insussistenza di criticita’ del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilita’, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non puo’ essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non puo’ essere oggetto di consultazione l’importo delle misure di defiscalizzazione di cui all’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche’ l’importo dei contributi pubblici, ove previsti.» (1)
2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:
«3-ter. Il bando puo’ prevedere che l’offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o piu’ istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.
3-quater. L’amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o in mancanza della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all’articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facolta’ del concessionario di reperire la liquidita’ necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purche’ sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avra’ diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara puo’ altresi’ prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.»; (1)
c) all’articolo 153, dopo il comma 21 e’ aggiunto il seguente:
«21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.»;
d) all’articolo 174, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.»;
e) all’articolo 175 dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando gia’ pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto. (2)
3. All’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, il primo periodo, e’ sostituito dal seguente: «1. Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l’utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed e’ accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita’ del piano economico-finanziario, e’ riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le societa’ di progetto di cui all’articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull’IRES e sull’IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell’opera»; (3)
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Il CIPE, previo parere del NARS che allo scopo e’ integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprie delibere individua l’elenco delle opere che, per effetto dell’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter, conseguono le condizioni di equilibrio economico-finanziario necessarie a consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura sono inoltre determinate le misure agevolative necessarie per la sostenibilita’ del piano economico-finanziario, definendone le modalita’ per l’accertamento, per il relativo monitoraggio nonche’ per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite linee guida per l’applicazione dell’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183»; (3)
c) il comma 2-ter e’ sostituito dal seguente: «2-ter. Al fine di favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l’utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali e’ accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita’ del piano economico-finanziario, e’ riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le societa’ di progetto di cui all’articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilita’ economica dell’operazione di partenariato pubblico-privato, l’esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico-finanziario»; (3)
d) al comma 2-quater, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le misure di cui al presente articolo sono alternative a quelle previste dall’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le stesse misure sono riconosciute in conformita’ alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. (3)
4. All’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le modalita’ di cui al precedente periodo puo’ essere altresi’ definita ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.»;
b) il comma 3 e’ abrogato.
5. All’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti «le disposizioni di cui al comma 1».
5-bis. Fino alla data del 15 settembre 2013 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione. Fino alla stessa data del 15 settembre 2013 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dal medesimo articolo 03 del decreto-legge n. 400 del 1993. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le amministrazioni competenti provvedono a trasmettere all’agente della riscossione l’elenco dei codici tributo interessati dalla sospensione. (4)

----------
(1) Numero modificato dalla legge di conversione 9/8/2013, n. 98.
(2) Comma dapprima modificato dalla legge di conversione 9/8/2013, n. 98 e, successivamente dall'art. 2, DL 12/9/2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 10/11/2014, n. 164.
(3) Lettera modificata dalla legge di conversione 9/8/2013, n. 98.
(4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9/8/2013, n. 98.

Altri Articoli del provvedimento

Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia
Articolo 1 - Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
Articolo 2 - Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese
Articolo 3 - Rifinanziamento dei contratti di sviluppo
Articolo 3 bis - Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale
Articolo 4 - Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti
Articolo 5 - Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell’energia elettrica
Articolo 6 - Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra
Articolo 7 - Imprese miste per lo sviluppo
Articolo 8 - Partenariati
Articolo 9 - Accelerazione nell’utilizzazione dei fondi strutturali europei
Articolo 9 bis - Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali
Articolo 10 - Liberalizzazione dell’accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell’allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica
Articolo 11 - Proroga del credito d’imposta per la produzione, la distribuzione e l’esercizio cinematografico
Articolo 11 bis - Misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali
Articolo 12 - Ricapitalizzazione delle Societa’ di Gestione del Risparmio
Articolo 12 bis - Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati
Articolo 13 - Governance dell’Agenda digitale Italiana
Articolo 13 bis - Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione
Articolo 14 - Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale
Articolo 15 - Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettivita’
Articolo 16 - Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati- Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
Articolo 16 bis - Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche
Articolo 17 - Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico
Articolo 17 bis - Modifica all’articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
Articolo 17 ter - Sistema pubblico per la gestione dell’identita’ digitale di cittadini e imprese
Articolo 18 - Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni
Articolo 19 - Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione
Articolo 20 - Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale
Articolo 21 - Differimento operativita’ della garanzia globale di esecuzione
Articolo 22 - Misure per l’aumento della produttivita’ nei porti
Articolo 23 - Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e dei turismo nautico
Articolo 24 - Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99
Articolo 25 - Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti
Articolo 25 bis - Modifica all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
Articolo 26 - Proroghe in materia di appalti pubblici
Articolo 26 bis - Suddivisione in lotti
Articolo 26 ter - Anticipazione del prezzo
Articolo 27 - Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali
Articolo 28 - Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimento
Articolo 29 - Data unica di efficacia degli obblighi
Articolo 29 bis - Disposizioni transitorie in materia di incompatibilita’ di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Articolo 29 ter - Disposizioni transitorie in materia di incompatibilita’ di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Articolo 30 - Semplificazioni in materia edilizia
Articolo 30 bis - Semplificazioni in materia agricola
Articolo 31 - Semplificazioni in materia di DURC
Articolo 32 - Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
Articolo 33 - Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia
Articolo 34 - Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza
Articolo 35 - Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata
Articolo 36 - Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail
Articolo 37 - Zone a burocrazia zero
Articolo 38 - Disposizioni in materia di prevenzione incendi
Articolo 39 - Disposizioni in materia di beni culturali
Articolo 40 - Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo
Articolo 41 - Disposizioni in materia ambientale
Articolo 41 bis - Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo
Articolo 41 ter - Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo
Articolo 41 quater - Disciplina dell’utilizzo del pastazzo
Articolo 42 - Soppressione certificazioni sanitarie
Articolo 42 bis - Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria
Articolo 42 ter - Semplificazione in merito alle verifiche dell’Istituto nazionale della previdenza sociale sull’accertamento dell’invalidita’
Articolo 42 quater - Modifica all’articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
Articolo 43 - Disposizioni in materia di trapianto
Articolo 44 - Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualita’ delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali
Articolo 45 - Omologazioni delle macchine agricole
Articolo 45 bis - Abilitazione all’uso di macchine agricole
Articolo 46 - EXPO Milano 2015
Articolo 46 bis - Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999
Articolo 46 ter - Disposizioni in favore dell’Esposizione Universale di Milano del 2015
Articolo 47 - Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289
Articolo 47 bis - Misure per garantire la piena funzionalita’ e semplificare l’attivita’ della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi
Articolo 48 - Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Articolo 49 - Proroga e differimento di termini in materia di spending review e ulteriori disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario
Articolo 49 bis - Misure per il rafforzamento della spending review
Articolo 49 ter - Semplificazioni per i contratti pubblici
Articolo 49 quater - Anticipazione di liquidita’ in favore dell’Associazione italiana della Croce Rossa
Articolo 49 quinquies - Misure finanziarie urgenti per gli enti locali
Articolo 50 - Modifiche alla disciplina della responsabilita’ fiscale negli appalti
Articolo 50 bis - Semplificazione delle comunicazioni telematiche all’Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA
Articolo 51 - Soppressione dell’obbligo di presentazione mensile del modello 770
Articolo 51 bis - Ampliamento dell’assistenza fiscale
Articolo 52 - Disposizioni per la riscossione mediante ruolo
Articolo 53 - Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle societa’ da essi partecipate
Articolo 54 - Fabbisogni standard: disponibilita’ dei questionari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216
Articolo 54 bis - Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190
Articolo 54 ter - Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Articolo 55 - Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio
Articolo 56 - Proroga temine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie
Articolo 56 bis - Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali
Articolo 56 ter - Piani di azionariato
Articolo 56 quater - Diritto di ripensamento per l’offerta fuori sede nei servizi di investimento
Articolo 56 quinquies - Modifica all’articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993
Articolo 57 - (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese)
Articolo 57 bis - Modifica all’articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Articolo 58 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca
Articolo 59 - Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilita’ degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi
Articolo 60 - Semplificazione del sistema di finanziamento delle universita’ e delle procedure di valutazione del sistema universitario
Articolo 61 - Copertura finanziaria
Articolo 62 - Finalita’ e ambito di applicazione
Articolo 63 - Giudici ausiliari
Articolo 64 - Requisiti per la nomina
Articolo 65 - Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari
Articolo 66 - Presa di possesso
Articolo 67 - Durata dell’ufficio
Articolo 68 - Collegi e provvedimenti. Monitoraggio
Articolo 69 - Incompatibilita’ ed ineleggibilità
Articolo 70 - Astensione e ricusazione
Articolo 71 - Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca
Articolo 72 - Stato giuridico e indennita’
Articolo 73 - Formazione presso gli uffici giudiziari
Articolo 74 - Magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio
Articolo 75 - Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione
Articolo 76 - Divisione a domanda congiunta demandata a un professionista
Articolo 77 - Conciliazione giudiziale
Articolo 78 - Misure per la tutela del credito
Articolo 79 - Semplificazione della motivazione della sentenza civile
Articolo 80 - Foro delle societa’ con sede all’estero
Articolo 81 - Modifiche ai regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Articolo 82 - Concordato preventivo
Articolo 83 - Modifiche alla disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
Articolo 84 - Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Articolo 84 bis - Modifica all’articolo 2643 del codice civile
Articolo 84 ter - Compensi per gli amministratori di societa’ controllate dalle pubbliche amministrazioni
Articolo 85 - Copertura finanziaria
Articolo 86 - Entrata in vigore
Allegato A -