Decreto Presidente della Repubblica 10/1/2017 n. 23
Articolo 4
Disposizioni finali
Disposizioni finali
1. E’ consentita la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza per ascensori rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 95/16/CE e conformi alle relative disposizioni nazionali di attuazione, immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016.
2. I certificati e le decisioni rilasciati entro il relativo termine di vigenza dagli organismi notificati a norma della direttiva 95/16/CE e delle disposizioni nazionali di attuazione vigenti fino a tale data sono validi a norma della direttiva 2014/33/UE e del presente regolamento.
3. Ferme restando le decorrenze disposte dall’articolo 48 della direttiva 2014/33/UE relativamente alle disposizioni della medesima, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle altre disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal presente regolamento.
5. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 95/16/CE, abrogata dalla direttiva 2014/33/UE recepita con il presente regolamento, salvo quando diversamente previsto in particolare nelle disposizioni transitorie, si intendono fatti a quest’ultima direttiva.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per lattuazione della direttiva 2014/33/UEArticolo 2 - Altre modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
Articolo 3 - Disposizioni tariffarie
Articolo 4 - Disposizioni finali
Articolo 5 - Clausola di invarianza finanziaria
Allegato I -
Allegato V -
Allegato X -
Allegato II -
Allegato IV -
Allegato IX -
Allegato VI -
Allegato XI -
Allegato III -
Allegato VII -
Allegato XII -
Allegato VIII -