Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 18/6/2007 n. 16

Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico.

Articolo 20

Competenze dei Comuni

TITOLO II - Tutela dall'inquinamento acustico
Capo I - Principi e disciplina generale

Competenze dei Comuni

1. I Comuni, entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale recante i criteri di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), approvano il Piano comunale di classificazione acustica di cui all’articolo 23.
2. I Comuni gia’ dotati della classificazione acustica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno), la adeguano entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 18, comma 1, ai criteri previsti dalla lettera a) del medesimo comma.
3. I Comuni rilasciano il nullaosta previsto dall’articolo 28, comma 5.
4. I Comuni approvano i Piani comunali di risanamento acustico nelle ipotesi previste dall’articolo 30.
5. I Comuni, anche avvalendosi dell’ARPA, esercitano le funzioni di controllo in relazione al rispetto:
a) delle prescrizioni mirate al contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) delle disposizioni relative al rumore prodotto dall’uso di macchine o da attivita’ svolte all’aperto;
c) delle prescrizioni normative e tecniche contenute negli strumenti comunali di pianificazione e di regolamentazione;
d) della conformita’ alla normativa vigente della documentazione di cui all’articolo 28, commi 2, 3 e 4.
6. I Comuni rilasciano l’autorizzazione per lo svolgimento di attivita’ temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Obiettivi
Articolo 2 - Competenze della Regione
Articolo 3 - Competenze delle Province
Articolo 4 - Competenze dei Comuni
Articolo 5 - Competenze dell’ARPA
Articolo 6 - Disposizioni attuative
Articolo 7 - Informazioni sulla qualita’ dell’aria
Articolo 8 - Piano di azione regionale
Articolo 9 - Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria
Articolo 10 - Piano regionale di mantenimento della qualita’ dell’aria
Articolo 11 - Sistema regionale di rilevazione della qualita’ dell’aria
Articolo 12 - Inventario regionale delle emissioni in atmosfera
Articolo 13 - Piano di azione comunale
Articolo 14 - Provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi
Articolo 15 - Provvedimenti per la mobilita’ veicolare
Articolo 16 - Provvedimenti relativi agli impianti termici civili
Articolo 17 - Obiettivi
Articolo 18 - Competenze della Regione
Articolo 19 - Competenze delle Province
Articolo 20 - Competenze dei Comuni
Articolo 21 - Comitati misti paritetici
Articolo 22 - Informazione sul rumore ambientale
Articolo 23 - Adozione e approvazione del Piano comunale di classificazione acustica
Articolo 24 - Adeguamento degli strumenti urbanistici
Articolo 25 - Divieto di contatto di aree
Articolo 26 - Contenuti e finalita’
Articolo 27 - Predisposizione e approvazione
Articolo 28 - Disposizioni in materia di impatto acustico
Articolo 29 - Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne
Articolo 30 - Piano comunale di risanamento acustico
Articolo 31 - Piano aziendale di risanamento acustico
Articolo 32 - Finanziamenti per le azioni di prevenzione e di riduzione dell’inquinamento atmosferico
Articolo 33 - Finanziamenti per il funzionamento del Centro di Modellistica Ambientale
Articolo 34 - Finanziamenti per l’inventario regionale delle emissioni in atmosfera
Articolo 35 - Finanziamenti per la realizzazione delle banche dati sul rumore ambientale
Articolo 36 - Finanziamenti per l’attuazione dei Piani comunali di risanamento acustico
Articolo 37 - Contributi per l’isolamento acustico degli edifici
Articolo 38 - Copertura
Articolo 39 - Poteri sostitutivi
Articolo 40 - Sanzioni
Articolo 41 - Norme transitorie