Articolo Normativa

Decreto Presidente della Repubblica 10/1/2017 n. 23

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonche' per l'esercizio degli ascensori

Allegato VIII

Allegato VIII

(art. 6-bis, comma 1, lettera c))
Conformita’ basata sulla verifica dell’unita’
per gli ascensori
(Modulo G)
1. La conformita’ basata sulla verifica dell’unita’ e’ la procedura di valutazione della conformita’ con cui un organismo notificato valuta se un ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.
2. Obblighi dell’installatore
2.1. L’installatore prende tutte le misure necessarie affinche’ il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita’ dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.
2.2. L’installatore presenta la domanda di verifica dell’unita’ a un unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo dell’installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
b) il luogo in cui e’ installato l’ascensore;
c) una dichiarazione scritta che una domanda simile non e’ stata presentata a nessun altro organismo notificato;
d) la documentazione tecnica.
3. La documentazione tecnica consente di valutare la conformita’ dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabile di cui all’allegato I.
La documentazione tecnica contiene almeno gli elementi seguenti:
a) una descrizione dell’ascensore;
b) i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione;
c) le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell’ascensore;
d) una lista dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza presi in considerazione;
e) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
f) una copia dei certificati di esame UE del tipo dei componenti di sicurezza per ascensori incorporati nell’ascensore;
g) i risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dall’installatore;
h) le relazioni sulle prove effettuate; i) un esemplare delle istruzioni di cui al punto 6.2 dell’allegato I.
4. Verifica
L’organismo notificato scelto dall’installatore esamina la documentazione tecnica e l’ascensore ed effettua le prove del caso, stabilite dalle norme armonizzate pertinenti, o prove equivalenti, per verificarne la conformita’ ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I. Le prove comprendono almeno le prove di cui al punto 3.3 dell’allegato V.
Se l’ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I, l’organismo notificato rilascia un certificato di conformita’ riguardo alle prove effettuate.
L’organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell’allegato I.
Se rifiuta di rilasciare il certificato di conformita’, l’organismo notificato motiva dettagliatamente tale rifiuto e indica le misure correttive necessarie da prendere. Per richiedere nuovamente la verifica dell’unita’, l’installatore si rivolge al medesimo organismo notificato.
Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia del certificato di conformita’.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita’ UE
5.1. L’installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva e, sotto la responsabilita’ dell’organismo notificato di cui al punto 2.2, il numero d’identificazione di quest’ultimo a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore.
5.2. L’installatore compila una dichiarazione scritta di conformita’ UE per ogni ascensore e tiene una copia della
dichiarazione di conformita’ UE a disposizione delle autorita’ nazionali per dieci anni dalla data in cui l’ascensore e’ stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformita’ UE e’ messa a disposizione delle autorita’ competenti su richiesta.
6. L’installatore tiene a disposizione delle autorita’ nazionali una copia del certificato di conformita’ insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l’ascensore e’ stato immesso sul mercato.
7. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi incombenti all’installatore a norma dei punti 2.2 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilita’ dell’installatore, purche’ siano specificati nel mandato.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE
Articolo 2 - Altre modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
Articolo 3 - Disposizioni tariffarie
Articolo 4 - Disposizioni finali
Articolo 5 - Clausola di invarianza finanziaria
Allegato I -
Allegato V -
Allegato X -
Allegato II -
Allegato IV -
Allegato IX -
Allegato VI -
Allegato XI -
Allegato III -
Allegato VII -
Allegato XII -
Allegato VIII -