Articolo Normativa

Decreto Legge 30/4/2019 n. 34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Articolo 44 bis

Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale

ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28/6/2019, N. 58
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Capo IV - Ulteriori misure per la crescita

Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale

1. Alle aggregazioni di società, per le quali non è stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aventi sede legale, alla data del 1° gennaio 2019, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, realizzate mediante operazioni di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda o di rami di azienda riguardanti più società, si applicano le disposizioni del presente articolo, a condizione che il soggetto risultante dalle predette aggregazioni abbia la sede legale in una delle regioni citate e che le aggregazioni siano deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
2. Le attività per imposte anticipate dei soggetti partecipanti all'aggregazione e relative a perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, recante “Revisione delle disposizioni attuative in materia di aiuto alla crescita economica (ACE)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, e ai componenti reddituali di cui all'articolo 1, comma 1067, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non ancora dedotti, risultanti da situazioni patrimoniali approvate ai fini dell'aggregazione, sono trasformate, per un ammontare non superiore a 500 milioni di euro, in crediti d'imposta secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo; il limite è calcolato con riferimento ad ogni soggetto partecipante all'aggregazione. Ai fini del rispetto del limite di cui al primo periodo, si trasformano dapprima le attività per imposte anticipate trasferite al soggetto risultante dall'aggregazione e, in via residuale, le attività per imposte anticipate non trasferite dagli altri soggetti partecipanti all'aggregazione. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimenti di aziende o di rami di azienda, possono essere altresì oggetto di conferimento le attività per imposte anticipate di cui al primo periodo ed è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-quater, commi primo e secondo, del codice civile.
3. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società risultante dall'aggregazione, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. In caso di aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero conferimenti di aziende o di rami di azienda, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta dei soggetti conferenti o delle società scisse è condizionata all'esercizio, da parte di tali soggetti, dell'opzione di cui al citato articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto l'aggregazione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono compresi anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.
4. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta decorre dalla data di approvazione del primo bilancio della società risultante dall'aggregazione da parte dell'assemblea dei soci, o del diverso organo competente per legge, nella misura del 25 per cento delle attività per imposte anticipate di cui al comma 2 iscritte nel primo bilancio della società risultante dall'aggregazione; per la restante parte, la trasformazione avviene in quote uguali nei tre esercizi successivi e decorre dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio. Ai fini del periodo precedente, in caso di aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero conferimenti di aziende o di rami di azienda, per i soggetti conferenti e per le società scisse la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta decorre dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale ha avuto effetto l'aggregazione. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione:
a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le eccedenze residue relative all'importo del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative ad attività per imposte anticipate trasformate ai sensi del presente articolo;
b) non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. I crediti d'imposta di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aggregazioni alle quali partecipino soggetti che abbiano già partecipato a un'aggregazione o siano risultanti da un'aggregazione alla quale siano state applicate le disposizioni del presente articolo.
6. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimenti di aziende o di rami di azienda, alle perdite fiscali e all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, del conferente si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferendosi alla società conferente le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alla società conferitaria quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui al comma 2 del presente articolo.
7. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva comunicazione ovvero, se necessaria, all'autorizzazione della Commissione europea.
8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 34,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 34,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 34,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 33,9 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,55 milioni di euro per l'anno 2031 e di 0,12 milioni di euro per l'anno 2033.
9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 4 e 8 del presente articolo, pari a 73,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 103 milioni di euro per l'anno 2021, a 102,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 103,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 34,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 34,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 34,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,55 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,15 milioni di euro per l'anno 2032 e a 0,12 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede:
a) quanto a 29,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 80,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0, 15 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili;
e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
f) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi
Articolo 2 - Revisione mini-IRES
Articolo 3 - Maggiorazione deducibilita' IMU dalle imposte sui redditi
Articolo 3 bis - Soppressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni
Articolo 3 ter - Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili
Articolo 3 quater - Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d’uso
Articolo 3 quinquies - Redditi fondiari percepiti
Articolo 3 sexies - Revisione delle tariffe INAIL dall’anno 2023
Articolo 4 - Modifiche alla disciplina del Patent box
Articolo 4 bis - Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi
Articolo 4 ter - Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni
Articolo 4 quater - Semplificazioni in materia di versamento unitario
Articolo 4 quinquies - Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilita’ fiscale
Articolo 4 sexies - Termini di validita’ della dichiarazione sostitutiva unica
Articolo 4 septies - Conoscenza degli atti e semplificazione
Articolo 4 octies - Obbligo di invito al contraddittorio
Articolo 4 novies - Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione
Articolo 4 decies - Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale
Articolo 5 - Rientro dei cervelli
Articolo 5 bis - Modifiche all’articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Articolo 5 ter - Disposizioni in materia di progetti di innovazione sociale
Articolo 6 - Modifiche al regime dei forfetari
Articolo 6 bis - Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario
Articolo 7 - Incentivi per la valorizzazione edilizia
Articolo 7 bis - Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
Articolo 7 ter - Estensione degli interventi agevolativi al settore edile
Articolo 8 - Sisma bonus
Articolo 9 - Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili
Articolo 10 - Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico
Articolo 10 bis - Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l’acquisto di veicoli non inquinanti
Articolo 11 - Aggregazioni d'imprese
Articolo 11 bis - Modifica all’articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di scambio di partecipazioni
Articolo 12 - Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino
Articolo 12 bis - Luci votive
Articolo 12 ter - Semplificazione in materia di termine per l’emissione della fattura
Articolo 12 quater - Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto
Articolo 12 quinquies - Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
Articolo 12 sexies - Cedibilita’ dei crediti IVA trimestrali
Articolo 12 septies - Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto
Articolo 12 octies - Tenuta della contabilita’ in forma meccanizzata
Articolo 12 novies - Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche
Articolo 13 - Vendita di beni tramite piattaforme digitali
Articolo 13 bis - Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici
Articolo 13 ter - Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali
Articolo 13 quater - Disposizioni in materia di locazioni brevi e attivita’ ricettive
Articolo 14 - Enti associativi assistenziali
Articolo 15 - Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali
Articolo 15 bis - Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
Articolo 15 ter - Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali
Articolo 15 quater - Modifica all’articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contabilita’ economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
Articolo 16 - Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante
Articolo 16 bis - Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione
Articolo 16 ter - Norme di interpretazione autentica in materia di IMU sulle societa’ agricole
Articolo 16 quater - Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
Articolo 16 quinquies - Disposizioni in materia previdenziale
Articolo 17 - Garanzia sviluppo media impresa
Articolo 18 - Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI
Articolo 18 bis - Utilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394
Articolo 18 ter - Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»
Articolo 18 quater - Disposizioni in materia di fondi per l’internazionalizzazione
Articolo 19 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa
Articolo 19 bis - Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato
Articolo 19 ter - Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti
Articolo 20 - Modifiche alla misura Nuova Sabatini
Articolo 21 - Sostegno alla capitalizzazione
Articolo 22 - Tempi di pagamento tra le imprese
Articolo 23 - Cartolarizzazioni
Articolo 24 - Sblocca investimenti idrici nel sud
Articolo 25 - Dismissioni immobiliari enti territoriali
Articolo 26 - Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare
Articolo 26 bis - Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi
Articolo 26 ter - Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso
Articolo 26 quater - Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico
Articolo 27 - Societa' di investimento semplice - SIS
Articolo 28 - Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area
Articolo 28 bis - Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147
Articolo 29 - Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation
Articolo 30 - Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
Articolo 30 bis - Norme in materia di edilizia scolastica
Articolo 30 ter - Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attivita’ commerciali, artigianali e di servizi
Articolo 30 quater - Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico
Articolo 31 - Marchi storici
Articolo 32 - Contrasto all'Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi
Articolo 32 bis - Transazioni in materia di cartelle di pagamento e di ingiunzioni fiscali
Articolo 33 - Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria
Articolo 33 bis - Potenziamento del sistema di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 33 ter - Disposizioni in materia di regioni a statuto speciale
Articolo 34 - Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali
Articolo 35 - Obblighi informativi erogazioni pubbliche
Articolo 36 - Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori
Articolo 36 bis - Disposizioni in materia di trattamento fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine
Articolo 36 ter - Proroga del termine per la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione
Articolo 37 - Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia
Articolo 38 - Debiti enti locali
Articolo 38 bis - Applicazione delle norme in materia di anticipazioni di liquidita' agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni
Articolo 38 ter - Procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni
Articolo 38 quater - Recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana
Articolo 39 - Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
Articolo 39 bis - Bonus eccellenze
Articolo 39 ter - Incentivo per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno
Articolo 40 - Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45
Articolo 41 - Misure in materia di aree di crisi industriale complessa
Articolo 41 bis - Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto
Articolo 42 - Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea)
Articolo 43 - Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore
Articolo 44 - Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione
Articolo 44 bis - Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale
Articolo 45 - Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali e correzione di errori formali
Articolo 46 - Modifiche all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1
Articolo 47 - Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici
Articolo 47 bis - Misure a sostegno della liquidità delle imprese
Articolo 48 - Disposizioni in materia di energia
Articolo 49 - Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali
Articolo 49 bis - Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro
Articolo 49 ter - Strutture temporanee nelle zone del centro Italia colpite dal sisma
Articolo 50 - Disposizioni finanziarie
Articolo 50 bis - Clausola di salvaguardia
Articolo 51 - Entrata in vigore