Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 18/6/2007 n. 16
Articolo 30
Piano comunale di risanamento acustico
TITOLO II - Tutela dall'inquinamento acusticoCapo V - Piani di risanamento
Piano comunale di risanamento acustico
1. Il Comune approva il Piano comunale di risanamento acustico:
a) qualora nel quadro del Piano comunale di classificazione acustica, con riferimento
alle aree gia’ urbanizzate, non sia possibile rispettare il divieto di
contatto di aree di cui all’articolo 25, a causa di preesistenti destinazioni
d’uso;
b) qualora si verifichi il superamento dei valori limite di attenzione determinati
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore).
2. Il Comune, nel caso previsto dal comma 1, lettera a), approva il Piano entro
dodici mesi dall’entrata in vigore del Piano comunale di classificazione
acustica.
3. Il Comune approva il Piano entro dodici mesi dalla conoscenza del superamento
dei valori limite di cui al comma 1, lettera b).
4. Il Piano e’ adottato e approvato con le procedure di cui all’articolo
23.
5. Il Piano recepisce il contenuto dei Piani di abbattimento e contenimento
del rumore presentati al Comune competente dalle societa’ e dagli enti
gestori di servizi pubblici per il trasporto o delle relative infrastrutture
ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge 447/1995.
6. I Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti approvano una relazione
biennale sullo stato acustico del Comune e la trasmettono alla Regione e alla
Provincia. La prima relazione e’ approvata entro due anni dall’entrata
in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.
7. L’elaborazione dei Piani comunali di risanamento acustico da parte
dei Comuni in forma associata costituisce criterio di priorita’ per l’attribuzione
dei finanziamenti di cui all’articolo 36.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - ObiettiviArticolo 2 - Competenze della Regione
Articolo 3 - Competenze delle Province
Articolo 4 - Competenze dei Comuni
Articolo 5 - Competenze dellARPA
Articolo 6 - Disposizioni attuative
Articolo 7 - Informazioni sulla qualita dellaria
Articolo 8 - Piano di azione regionale
Articolo 9 - Piano regionale di miglioramento della qualita dellaria
Articolo 10 - Piano regionale di mantenimento della qualita dellaria
Articolo 11 - Sistema regionale di rilevazione della qualita dellaria
Articolo 12 - Inventario regionale delle emissioni in atmosfera
Articolo 13 - Piano di azione comunale
Articolo 14 - Provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi
Articolo 15 - Provvedimenti per la mobilita veicolare
Articolo 16 - Provvedimenti relativi agli impianti termici civili
Articolo 17 - Obiettivi
Articolo 18 - Competenze della Regione
Articolo 19 - Competenze delle Province
Articolo 20 - Competenze dei Comuni
Articolo 21 - Comitati misti paritetici
Articolo 22 - Informazione sul rumore ambientale
Articolo 23 - Adozione e approvazione del Piano comunale di classificazione acustica
Articolo 24 - Adeguamento degli strumenti urbanistici
Articolo 25 - Divieto di contatto di aree
Articolo 26 - Contenuti e finalita
Articolo 27 - Predisposizione e approvazione
Articolo 28 - Disposizioni in materia di impatto acustico
Articolo 29 - Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne
Articolo 30 - Piano comunale di risanamento acustico
Articolo 31 - Piano aziendale di risanamento acustico
Articolo 32 - Finanziamenti per le azioni di prevenzione e di riduzione dellinquinamento atmosferico
Articolo 33 - Finanziamenti per il funzionamento del Centro di Modellistica Ambientale
Articolo 34 - Finanziamenti per linventario regionale delle emissioni in atmosfera
Articolo 35 - Finanziamenti per la realizzazione delle banche dati sul rumore ambientale
Articolo 36 - Finanziamenti per lattuazione dei Piani comunali di risanamento acustico
Articolo 37 - Contributi per lisolamento acustico degli edifici
Articolo 38 - Copertura
Articolo 39 - Poteri sostitutivi
Articolo 40 - Sanzioni
Articolo 41 - Norme transitorie