Articolo Normativa

Decreto Legge 23/10/2018 n. 119

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

Articolo 16

Giustizia tributaria digitale

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17/12/2018, N. 136
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Titolo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
Capo II - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario

Giustizia tributaria digitale

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16-bis:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Comunicazioni,
notificazioni e depositi telematici»;
2) nel comma 1, il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: «La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.»;
3) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell’articolo 16.»;
4) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalita’ telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso e’ gia’ iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalita’ diverse da quelle telematiche.»;
5) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 12, comma 2, hanno facolta’ di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalita’ telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.»;
b) dopo l’articolo 25, e’ aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformita’). - 1. Al
fine del deposito e della notifica con modalita’ telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformita’ della copia al predetto atto secondo le modalita’ di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformita’ e’ esteso, anche per l’estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria, equivalgono all’originale anche se privi dell’attestazione di conformita’ all’originale da parte dell’ufficio di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformita’ ai sensi dei commi precedenti equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
4. L’estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dell’attestazione di conformita’ i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.».
2. L’articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalita’ prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalita’ prescelta da controparte nonche’ dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalita’ analogiche.
3. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalita’ telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono ai sensi dell’articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di cui al periodo precedente nel compimento di tali attivita’ assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.
4. La partecipazione delle parti all’udienza pubblica di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, puo’ avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalita’ tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita’ delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita’ di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione e’ equiparato all’aula di udienza. Con uno o piu’ provvedimenti del direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l’Agenzia per l’Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l’udienza pubblica a distanza. Almeno un’udienza per ogni mese e per ogni sezione e’ riservata alla trattazione di controversie per le quali e’ stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.
5. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art. 25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere dal 2019 si provvede ai sensi dell’articolo 26.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione
Articolo 1 - Modifica della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti
Articolo 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
Articolo 3 - Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione
Articolo 4 - Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
Articolo 5 - Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea
Articolo 6 - Definizione agevolata delle controversie tributarie
Articolo 7 - Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti
Articolo 8 - Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Articolo 9 - Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale
Articolo 9 bis - Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilita'
Articolo 10 - Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica
Articolo 10 bis - Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari
Articolo 10 ter - Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilita'
Articolo 11 - Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture
Articolo 12 - Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse
Articolo 13 - Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti
Articolo 14 - Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA
Articolo 15 - Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica
Articolo 15 bis - Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica
Articolo 16 - Giustizia tributaria digitale
Articolo 16 bis - Servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della giustizia
Articolo 16 ter - Servizi informatici in favore di Equitalia Giustizia S.p.A.
Articolo 16 quater - Disposizioni in materia di accesso all'archivio dei rapporti finanziari
Articolo 16 quinquies - Disposizioni in materia di attivita' ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni
Articolo 16 sexies - Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni
Articolo 16 septies - Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie
Articolo 17 - Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
Articolo 18 - Rinvio lotteria dei corrispettivi
Articolo 19 - Disposizioni in materia di accisa
Articolo 20 - Estensione dell’istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi
Articolo 20 bis - Sistemi di tutela istituzionale
Articolo 20 ter - Disposizioni in materia di vigilanza cooperativa
Articolo 20 quater - Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli
Articolo 20 quinquies - Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116
Articolo 21 - Ferrovie dello Stato
Articolo 21 bis - Criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
Articolo 21 ter - Concessioni autostradali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
Articolo 22 - Fondo garanzia e FSC
Articolo 22 bis - Disposizioni in materia di Autorita' di sistema portuale
Articolo 22 ter - Proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche
Articolo 22 quater - Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica
Articolo 23 - Autotrasporto
Articolo 23 bis - Disposizioni urgenti in materia di circolazione
Articolo 23 ter - Misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga
Articolo 23 quater - Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia
Articolo 24 - Missioni internazionali di pace
Articolo 24 bis - Gestione della contabilita' speciale unica della Difesa
Articolo 24 ter - Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
Articolo 24 quater - Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi
Articolo 25 - Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale
Articolo 25 bis - Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori delle aree di Termini Imerese e di Gela
Articolo 25 ter - Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa
Articolo 25 quater - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato
Articolo 25 quinquies - Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria
Articolo 25 sexies - Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attivita' di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziale di assistenza
Articolo 25 septies - Disposizioni in materia di commissariamenti delle regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario
Articolo 25 octies - Misure per il rilancio di Campione d'Italia
Articolo 25 novies - Istituzione dell'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Articolo 25 decies - Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Articolo 25 undecies - Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione
Articolo 26 - Disposizioni finanziarie
Articolo 26 bis - Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome
Articolo 27 - Entrata in vigore
Allegato - Elenco 1