Legge Regionale Lazio 28/12/2006 n. 27
Articolo 53
Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo da parte di soggetti aventi diritto. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
TITOLO III - Disposizioni finalizzate al conseguimento di una maggiore equità
Capo III - Edilizia residenziale pubblica
Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo da parte di soggetti aventi
diritto. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina
delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale
pubblica” e successive modifiche
1. In deroga [all’articolo 11, comma 1, lettera f)] (2) ed all’articolo 15 della l.r. 12/1999, nei confronti di coloro che alla data del 20 novembre 2006 occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica il comune dispone, in presenza delle condizioni richieste per l’assegnazione, la regolarizzazione dell’alloggio.
2. L’assegnazione in regolarizzazione di cui al comma 1 è subordinata:
a) al protrarsi dell’occupazione senza soluzione di continuità
da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al momento
dell’assegnazione. La data di inizio dell’occupazione deve essere
comprovata esclusivamente tramite certificazione anagrafica, verbale di accertamento
della Polizia municipale o autodenuncia dell’occupante in data anteriore
al 20 novembre 2006;
b) al possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti
di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della l.r. 12/1999.
Ai fini dell’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio il reddito
annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiorea limite per
l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza
abitativa fissato alla data di presentazione della domanda;
c) alla circostanza che l’occupazione non abbia sottratto il godimento
dell’alloggio ad un soggetto legittimo assegnatario che non sia ancora
entrato in possesso dell’alloggio.
3. Per il periodo dell’occupazione dell’alloggio è dovuta l’indennità di occupazione, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 5, della l.r. 12/1999, e le spese per i servizi a rimborso, a decorrere dalla data di occupazione e fino alla data della presentazione della domanda, anche in forma dilazionata, in un numero massimo di 120 rate mensili, con un anticipo pari al 5 per cento della somma dovuta.
4. La regolarizzazione deve essere richiesta presentando domanda di assegnazione e regolarizzazione al comune redatta su apposito modello predisposto dalla Regione, in distribuzione presso i comuni e le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER).
5. Nei casi di comprovata compravendita dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica l’assegnatario decade dal diritto e l’occupante non ha titolo all’acquisto dell’immobile e alla regolarizzazione della posizione amministrativa.
6. All’articolo 15 della l.r. 12/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: “da lire 25 milioni” sono sostituite dalle
seguenti: “ da 45 mila euro” e le parole: “a lire 30 milioni”
sono sostituite dalle seguenti: “a 65 mila euro";
b) il comma 4 è abrogato.
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