Articolo Normativa

Decreto Presidente della Repubblica 10/1/2017 n. 23

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonche' per l'esercizio degli ascensori

Allegato X

Allegato X

(art. 6-bis, comma 1, lettera a), numero 2))
Conformita’ al tipo basata sulla garanzia
della qualita’ del prodotto per gli ascensori
(Modulo E)
1. La conformita’ al tipo basata sulla garanzia della qualita’ del prodotto e’ la parte di una procedura di valutazione della conformita’ con cui un organismo notificato valuta il sistema di qualita’ del prodotto di un installatore per garantire che gli ascensori siano conformi al tipo approvato nel certificato di esame UE del tipo o ad un ascensore progettato e fabbricato nel quadro di un sistema di qualita’ totale approvato conformemente all’allegato XI e soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.
2. Obblighi dell’installatore
L’installatore applica un sistema di qualita’ approvato per l’esame finale e le prove da eseguire sull’ascensore come indicato nel punto 3 ed e’ soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualita’
3.1. L’installatore presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualita’ per gli ascensori interessati a un unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo dell’installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo; b) tutte le informazioni pertinenti sugli ascensori da installare;
c) la documentazione relativa al sistema di qualita’; d) la documentazione tecnica relativa agli ascensori da installare;
e) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e’ stata presentata a nessun altro organismo notificato.
3.2. Nel quadro del sistema di qualita’, ciascun ascensore viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, stabilite nelle norme armonizzate pertinenti, o prove equivalenti, per verificarne la conformita’ ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall’installatore devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualita’ deve consentire un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita’.
Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualita’;
b) della struttura organizzativa, delle responsabilita’ e dei poteri del personale direttivo in materia di qualita’ del prodotto;
c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima dell’immissione sul mercato, tra cui almeno le prove previste al punto 3.3 dell’allegato V;
d) dei mezzi per controllare l’efficacia di funzionamento del sistema di qualita’;
e) dei registri riguardanti la qualita’, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.
3.3. L’organismo notificato deve valutare il sistema di qualita’ per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita’ a tali requisiti degli elementi dei sistemi di qualita’ conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.
Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia degli ascensori in questione e conoscere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali dell’installatore e una visita al cantiere allestito per l’installazione.
La decisione viene notificata all’installatore. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. L’installatore deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita’ approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
3.4.1. L’installatore deve tenere informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita’ sulle modifiche che intende apportare al sistema.
3.4.2. L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualita’ modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
L’organismo notificato comunica la sua decisione all’installatore o, ove opportuno, al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
L’organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d’identificazione a lato della marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 19.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita’ dell’organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza e’ garantire che l’installatore adempia correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita’ approvato.
4.2. Ai fini della valutazione l’installatore consente all’organismo notificato l’accesso ai siti di installazione, ispezione e prova e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualita’;
b) la documentazione tecnica;
c) i registri riguardanti la qualita’, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.
4.3. L’organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che l’installatore mantenga e applichi il sistema di qualita’ e fornisce all’installatore una relazione sui controlli stessi.
4.4. Inoltre, l’organismo notificato puo’ effettuare visite senza preavviso presso i cantieri allestiti per l’installazione dell’ascensore.
In tali occasioni, l’organismo notificato puo’ procedere o far procedere, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita’ e dell’ascensore. Esso deve fornire all’installatore una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
5. L’installatore, per dieci anni a decorrere dall’ultima data di immissione sul mercato dell’ascensore, tiene a disposizione delle autorita’ nazionali:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera c);
b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d);
c) le informazioni riguardanti le modifiche di cui al punto 3.4.1;
d) le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 3.4.2, secondo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ciascun organismo notificato informa la propria autorita’ di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita’ rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorita’ l’elenco delle approvazioni da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita’ da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate.
Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di qualita’ rilasciate.
7. Marcatura CE e dichiarazione di conformita’ UE
7.1. L’installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento e, sotto la responsabilita’ dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore.
7.2. L’installatore compila una dichiarazione scritta di conformita’ UE per ogni ascensore e tiene una copia della
dichiarazione di conformita’ UE a disposizione delle autorita’ nazionali per dieci anni dalla data in cui l’ascensore e’ stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformita’ UE e’ messa a disposizione delle autorita’ competenti su richiesta.
8. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi incombenti all’installatore a norma dei punti 3.1, 3.4.1, 5 e 7 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilita’ dell’installatore, purche’ siano specificati nel mandato.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE
Articolo 2 - Altre modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
Articolo 3 - Disposizioni tariffarie
Articolo 4 - Disposizioni finali
Articolo 5 - Clausola di invarianza finanziaria
Allegato I -
Allegato V -
Allegato X -
Allegato II -
Allegato IV -
Allegato IX -
Allegato VI -
Allegato XI -
Allegato III -
Allegato VII -
Allegato XII -
Allegato VIII -