Articolo Normativa

Decreto Legge 30/4/2019 n. 34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Articolo 36

Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28/6/2019, N. 58
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Capo IV - Ulteriori misure per la crescita

Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori

1. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: «2019» e’ sostituita dalla seguente: «2020».
2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 494, le parole «e aventi causa» sono sostituite dalle seguenti: «mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi»;
b) al comma 496, primo periodo, dopo le parole «costo di acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»;
c) al comma 497, primo periodo, dopo le parole «costo di acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»;
d) al comma 500, secondo periodo, dopo le parole «titoli di Stato con scadenza equivalente» sono aggiunte le seguenti: «determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119»;
e) al comma 501, i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:
«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita e disciplinata una Commissione tecnica per: l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR all'indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni massive, nonché della sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo può essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi delle procedure di definizione delle istanze presentate entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non tassativo, le fattispecie di violazioni massive. Il suddetto procedimento non si applica ai casi di cui al comma 502-bis. La citata Commissione è composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati i componenti della Commissione tecnica e determinati gli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del FIR. Qualora l'importo dei compensi da attribuire ai componenti della Commissione tecnica risulti inferiore al predetto limite massimo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo eccedente confluisce nel FIR. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494, è inviata entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»;
f) dopo il comma 501 è inserito il seguente comma:
«501-bis. Le attività di supporto per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 501 sono affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei pertinenti princìpi dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea, a società a capitale interamente pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative alle predette attività sono a carico delle risorse finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo di 12,5 milioni di euro.»;
g) il comma 502 e’ sostituito dal seguente:
«502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis sono soddisfatti con priorita’ a valere sulla dotazione del FIR.»;
h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti:
«502-bis. Previo accertamento da parte della Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi dei precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla suddetta lettera a) risulta dal patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma 494, nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma 501 sono stabilite le modalità di presentazione dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai sensi del presente comma è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro.
502-ter. Il limite di valore del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, lettera a), può essere elevato fino a 200.000 euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo assenso della Commissione europea. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 501, secondo periodo, è conseguentemente adeguato.»
2-bis. Al fine di promuovere e sostenere l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli investitori e del mercato dei capitali, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, le autorità e gli operatori del settore, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati.
2-ter. La sperimentazione di cui al comma 2-bis si conforma al principio di proporzionalità previsto dalla normativa dell'Unione europea ed è caratterizzata da:
a) una durata massima di diciotto mesi;
b) requisiti patrimoniali ridotti;
c) adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
d) tempi ridotti delle procedure autorizzative;
e) definizione di perimetri di operatività.
2-quater. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 2-bis stabiliscono o individuano i criteri per determinare:
a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
b) i requisiti patrimoniali;
c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
d) i perimetri di operatività;
e) gli obblighi informativi;
f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni;
g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
h) i profili di governo societario e di gestione del rischio;
i) le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
l) le eventuali garanzie finanziarie;
m) l'iter successivo al termine della sperimentazione.
2-quinquies. Le misure di cui al comma 2-ter possono essere differenziate e adeguate in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore di consumatori e investitori, nonché del corretto funzionamento dei mercati. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti di cui al comma 2-bis.
2-sexies. La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-bis e delle finalità del periodo di sperimentazione, ciascuna autorità, nell'ambito delle materie di propria competenza, anche in raccordo con le altre autorità, ha facoltà di adottare iniziative per la sperimentazione delle attività di cui al comma 2-bis. Nelle more di eventuali adeguamenti normativi, al termine del periodo di sperimentazione, le autorità possono autorizzare temporaneamente i soggetti ammessi alla sperimentazione medesima a operare nel mercato sulla base di un'interpretazione aggiornata della legislazione vigente specifica del settore.
2-septies. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria competenza, una relazione d'analisi sul settore tecno-finanziario, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al comma 2-bis, e segnalano eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio e la stabilità finanziaria.
2-octies. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech. Il Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia delle entrate. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, ulteriori istituzioni e autorità, nonché associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore della tecno-finanza. I regolamenti di cui al comma 2-bis stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 2-bis al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-novies. Le autorità di vigilanza e di controllo sono autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a stipulare accordi con una o più università sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con centri di ricerca ad esse collegati, aventi ad oggetto lo studio dell'applicazione alla loro attività istituzionale degli strumenti di intelligenza artificiale, di registri contabili criptati e di registri distribuiti, nonché la formazione del proprio personale. Agli oneri derivanti dagli accordi di cui al presente comma le autorità provvedono nell'ambito dei rispettivi stanziamenti di bilancio.
2-decies. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 9»;
b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici ed esperti nella materia. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di presenza. È fatta salva la corresponsione ai componenti del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio e di alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni periodiche di cui al primo periodo, a valere sui fondi previsti dal comma 11».
2-undecies. All'articolo 48-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018».
2-duodecies. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, le parole: «ad operarvi nel periodo transitorio,» sono sostituite dalle seguenti: «ad operare con le medesime modalità nel periodo transitorio,».
2-terdecies. La CONSOB ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o attività di investimento senza esservi abilitato. I destinatari degli ordini comunicati ai sensi del primo periodo hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. La CONSOB può stabilire con regolamento le modalità e i termini degli adempimenti previsti dal presente comma.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi
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Articolo 3 bis - Soppressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni
Articolo 3 ter - Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili
Articolo 3 quater - Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d’uso
Articolo 3 quinquies - Redditi fondiari percepiti
Articolo 3 sexies - Revisione delle tariffe INAIL dall’anno 2023
Articolo 4 - Modifiche alla disciplina del Patent box
Articolo 4 bis - Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi
Articolo 4 ter - Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni
Articolo 4 quater - Semplificazioni in materia di versamento unitario
Articolo 4 quinquies - Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilita’ fiscale
Articolo 4 sexies - Termini di validita’ della dichiarazione sostitutiva unica
Articolo 4 septies - Conoscenza degli atti e semplificazione
Articolo 4 octies - Obbligo di invito al contraddittorio
Articolo 4 novies - Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione
Articolo 4 decies - Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale
Articolo 5 - Rientro dei cervelli
Articolo 5 bis - Modifiche all’articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Articolo 5 ter - Disposizioni in materia di progetti di innovazione sociale
Articolo 6 - Modifiche al regime dei forfetari
Articolo 6 bis - Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario
Articolo 7 - Incentivi per la valorizzazione edilizia
Articolo 7 bis - Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
Articolo 7 ter - Estensione degli interventi agevolativi al settore edile
Articolo 8 - Sisma bonus
Articolo 9 - Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili
Articolo 10 - Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico
Articolo 10 bis - Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l’acquisto di veicoli non inquinanti
Articolo 11 - Aggregazioni d'imprese
Articolo 11 bis - Modifica all’articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di scambio di partecipazioni
Articolo 12 - Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino
Articolo 12 bis - Luci votive
Articolo 12 ter - Semplificazione in materia di termine per l’emissione della fattura
Articolo 12 quater - Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto
Articolo 12 quinquies - Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
Articolo 12 sexies - Cedibilita’ dei crediti IVA trimestrali
Articolo 12 septies - Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto
Articolo 12 octies - Tenuta della contabilita’ in forma meccanizzata
Articolo 12 novies - Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche
Articolo 13 - Vendita di beni tramite piattaforme digitali
Articolo 13 bis - Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici
Articolo 13 ter - Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali
Articolo 13 quater - Disposizioni in materia di locazioni brevi e attivita’ ricettive
Articolo 14 - Enti associativi assistenziali
Articolo 15 - Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali
Articolo 15 bis - Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
Articolo 15 ter - Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali
Articolo 15 quater - Modifica all’articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contabilita’ economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
Articolo 16 - Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante
Articolo 16 bis - Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione
Articolo 16 ter - Norme di interpretazione autentica in materia di IMU sulle societa’ agricole
Articolo 16 quater - Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
Articolo 16 quinquies - Disposizioni in materia previdenziale
Articolo 17 - Garanzia sviluppo media impresa
Articolo 18 - Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI
Articolo 18 bis - Utilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394
Articolo 18 ter - Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»
Articolo 18 quater - Disposizioni in materia di fondi per l’internazionalizzazione
Articolo 19 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa
Articolo 19 bis - Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato
Articolo 19 ter - Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti
Articolo 20 - Modifiche alla misura Nuova Sabatini
Articolo 21 - Sostegno alla capitalizzazione
Articolo 22 - Tempi di pagamento tra le imprese
Articolo 23 - Cartolarizzazioni
Articolo 24 - Sblocca investimenti idrici nel sud
Articolo 25 - Dismissioni immobiliari enti territoriali
Articolo 26 - Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare
Articolo 26 bis - Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi
Articolo 26 ter - Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso
Articolo 26 quater - Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico
Articolo 27 - Societa' di investimento semplice - SIS
Articolo 28 - Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area
Articolo 28 bis - Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147
Articolo 29 - Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation
Articolo 30 - Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
Articolo 30 bis - Norme in materia di edilizia scolastica
Articolo 30 ter - Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attivita’ commerciali, artigianali e di servizi
Articolo 30 quater - Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico
Articolo 31 - Marchi storici
Articolo 32 - Contrasto all'Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi
Articolo 32 bis - Transazioni in materia di cartelle di pagamento e di ingiunzioni fiscali
Articolo 33 - Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria
Articolo 33 bis - Potenziamento del sistema di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 33 ter - Disposizioni in materia di regioni a statuto speciale
Articolo 34 - Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali
Articolo 35 - Obblighi informativi erogazioni pubbliche
Articolo 36 - Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori
Articolo 36 bis - Disposizioni in materia di trattamento fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine
Articolo 36 ter - Proroga del termine per la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione
Articolo 37 - Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia
Articolo 38 - Debiti enti locali
Articolo 38 bis - Applicazione delle norme in materia di anticipazioni di liquidita' agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni
Articolo 38 ter - Procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni
Articolo 38 quater - Recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana
Articolo 39 - Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
Articolo 39 bis - Bonus eccellenze
Articolo 39 ter - Incentivo per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno
Articolo 40 - Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45
Articolo 41 - Misure in materia di aree di crisi industriale complessa
Articolo 41 bis - Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto
Articolo 42 - Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea)
Articolo 43 - Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore
Articolo 44 - Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione
Articolo 44 bis - Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale
Articolo 45 - Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali e correzione di errori formali
Articolo 46 - Modifiche all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1
Articolo 47 - Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici
Articolo 47 bis - Misure a sostegno della liquidità delle imprese
Articolo 48 - Disposizioni in materia di energia
Articolo 49 - Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali
Articolo 49 bis - Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro
Articolo 49 ter - Strutture temporanee nelle zone del centro Italia colpite dal sisma
Articolo 50 - Disposizioni finanziarie
Articolo 50 bis - Clausola di salvaguardia
Articolo 51 - Entrata in vigore