Articolo Normativa

Decreto Legge 23/10/2018 n. 119

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

Articolo 1

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17/12/2018, N. 136
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Titolo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
Capo I - Disposizioni in materia di pacificazione fiscale

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

1. Il contribuente puo' definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attivita' produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attivita' finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto. E' possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non e' stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 con le modalita' stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione di cui al comma 1 non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. In caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione di cui al comma 1 puo' essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.
5. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il 31 maggio 2019.
6. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore e' tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al comma 5, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
7. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
8. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.
9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
10. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione
Articolo 1 - Modifica della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti
Articolo 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
Articolo 3 - Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione
Articolo 4 - Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
Articolo 5 - Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea
Articolo 6 - Definizione agevolata delle controversie tributarie
Articolo 7 - Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti
Articolo 8 - Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Articolo 9 - Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale
Articolo 9 bis - Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilita'
Articolo 10 - Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica
Articolo 10 bis - Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari
Articolo 10 ter - Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilita'
Articolo 11 - Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture
Articolo 12 - Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse
Articolo 13 - Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti
Articolo 14 - Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA
Articolo 15 - Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica
Articolo 15 bis - Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica
Articolo 16 - Giustizia tributaria digitale
Articolo 16 bis - Servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della giustizia
Articolo 16 ter - Servizi informatici in favore di Equitalia Giustizia S.p.A.
Articolo 16 quater - Disposizioni in materia di accesso all'archivio dei rapporti finanziari
Articolo 16 quinquies - Disposizioni in materia di attivita' ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni
Articolo 16 sexies - Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni
Articolo 16 septies - Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie
Articolo 17 - Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
Articolo 18 - Rinvio lotteria dei corrispettivi
Articolo 19 - Disposizioni in materia di accisa
Articolo 20 - Estensione dell’istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi
Articolo 20 bis - Sistemi di tutela istituzionale
Articolo 20 ter - Disposizioni in materia di vigilanza cooperativa
Articolo 20 quater - Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli
Articolo 20 quinquies - Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116
Articolo 21 - Ferrovie dello Stato
Articolo 21 bis - Criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
Articolo 21 ter - Concessioni autostradali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
Articolo 22 - Fondo garanzia e FSC
Articolo 22 bis - Disposizioni in materia di Autorita' di sistema portuale
Articolo 22 ter - Proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche
Articolo 22 quater - Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica
Articolo 23 - Autotrasporto
Articolo 23 bis - Disposizioni urgenti in materia di circolazione
Articolo 23 ter - Misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga
Articolo 23 quater - Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia
Articolo 24 - Missioni internazionali di pace
Articolo 24 bis - Gestione della contabilita' speciale unica della Difesa
Articolo 24 ter - Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
Articolo 24 quater - Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi
Articolo 25 - Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale
Articolo 25 bis - Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori delle aree di Termini Imerese e di Gela
Articolo 25 ter - Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa
Articolo 25 quater - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato
Articolo 25 quinquies - Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria
Articolo 25 sexies - Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attivita' di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziale di assistenza
Articolo 25 septies - Disposizioni in materia di commissariamenti delle regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario
Articolo 25 octies - Misure per il rilancio di Campione d'Italia
Articolo 25 novies - Istituzione dell'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Articolo 25 decies - Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Articolo 25 undecies - Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione
Articolo 26 - Disposizioni finanziarie
Articolo 26 bis - Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome
Articolo 27 - Entrata in vigore
Allegato - Elenco 1