Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 18/6/2007 n. 16

Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico.

Articolo 23

Adozione e approvazione del Piano comunale di classificazione acustica

TITOLO II - Tutela dall'inquinamento acustico
Capo II - Piano comunale di classificazione acustica

Adozione e approvazione del Piano comunale di classificazione acustica

1. Il Piano comunale di classificazione acustica, corredato dal parere dell’ARPA, e’ adottato dal Comune.
2. L’atto di adozione, divenuto esecutivo, e’ depositato con i relativi elaborati presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinche’ chiunque ne possa prendere visione e presentare al Comune osservazioni e opposizioni ed e’ pubblicato sul sito internet del Comune e della Regione. L’avviso del deposito e’ divulgato mediante l’affissione all’Albo comunale, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e l’inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest’ultima forma di pubblicita’ puo’ essere sostituita dall’affissione di manifesti. Copia del Piano viene, contestualmente, inviata ai Comuni confinanti e alla Provincia territorialmente competente.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il Comune, sentita l’ARPA:
a) si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto della loro assenza;
b) approva il Piano introducendovi le modifiche conseguenti all’accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e delle opposizioni;
c) invia copia del Piano alla Regione, alla Provincia territorialmente competente, all’ARPA, alle Aziende sanitarie territorialmente competenti e ai Comuni confinanti.
4. Le varianti al Piano sono approvate con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Obiettivi
Articolo 2 - Competenze della Regione
Articolo 3 - Competenze delle Province
Articolo 4 - Competenze dei Comuni
Articolo 5 - Competenze dell’ARPA
Articolo 6 - Disposizioni attuative
Articolo 7 - Informazioni sulla qualita’ dell’aria
Articolo 8 - Piano di azione regionale
Articolo 9 - Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria
Articolo 10 - Piano regionale di mantenimento della qualita’ dell’aria
Articolo 11 - Sistema regionale di rilevazione della qualita’ dell’aria
Articolo 12 - Inventario regionale delle emissioni in atmosfera
Articolo 13 - Piano di azione comunale
Articolo 14 - Provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi
Articolo 15 - Provvedimenti per la mobilita’ veicolare
Articolo 16 - Provvedimenti relativi agli impianti termici civili
Articolo 17 - Obiettivi
Articolo 18 - Competenze della Regione
Articolo 19 - Competenze delle Province
Articolo 20 - Competenze dei Comuni
Articolo 21 - Comitati misti paritetici
Articolo 22 - Informazione sul rumore ambientale
Articolo 23 - Adozione e approvazione del Piano comunale di classificazione acustica
Articolo 24 - Adeguamento degli strumenti urbanistici
Articolo 25 - Divieto di contatto di aree
Articolo 26 - Contenuti e finalita’
Articolo 27 - Predisposizione e approvazione
Articolo 28 - Disposizioni in materia di impatto acustico
Articolo 29 - Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne
Articolo 30 - Piano comunale di risanamento acustico
Articolo 31 - Piano aziendale di risanamento acustico
Articolo 32 - Finanziamenti per le azioni di prevenzione e di riduzione dell’inquinamento atmosferico
Articolo 33 - Finanziamenti per il funzionamento del Centro di Modellistica Ambientale
Articolo 34 - Finanziamenti per l’inventario regionale delle emissioni in atmosfera
Articolo 35 - Finanziamenti per la realizzazione delle banche dati sul rumore ambientale
Articolo 36 - Finanziamenti per l’attuazione dei Piani comunali di risanamento acustico
Articolo 37 - Contributi per l’isolamento acustico degli edifici
Articolo 38 - Copertura
Articolo 39 - Poteri sostitutivi
Articolo 40 - Sanzioni
Articolo 41 - Norme transitorie