Decreto Legge 21/6/2013 n. 69
Articolo 20
Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 9/8/2013, N. 98
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TITOLO I -MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA
CAPO III - MISURE PER IL RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE
Riprogrammazione degli interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale
1. Con ricognizione, da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da effettuare con i soggetti beneficiari, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi del 1° e 2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ove dalla predetta ricognizione risultino interventi non ancora avviati i corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di spesa sono revocati con uno o piu’ decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. (1)
2. Le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono destinate alla realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza stradale, concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonche’ al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuita’ all’asse viario Terni-Rieti, alla prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale ed all’implementazione ed al miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalita’ stradale in coerenza con quanto previsto dall’articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120. (1)
3. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2013-2015, per le finalita’ del comma 2.
4. Il programma da cofinanziare e’ definito sulla base delle proposte formulate dalle Regioni a seguito di specifica procedura fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto dell’importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale di cui al comma 2 e della loro immediata cantierabilita’. (1)
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti all’attuazione del presente articolo. (1)
5-bis. Al fine di garantire l’efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l’effettiva disponibilita’ delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, all’articolo 202 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale somma e’ ridotta del 30 per cento se il pagamento e’ effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui e’ prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;
c) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2.1. Qualora l’agente accertatore sia munito di idonea
apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma
2, e’ ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente
accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento
elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma
1. L’agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una riceuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo»;
d) al comma 2-bis e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Qualora l’agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente puo’ effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico»;
e) al comma 2-ter, le parole: «alla meta’ del massimo» sono sostituite dalle seguenti: «al minimo». (2)
5-ter. Il Ministro dell’interno, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la societa’ Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall’articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-bis del presente articolo. (2)
5-quater. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all’utilizzo della posta medesima, escludendo l’addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi. (2)
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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 9/8/2013, n. 98.
(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9/8/2013, n. 98.
Altri Articoli del provvedimento
Disposizioni urgenti per il rilancio delleconomiaArticolo 1 - Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
Articolo 2 - Finanziamenti per lacquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese
Articolo 3 - Rifinanziamento dei contratti di sviluppo
Articolo 3 bis - Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale
Articolo 4 - Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti
Articolo 5 - Disposizioni per la riduzione dei prezzi dellenergia elettrica
Articolo 6 - Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra
Articolo 7 - Imprese miste per lo sviluppo
Articolo 8 - Partenariati
Articolo 9 - Accelerazione nellutilizzazione dei fondi strutturali europei
Articolo 9 bis - Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali
Articolo 10 - Liberalizzazione dellaccesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dellallacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica
Articolo 11 - Proroga del credito dimposta per la produzione, la distribuzione e lesercizio cinematografico
Articolo 11 bis - Misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali
Articolo 12 - Ricapitalizzazione delle Societa di Gestione del Risparmio
Articolo 12 bis - Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati
Articolo 13 - Governance dellAgenda digitale Italiana
Articolo 13 bis - Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dellinformazione
Articolo 14 - Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale
Articolo 15 - Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettivita
Articolo 16 - Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati- Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
Articolo 16 bis - Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche
Articolo 17 - Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico
Articolo 17 bis - Modifica allarticolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dellIstituto poligrafico e Zecca dello Stato
Articolo 17 ter - Sistema pubblico per la gestione dellidentita digitale di cittadini e imprese
Articolo 18 - Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni
Articolo 19 - Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione
Articolo 20 - Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale
Articolo 21 - Differimento operativita della garanzia globale di esecuzione
Articolo 22 - Misure per laumento della produttivita nei porti
Articolo 23 - Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e dei turismo nautico
Articolo 24 - Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99
Articolo 25 - Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti
Articolo 25 bis - Modifica allarticolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
Articolo 26 - Proroghe in materia di appalti pubblici
Articolo 26 bis - Suddivisione in lotti
Articolo 26 ter - Anticipazione del prezzo
Articolo 27 - Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali
Articolo 28 - Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimento
Articolo 29 - Data unica di efficacia degli obblighi
Articolo 29 bis - Disposizioni transitorie in materia di incompatibilita di cui allarticolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Articolo 29 ter - Disposizioni transitorie in materia di incompatibilita di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Articolo 30 - Semplificazioni in materia edilizia
Articolo 30 bis - Semplificazioni in materia agricola
Articolo 31 - Semplificazioni in materia di DURC
Articolo 32 - Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
Articolo 33 - Semplificazione del procedimento per lacquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia
Articolo 34 - Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza
Articolo 35 - Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata
Articolo 36 - Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail
Articolo 37 - Zone a burocrazia zero
Articolo 38 - Disposizioni in materia di prevenzione incendi
Articolo 39 - Disposizioni in materia di beni culturali
Articolo 40 - Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attivita culturali e del turismo
Articolo 41 - Disposizioni in materia ambientale
Articolo 41 bis - Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo
Articolo 41 ter - Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo
Articolo 41 quater - Disciplina dellutilizzo del pastazzo
Articolo 42 - Soppressione certificazioni sanitarie
Articolo 42 bis - Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria
Articolo 42 ter - Semplificazione in merito alle verifiche dellIstituto nazionale della previdenza sociale sullaccertamento dellinvalidita
Articolo 42 quater - Modifica allarticolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
Articolo 43 - Disposizioni in materia di trapianto
Articolo 44 - Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualita delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali
Articolo 45 - Omologazioni delle macchine agricole
Articolo 45 bis - Abilitazione alluso di macchine agricole
Articolo 46 - EXPO Milano 2015
Articolo 46 bis - Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999
Articolo 46 ter - Disposizioni in favore dellEsposizione Universale di Milano del 2015
Articolo 47 - Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289
Articolo 47 bis - Misure per garantire la piena funzionalita e semplificare lattivita della Commissione per laccesso ai documenti amministrativi
Articolo 48 - Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Articolo 49 - Proroga e differimento di termini in materia di spending review e ulteriori disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario
Articolo 49 bis - Misure per il rafforzamento della spending review
Articolo 49 ter - Semplificazioni per i contratti pubblici
Articolo 49 quater - Anticipazione di liquidita in favore dellAssociazione italiana della Croce Rossa
Articolo 49 quinquies - Misure finanziarie urgenti per gli enti locali
Articolo 50 - Modifiche alla disciplina della responsabilita fiscale negli appalti
Articolo 50 bis - Semplificazione delle comunicazioni telematiche allAgenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA
Articolo 51 - Soppressione dellobbligo di presentazione mensile del modello 770
Articolo 51 bis - Ampliamento dellassistenza fiscale
Articolo 52 - Disposizioni per la riscossione mediante ruolo
Articolo 53 - Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle societa da essi partecipate
Articolo 54 - Fabbisogni standard: disponibilita dei questionari di cui allarticolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216
Articolo 54 bis - Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190
Articolo 54 ter - Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Articolo 55 - Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio
Articolo 56 - Proroga temine di versamento dellimposta sulle transazioni finanziarie
Articolo 56 bis - Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali
Articolo 56 ter - Piani di azionariato
Articolo 56 quater - Diritto di ripensamento per lofferta fuori sede nei servizi di investimento
Articolo 56 quinquies - Modifica allarticolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993
Articolo 57 - (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese)
Articolo 57 bis - Modifica allarticolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Articolo 58 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca
Articolo 59 - Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilita degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi
Articolo 60 - Semplificazione del sistema di finanziamento delle universita e delle procedure di valutazione del sistema universitario
Articolo 61 - Copertura finanziaria
Articolo 62 - Finalita e ambito di applicazione
Articolo 63 - Giudici ausiliari
Articolo 64 - Requisiti per la nomina
Articolo 65 - Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari
Articolo 66 - Presa di possesso
Articolo 67 - Durata dellufficio
Articolo 68 - Collegi e provvedimenti. Monitoraggio
Articolo 69 - Incompatibilita ed ineleggibilità
Articolo 70 - Astensione e ricusazione
Articolo 71 - Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca
Articolo 72 - Stato giuridico e indennita
Articolo 73 - Formazione presso gli uffici giudiziari
Articolo 74 - Magistrati destinati allufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio
Articolo 75 - Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione
Articolo 76 - Divisione a domanda congiunta demandata a un professionista
Articolo 77 - Conciliazione giudiziale
Articolo 78 - Misure per la tutela del credito
Articolo 79 - Semplificazione della motivazione della sentenza civile
Articolo 80 - Foro delle societa con sede allestero
Articolo 81 - Modifiche ai regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Articolo 82 - Concordato preventivo
Articolo 83 - Modifiche alla disciplina dellesame di Stato per labilitazione allesercizio della professione di avvocato
Articolo 84 - Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Articolo 84 bis - Modifica allarticolo 2643 del codice civile
Articolo 84 ter - Compensi per gli amministratori di societa controllate dalle pubbliche amministrazioni
Articolo 85 - Copertura finanziaria
Articolo 86 - Entrata in vigore
Allegato A -