Articolo Normativa

Decreto Legge 23/10/2018 n. 119

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

Articolo 17

Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17/12/2018, N. 136
-----------------------------------------------------------------------------------

Titolo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
Capo III - Altre disposizioni fiscali

Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attivita’ esercitata.»;
b) al comma 6 le parole «optano per» sono sostituite dalla seguente: «effettuano»;
c) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:
«6-ter. Le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate nelle zone individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere documentate, in deroga al comma 1, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, nonche’ con l’osservanza delle relative discipline.
6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato.
6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al soggetto e’ concesso un contributo complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Il contributo e’ anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed e’ a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d’imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita’ attuative, comprese le modalita’ per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonche’ ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa previsto e’ pari a euro 36,3 milioni per l’anno 2019 e pari ad euro 195,5 milioni per l’anno 2020.». (1)
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la deroga di cui all'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si applica anche ai registri di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. A decorre dal 1° gennaio 2020:
a) l’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e’ abrogato;
b) all’articolo 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 1, le parole «compresi coloro che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1,» sono soppresse;
2. al comma 2, dopo le parole «n. 633» sono aggiunte le seguenti:
«, fatta salva la tenuta del registro di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’obbligo di tenuta dei registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalita’ di cui all’articolo 18, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 26.
-----------

(1) Comma modificato dall'art, 1, L. 30/12/2018, n. 145.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione
Articolo 1 - Modifica della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti
Articolo 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
Articolo 3 - Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione
Articolo 4 - Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
Articolo 5 - Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea
Articolo 6 - Definizione agevolata delle controversie tributarie
Articolo 7 - Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti
Articolo 8 - Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Articolo 9 - Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale
Articolo 9 bis - Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilita'
Articolo 10 - Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica
Articolo 10 bis - Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari
Articolo 10 ter - Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilita'
Articolo 11 - Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture
Articolo 12 - Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse
Articolo 13 - Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti
Articolo 14 - Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA
Articolo 15 - Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica
Articolo 15 bis - Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica
Articolo 16 - Giustizia tributaria digitale
Articolo 16 bis - Servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della giustizia
Articolo 16 ter - Servizi informatici in favore di Equitalia Giustizia S.p.A.
Articolo 16 quater - Disposizioni in materia di accesso all'archivio dei rapporti finanziari
Articolo 16 quinquies - Disposizioni in materia di attivita' ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni
Articolo 16 sexies - Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni
Articolo 16 septies - Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie
Articolo 17 - Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
Articolo 18 - Rinvio lotteria dei corrispettivi
Articolo 19 - Disposizioni in materia di accisa
Articolo 20 - Estensione dell’istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi
Articolo 20 bis - Sistemi di tutela istituzionale
Articolo 20 ter - Disposizioni in materia di vigilanza cooperativa
Articolo 20 quater - Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli
Articolo 20 quinquies - Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116
Articolo 21 - Ferrovie dello Stato
Articolo 21 bis - Criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
Articolo 21 ter - Concessioni autostradali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
Articolo 22 - Fondo garanzia e FSC
Articolo 22 bis - Disposizioni in materia di Autorita' di sistema portuale
Articolo 22 ter - Proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche
Articolo 22 quater - Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica
Articolo 23 - Autotrasporto
Articolo 23 bis - Disposizioni urgenti in materia di circolazione
Articolo 23 ter - Misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga
Articolo 23 quater - Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia
Articolo 24 - Missioni internazionali di pace
Articolo 24 bis - Gestione della contabilita' speciale unica della Difesa
Articolo 24 ter - Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
Articolo 24 quater - Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi
Articolo 25 - Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale
Articolo 25 bis - Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori delle aree di Termini Imerese e di Gela
Articolo 25 ter - Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa
Articolo 25 quater - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato
Articolo 25 quinquies - Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria
Articolo 25 sexies - Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attivita' di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziale di assistenza
Articolo 25 septies - Disposizioni in materia di commissariamenti delle regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario
Articolo 25 octies - Misure per il rilancio di Campione d'Italia
Articolo 25 novies - Istituzione dell'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Articolo 25 decies - Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Articolo 25 undecies - Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione
Articolo 26 - Disposizioni finanziarie
Articolo 26 bis - Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome
Articolo 27 - Entrata in vigore
Allegato - Elenco 1