Articolo Normativa

Decreto Legge 30/4/2019 n. 34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Articolo 47

Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28/6/2019, N. 58
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Capo IV - Ulteriori misure per la crescita

Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici

1. Al fine di consentire il più celere ed efficace svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 1° dicembre 2019, di cento unità di personale di alta specializzazione ed elevata professionalità, da individuare tra ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi e, nella misura del 20 per cento, di personale amministrativo, da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto delle funzioni centrali, con contestuale incremento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli specifici requisiti di cui il personale deve essere in possesso. Ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione del personale di cui al presente comma, effettuate in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si procede nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e all'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al loro svolgimento secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per le procedure concorsuali bandite anteriormente all'entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, provvede al loro svolgimento con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione d’esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non puo’ essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta;
b) la tipologia e le modalita’ di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:
1) la facolta’ di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita’ di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l’ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilita’ di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi. Agli oneri per le assunzioni di cui al presente articolo, pari a euro 325.000 per l’anno 2019 e pari a euro 3.891.000 a decorrere dall’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 50.
1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato “Fondo salva-opere”. Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.
1-ter. I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti, devono trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo ammontare. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, svolte le opportune verifiche, certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale certificazione è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del credito nei confronti del Fondo ed è inopponibile alla massa dei creditori concorsuali. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti di cui al comma 1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è surrogato nei diritti dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, è preferito ai sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero della somma pagata. L'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale non è ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarità contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere e del credito certificato del richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in conformità alle disposizioni del periodo precedente. Resta impregiudicata la possibilità per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente. Resta altresì impregiudicata la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi.
1-quater. Ferma restando l'operatività della norma con riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico del Fondo.
1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore, sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse del Fondo, anche per i crediti di cui al presente comma, secondo le procedure e le modalità previste dai commi da 1-bis a 1-quater, nei limiti delle risorse del Fondo.
1-sexies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quinquies non si applicano alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni.
1-septies. All'onere di cui al comma 1-quinquies, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Altri Articoli del provvedimento

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Articolo 3 bis - Soppressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni
Articolo 3 ter - Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili
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Articolo 3 quinquies - Redditi fondiari percepiti
Articolo 3 sexies - Revisione delle tariffe INAIL dall’anno 2023
Articolo 4 - Modifiche alla disciplina del Patent box
Articolo 4 bis - Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi
Articolo 4 ter - Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni
Articolo 4 quater - Semplificazioni in materia di versamento unitario
Articolo 4 quinquies - Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilita’ fiscale
Articolo 4 sexies - Termini di validita’ della dichiarazione sostitutiva unica
Articolo 4 septies - Conoscenza degli atti e semplificazione
Articolo 4 octies - Obbligo di invito al contraddittorio
Articolo 4 novies - Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione
Articolo 4 decies - Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale
Articolo 5 - Rientro dei cervelli
Articolo 5 bis - Modifiche all’articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Articolo 5 ter - Disposizioni in materia di progetti di innovazione sociale
Articolo 6 - Modifiche al regime dei forfetari
Articolo 6 bis - Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario
Articolo 7 - Incentivi per la valorizzazione edilizia
Articolo 7 bis - Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
Articolo 7 ter - Estensione degli interventi agevolativi al settore edile
Articolo 8 - Sisma bonus
Articolo 9 - Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili
Articolo 10 - Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico
Articolo 10 bis - Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l’acquisto di veicoli non inquinanti
Articolo 11 - Aggregazioni d'imprese
Articolo 11 bis - Modifica all’articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di scambio di partecipazioni
Articolo 12 - Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino
Articolo 12 bis - Luci votive
Articolo 12 ter - Semplificazione in materia di termine per l’emissione della fattura
Articolo 12 quater - Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto
Articolo 12 quinquies - Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
Articolo 12 sexies - Cedibilita’ dei crediti IVA trimestrali
Articolo 12 septies - Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto
Articolo 12 octies - Tenuta della contabilita’ in forma meccanizzata
Articolo 12 novies - Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche
Articolo 13 - Vendita di beni tramite piattaforme digitali
Articolo 13 bis - Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici
Articolo 13 ter - Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali
Articolo 13 quater - Disposizioni in materia di locazioni brevi e attivita’ ricettive
Articolo 14 - Enti associativi assistenziali
Articolo 15 - Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali
Articolo 15 bis - Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
Articolo 15 ter - Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali
Articolo 15 quater - Modifica all’articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contabilita’ economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
Articolo 16 - Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante
Articolo 16 bis - Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione
Articolo 16 ter - Norme di interpretazione autentica in materia di IMU sulle societa’ agricole
Articolo 16 quater - Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
Articolo 16 quinquies - Disposizioni in materia previdenziale
Articolo 17 - Garanzia sviluppo media impresa
Articolo 18 - Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI
Articolo 18 bis - Utilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394
Articolo 18 ter - Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»
Articolo 18 quater - Disposizioni in materia di fondi per l’internazionalizzazione
Articolo 19 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa
Articolo 19 bis - Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato
Articolo 19 ter - Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti
Articolo 20 - Modifiche alla misura Nuova Sabatini
Articolo 21 - Sostegno alla capitalizzazione
Articolo 22 - Tempi di pagamento tra le imprese
Articolo 23 - Cartolarizzazioni
Articolo 24 - Sblocca investimenti idrici nel sud
Articolo 25 - Dismissioni immobiliari enti territoriali
Articolo 26 - Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare
Articolo 26 bis - Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi
Articolo 26 ter - Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso
Articolo 26 quater - Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico
Articolo 27 - Societa' di investimento semplice - SIS
Articolo 28 - Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area
Articolo 28 bis - Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147
Articolo 29 - Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation
Articolo 30 - Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
Articolo 30 bis - Norme in materia di edilizia scolastica
Articolo 30 ter - Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attivita’ commerciali, artigianali e di servizi
Articolo 30 quater - Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico
Articolo 31 - Marchi storici
Articolo 32 - Contrasto all'Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi
Articolo 32 bis - Transazioni in materia di cartelle di pagamento e di ingiunzioni fiscali
Articolo 33 - Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria
Articolo 33 bis - Potenziamento del sistema di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 33 ter - Disposizioni in materia di regioni a statuto speciale
Articolo 34 - Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali
Articolo 35 - Obblighi informativi erogazioni pubbliche
Articolo 36 - Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori
Articolo 36 bis - Disposizioni in materia di trattamento fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine
Articolo 36 ter - Proroga del termine per la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione
Articolo 37 - Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia
Articolo 38 - Debiti enti locali
Articolo 38 bis - Applicazione delle norme in materia di anticipazioni di liquidita' agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni
Articolo 38 ter - Procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni
Articolo 38 quater - Recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana
Articolo 39 - Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
Articolo 39 bis - Bonus eccellenze
Articolo 39 ter - Incentivo per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno
Articolo 40 - Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45
Articolo 41 - Misure in materia di aree di crisi industriale complessa
Articolo 41 bis - Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto
Articolo 42 - Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea)
Articolo 43 - Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore
Articolo 44 - Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione
Articolo 44 bis - Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale
Articolo 45 - Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali e correzione di errori formali
Articolo 46 - Modifiche all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1
Articolo 47 - Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici
Articolo 47 bis - Misure a sostegno della liquidità delle imprese
Articolo 48 - Disposizioni in materia di energia
Articolo 49 - Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali
Articolo 49 bis - Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro
Articolo 49 ter - Strutture temporanee nelle zone del centro Italia colpite dal sisma
Articolo 50 - Disposizioni finanziarie
Articolo 50 bis - Clausola di salvaguardia
Articolo 51 - Entrata in vigore