Articolo Normativa

Decreto Legge 30/4/2019 n. 34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Articolo 38

Debiti enti locali

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28/6/2019, N. 58
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Capo IV - Ulteriori misure per la crescita

Debiti enti locali

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 932 e’ inserito il seguente: «932-bis. A seguito della conclusione delle attivita’ straordinarie della gestione commissariale di cui al comma 932:
a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale;
b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall’indebitamento pregresso di cui all’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione del comma 930, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilita’, destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza e’ finalizzata alla copertura dell’eventuale disavanzo derivante dalla lettera a);
c) è trasferita a Roma capitale la titolarità del piano di estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di cui al comma 1-sexies o all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930;
d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano nella competenza di Roma Capitale.».
1-bis. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni RomeCity 5,345 per cento con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XSØ181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato; in caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.
1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:
a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048;
b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi della presente lettera.
1-quater. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 1-bis, pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.
1-quinquies. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, la dotazione del fondo di cui al comma 1-ter è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1-sexies. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, un importo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al citato comma 1-bis.
1-septies. Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è destinato ad alimentare un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato “Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane”; il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma promuove presso gli istituti di credito ogni iniziativa utile al raggiungimento di detto obiettivo. L'eventuale conclusione dei contratti di rinegoziazione è comunque subordinata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'emanazione di un decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo di cui al primo periodo è incrementato, anche in via pluriennale, con le seguenti modalità:
a) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In tal caso, il limite alle somme che il citato Commissario straordinario è autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è corrispondentemente ridotto;
b) mediante riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte del citato Commissario straordinario a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria ad esso intestato. In tal caso, l'importo delle somme versate è computato ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al secondo periodo della lettera a).
1-octies. Ai fini del concorso nel pagamento delle rate in scadenza dei mutui contratti per spese di investimento da parte dei comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal comma 1-septies del presente articolo, è riconosciuto ai medesimi comuni un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
1-novies. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «accantonata per l'anno 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «accantonata per gli anni 2017, 2018 e 2019» e le parole: «Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017 e per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019». Per l'anno 2019, la somma accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 148 del 2017, come modificato dal presente comma, è ripartita per le finalità indicate alle lettere a) e b) del medesimo articolo 18, comma 1, secondo gli importi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1-decies. Il Fondo di cui al comma 1-septies è annualmente ripartito, su richiesta dei comuni interessati, tra i comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli articoli 243-bis e 246 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti. Il Fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2019, in proporzione all'entità delle rate annuali di rimborso del debito.
1-undecies. I comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1° gennaio 2012, lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di assicurare il ripiano delle passività individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo articolo 243-bis, sono autorizzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 95 e 97 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. È fatta salva la facoltà del prestatore dei beni o servizi di recedere dal contratto, entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, i comuni di cui al presente comma, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro della società Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici.
1-duodecies. Al comma 2-bis dell'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto».
1-terdecies. La tabella di cui al comma 5-bis dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituita dalla seguente:
«


Rapporto passività/impegni di cui al titolo I

Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Fino al 20 per cento

4 anni

Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento

10 anni

Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti

15 anni

Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni

20 anni.

»

1-quaterdecies. Nell'ambito delle misure volte ad assicurare la realizzazione di iniziative prioritarie, è riconosciuto al comune di Alessandria un contributo in conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
1-quinquiesdecies. I comuni interessati dagli eventi sismici della provincia di Campobasso e della città metropolitana di Catania individuati, rispettivamente, dalla delibera del Consiglio dei ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, e dalla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, approvano il rendiconto della gestione previsto dall'articolo 227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019 e lo trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dalla data dell'approvazione.
2. Fino alla conclusione delle attivita’ straordinarie della Gestione commissariale di cui all’articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidita’ della Gestione stessa il comune di Roma Capitale e’ autorizzato a concedere alla stessa anticipazioni di liquidita’. Le modalita’ di concessione, la misura dell’eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidita’ di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale.
2-bis. Gli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro la data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, anche se non ancora approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della sezione regionale competente, possono riproporre il piano per adeguarlo alla normativa vigente secondo la procedura dell'articolo 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2-ter. La riproposizione di cui al comma 2-bis deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del piano modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi.
2-quater. Le rimodulazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non sospendono le azioni esecutive e, considerata la situazione di eccezionale urgenza, sono oggetto di approvazione o di diniego della competente sezione regionale della Corte dei conti entro venti giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo del consiglio comunale. Per i piani per cui è pendente la fase istruttoria presso la Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Commissione predetta è tenuta a concludere la fase istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter. Entro i successivi cinque giorni, la Commissione invia le proprie considerazioni istruttorie conclusive alla competente sezione regionale della Corte dei conti, che provvede alla approvazione o al diniego del piano di riequilibrio riformulato entro venti giorni dalla ricezione degli atti.
2-quinquies. A decorrere dall'anno 2019, al comune di Campione d'Italia è corrisposto un contributo nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, per esigenze di bilancio, con priorità per le spese di funzionamento dell'ente, a valere sulle somme iscritte nel capitolo 1379, denominato “Contributo straordinario al comune di Campione d'Italia”, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi
Articolo 2 - Revisione mini-IRES
Articolo 3 - Maggiorazione deducibilita' IMU dalle imposte sui redditi
Articolo 3 bis - Soppressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni
Articolo 3 ter - Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili
Articolo 3 quater - Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d’uso
Articolo 3 quinquies - Redditi fondiari percepiti
Articolo 3 sexies - Revisione delle tariffe INAIL dall’anno 2023
Articolo 4 - Modifiche alla disciplina del Patent box
Articolo 4 bis - Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi
Articolo 4 ter - Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni
Articolo 4 quater - Semplificazioni in materia di versamento unitario
Articolo 4 quinquies - Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilita’ fiscale
Articolo 4 sexies - Termini di validita’ della dichiarazione sostitutiva unica
Articolo 4 septies - Conoscenza degli atti e semplificazione
Articolo 4 octies - Obbligo di invito al contraddittorio
Articolo 4 novies - Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione
Articolo 4 decies - Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale
Articolo 5 - Rientro dei cervelli
Articolo 5 bis - Modifiche all’articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Articolo 5 ter - Disposizioni in materia di progetti di innovazione sociale
Articolo 6 - Modifiche al regime dei forfetari
Articolo 6 bis - Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario
Articolo 7 - Incentivi per la valorizzazione edilizia
Articolo 7 bis - Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
Articolo 7 ter - Estensione degli interventi agevolativi al settore edile
Articolo 8 - Sisma bonus
Articolo 9 - Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili
Articolo 10 - Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico
Articolo 10 bis - Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l’acquisto di veicoli non inquinanti
Articolo 11 - Aggregazioni d'imprese
Articolo 11 bis - Modifica all’articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di scambio di partecipazioni
Articolo 12 - Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino
Articolo 12 bis - Luci votive
Articolo 12 ter - Semplificazione in materia di termine per l’emissione della fattura
Articolo 12 quater - Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto
Articolo 12 quinquies - Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
Articolo 12 sexies - Cedibilita’ dei crediti IVA trimestrali
Articolo 12 septies - Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto
Articolo 12 octies - Tenuta della contabilita’ in forma meccanizzata
Articolo 12 novies - Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche
Articolo 13 - Vendita di beni tramite piattaforme digitali
Articolo 13 bis - Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici
Articolo 13 ter - Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali
Articolo 13 quater - Disposizioni in materia di locazioni brevi e attivita’ ricettive
Articolo 14 - Enti associativi assistenziali
Articolo 15 - Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali
Articolo 15 bis - Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
Articolo 15 ter - Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali
Articolo 15 quater - Modifica all’articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contabilita’ economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
Articolo 16 - Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante
Articolo 16 bis - Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione
Articolo 16 ter - Norme di interpretazione autentica in materia di IMU sulle societa’ agricole
Articolo 16 quater - Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
Articolo 16 quinquies - Disposizioni in materia previdenziale
Articolo 17 - Garanzia sviluppo media impresa
Articolo 18 - Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI
Articolo 18 bis - Utilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394
Articolo 18 ter - Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»
Articolo 18 quater - Disposizioni in materia di fondi per l’internazionalizzazione
Articolo 19 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa
Articolo 19 bis - Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato
Articolo 19 ter - Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti
Articolo 20 - Modifiche alla misura Nuova Sabatini
Articolo 21 - Sostegno alla capitalizzazione
Articolo 22 - Tempi di pagamento tra le imprese
Articolo 23 - Cartolarizzazioni
Articolo 24 - Sblocca investimenti idrici nel sud
Articolo 25 - Dismissioni immobiliari enti territoriali
Articolo 26 - Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare
Articolo 26 bis - Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi
Articolo 26 ter - Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso
Articolo 26 quater - Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico
Articolo 27 - Societa' di investimento semplice - SIS
Articolo 28 - Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area
Articolo 28 bis - Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147
Articolo 29 - Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation
Articolo 30 - Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
Articolo 30 bis - Norme in materia di edilizia scolastica
Articolo 30 ter - Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attivita’ commerciali, artigianali e di servizi
Articolo 30 quater - Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico
Articolo 31 - Marchi storici
Articolo 32 - Contrasto all'Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi
Articolo 32 bis - Transazioni in materia di cartelle di pagamento e di ingiunzioni fiscali
Articolo 33 - Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria
Articolo 33 bis - Potenziamento del sistema di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 33 ter - Disposizioni in materia di regioni a statuto speciale
Articolo 34 - Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali
Articolo 35 - Obblighi informativi erogazioni pubbliche
Articolo 36 - Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori
Articolo 36 bis - Disposizioni in materia di trattamento fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine
Articolo 36 ter - Proroga del termine per la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione
Articolo 37 - Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia
Articolo 38 - Debiti enti locali
Articolo 38 bis - Applicazione delle norme in materia di anticipazioni di liquidita' agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni
Articolo 38 ter - Procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni
Articolo 38 quater - Recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana
Articolo 39 - Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
Articolo 39 bis - Bonus eccellenze
Articolo 39 ter - Incentivo per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno
Articolo 40 - Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45
Articolo 41 - Misure in materia di aree di crisi industriale complessa
Articolo 41 bis - Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto
Articolo 42 - Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea)
Articolo 43 - Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore
Articolo 44 - Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione
Articolo 44 bis - Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale
Articolo 45 - Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali e correzione di errori formali
Articolo 46 - Modifiche all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1
Articolo 47 - Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici
Articolo 47 bis - Misure a sostegno della liquidità delle imprese
Articolo 48 - Disposizioni in materia di energia
Articolo 49 - Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali
Articolo 49 bis - Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro
Articolo 49 ter - Strutture temporanee nelle zone del centro Italia colpite dal sisma
Articolo 50 - Disposizioni finanziarie
Articolo 50 bis - Clausola di salvaguardia
Articolo 51 - Entrata in vigore