Legge 3/5/2019 n. 37
Articolo 15
Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilita' visive o con altre difficolta' nella lettura di testi a stampa - Procedura di infrazione n. 2018/0354
Capo V -
Disposizioni in materia di diritto d’autore
Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi
consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da
diritto d’autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilita’ visive o con altre difficolta’ nella
lettura di testi a stampa - Procedura di infrazione n. 2018/0354
1. All’articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo e in deroga agli articoli 13, 16, 17, 18-bis, comma 2, 64-bis, 64-quinquies, 72, comma 1, lettere a), b) e d), 78-ter, comma 1, lettere a), b) e d), 79, comma 1, lettere b), d) ed e), 80, comma 2, lettere b), c) ed e), e 102-bis, sono liberi gli atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione e prestito di opere o altro materiale, protetti ai sensi della normativa vigente sul diritto d’autore e sui diritti ad esso connessi, intendendosi per tali le opere letterarie, fotografiche e delle arti figurative in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d’autore o da diritti connessi, pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico, previa la loro trasformazione, ai sensi del comma 2-quater, in “copie in formato accessibile”, intendendosi per tali quelle rese in una maniera o formato alternativi che consentano al beneficiario di avere accesso in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha alcuna menomazione ne’ alcuna delle disabilita’ di cui al comma 2-ter.
2-ter. L’eccezione di cui al comma 2-bis e’ riconosciuta alle seguenti categorie di beneficiari, indipendentemente da altre forme di disabilita’:
a) non vedenti;
b) con una disabilita’ visiva che non puo’ essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalita’ visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilita’ e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente alle persone prive di tale disabilita’;
c) con disabilita’ percettiva o di lettura e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilita’;
d) con una disabilita’ fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere.
2-quater. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica alle operazioni necessarie per apportare modifiche, convertire o adattare un’opera o altro materiale ai fini della produzione di una copia in formato accessibile. Sono altresi’ comprese le modifiche che possono essere necessarie nei casi in cui il formato di un’opera o di altro materiale sia gia’ accessibile a taluni beneficiari mentre non lo e’ per altri, per via delle diverse menomazioni o disabilita’ o della diversa gravita’ di tali menomazioni o disabilita’. Per consentire l’utilizzo delle opere e degli altri materiali protetti ai sensi del presente articolo trova applicazione l’articolo 71-quinquies.
2-quinquies. In attuazione di quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater e’ consentito:
a) a un beneficiario, o una persona che agisce per suo conto secondo le norme vigenti, di realizzare, per suo uso esclusivo, una copia in formato accessibile di un’opera o di altro materiale cui il beneficiario ha legittimamente accesso;
b) a un’entita’ autorizzata di realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di un’opera o di altro materiale cui ha legittimamente accesso, ovvero, senza scopo di lucro, di comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la stessa copia a un beneficiario o a un’altra entita’ autorizzata affinche’ sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario.
2-sexies. Ai fini di quanto previsto al comma 2-quinquies, lettera b), per “entita’ autorizzata” si intende un’entita’, pubblica o privata, riconosciuta o autorizzata secondo le norme vigenti a fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilita’ di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella categoria rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari istruzione, formazione, possibilita’ di lettura adattata o accesso alle informazioni come loro attivita’ primarie, obbligo istituzionale o come parte delle loro missioni di interesse pubblico. Le entita’ autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per i beni e le attivita’ culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, resa nelle forme stabilite dalla normativa vigente, attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente comma. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la famiglia e le disabilita’, stabilisce con proprio decreto le modalita’ per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi di cui ai commi 2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies.
2-septies. Ogni copia in formato accessibile, realizzata ai sensi dei commi da 2-bis a 2-sexies, deve rispettare l’integrita’ dell’opera o di altro materiale interessato, essendo consentiti unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l’opera, o altro materiale, accessibile nel formato alternativo e rispondenti alle necessita’ specifiche dei beneficiari di cui al comma 2-ter. A tal fine, ogni copia in formato accessibile deve essere sempre accompagnata dalla menzione del titolo dell’opera, o di altro materiale, dei nomi di coloro che risultano autori, editori e traduttori dell’opera nonche’ delle ulteriori indicazioni che figurano sull’opera o altro materiale secondo quanto previsto dalla legge. Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti siano necessari, i beneficiari non hanno l’obbligo di condurre verifiche sulla disponibilita’ di altre versioni accessibili dell’opera o altro materiale. L’eccezione di cui al comma 2-bis non si applica all’entita’ autorizzata nel caso in cui siano gia’ disponibili in commercio versioni accessibili di un’opera o di altro materiale, fatta salva la possibilita’ di miglioramento dell’accessibilita’ o della qualita’ delle stesse.
2-octies. L’esercizio delle attivita’ previste dai commi 2-bis e seguenti e’ consentito nei limiti giustificati dal fine perseguito, per finalita’ non commerciali, dirette o indirette, e senza scopo di lucro; esso non e’ subordinato al rispetto di ulteriori requisiti in capo ai beneficiari. Sono prive di effetti giuridici le clausole contrattuali dirette a impedire o limitare l’applicazione dei commi da 2-bis a 2-septies. Gli utilizzi consentiti non devono porsi in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o di altro materiale e non devono arrecare ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei relativi diritti.
2-novies. Alle entita’ autorizzate non e’ imposto alcun obbligo di produzione e diffusione di copie in formato accessibile di opere o altro materiale protetto e possono chiedere ai beneficiari esclusivamente il rimborso del costo per la trasformazione delle opere in formato accessibile nonche’ delle spese necessarie per la consegna delle stesse.
2-decies. Le entita’ autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono effettuare le operazioni di cui ai commi 2-bis, 2-quater e 2-quinquies per un beneficiario o un’altra entita’ autorizzata stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea. I beneficiari o le entita’ autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono ottenere o avere accesso a una copia in formato accessibile da un’entita’ autorizzata stabilita in qualsiasi altro Stato membro dell’Unione europea.
2-undecies. Le entita’ autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in ordine al trattamento dei dati personali, devono:
a) distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entita’ autorizzate;
b) prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile;
c) prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le relative copie in formato accessibile e nel registrare tutte le operazioni effettuate;
d) pubblicare e aggiornare, se del caso nel proprio sito web, o tramite altri canali online o offline, informazioni sul modo in cui le entita’ autorizzate rispettano gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).
2-duodecies. Le entita’ autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano devono fornire le seguenti informazioni in modo accessibile, su richiesta, alle categorie di beneficiari di cui al comma 2-ter, alle entita’ autorizzate, anche stabilite all’estero, e ai titolari dei diritti:
a) l’elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili;
b) il nome e i contatti delle entita’ autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma del comma 2-decies.
2-terdecies. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2-duodecies sono comunicate annualmente ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attivita’ culturali ai fini della comunicazione periodica alla Commissione europea».
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Articolo 15 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilita' visive o con altre difficolta' nella lettura di testi a stampa - Procedura di infrazione n. 2018/0354
Articolo 16 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/1572 che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano
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