Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 18/6/2007 n. 16
Articolo 28
Disposizioni in materia di impatto acustico
TITOLO II - Tutela dall'inquinamento acusticoCapo IV - Requisiti acustici
Disposizioni in materia di impatto acustico
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi
della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia
Giulia della valutazione di impatto ambientale), e del decreto del Presidente
della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres. (Regolamento di esecuzione
delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione
di impatto ambientale), nonche’ a valutazione d’incidenza ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonche’ della flora e della fauna selvatiche),
sono redatti in conformita’ alle disposizioni in materia di tutela dall’inquinamento
acustico.
2. Nell’ambito delle procedure di cui al comma 1 o su richiesta dei Comuni,
i progetti relativi alla realizzazione o alla modifica delle seguenti opere
sono corredati di una documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico
competente in acustica ambientale:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti
rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
3. I progetti relativi alle seguenti tipologie di insediamenti sono corredati
della valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate, redatta
da un tecnico competente in acustica ambientale:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
4. Le domande per il rilascio dei seguenti provvedimenti sono corredate della
documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica
ambientale, sulla quale il Comune puo’ acquisire il parere dell’ARPA:
a) concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad
attivita’ produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi
commerciali polifunzionali;
b) provvedimenti comunali che abilitano all’utilizzazione degli immobili
e infrastrutture di cui alla lettera a);
c) licenze o autorizzazioni all’esercizio di attivita’ produttive.
5. Le domande di cui al comma 4, lettera c), relative ad attivita’ ritenute
idonee a produrre valori di emissione superiori ai valori fissati ai sensi dell’articolo
3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995, contengono le misure da adottare
per ridurre o eliminare le emissioni sonore e sono trasmesse al Comune ai fini
del rilascio del relativo nullaosta.
6. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 e’ presentata con le modalita’
di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa).
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - ObiettiviArticolo 2 - Competenze della Regione
Articolo 3 - Competenze delle Province
Articolo 4 - Competenze dei Comuni
Articolo 5 - Competenze dellARPA
Articolo 6 - Disposizioni attuative
Articolo 7 - Informazioni sulla qualita dellaria
Articolo 8 - Piano di azione regionale
Articolo 9 - Piano regionale di miglioramento della qualita dellaria
Articolo 10 - Piano regionale di mantenimento della qualita dellaria
Articolo 11 - Sistema regionale di rilevazione della qualita dellaria
Articolo 12 - Inventario regionale delle emissioni in atmosfera
Articolo 13 - Piano di azione comunale
Articolo 14 - Provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi
Articolo 15 - Provvedimenti per la mobilita veicolare
Articolo 16 - Provvedimenti relativi agli impianti termici civili
Articolo 17 - Obiettivi
Articolo 18 - Competenze della Regione
Articolo 19 - Competenze delle Province
Articolo 20 - Competenze dei Comuni
Articolo 21 - Comitati misti paritetici
Articolo 22 - Informazione sul rumore ambientale
Articolo 23 - Adozione e approvazione del Piano comunale di classificazione acustica
Articolo 24 - Adeguamento degli strumenti urbanistici
Articolo 25 - Divieto di contatto di aree
Articolo 26 - Contenuti e finalita
Articolo 27 - Predisposizione e approvazione
Articolo 28 - Disposizioni in materia di impatto acustico
Articolo 29 - Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne
Articolo 30 - Piano comunale di risanamento acustico
Articolo 31 - Piano aziendale di risanamento acustico
Articolo 32 - Finanziamenti per le azioni di prevenzione e di riduzione dellinquinamento atmosferico
Articolo 33 - Finanziamenti per il funzionamento del Centro di Modellistica Ambientale
Articolo 34 - Finanziamenti per linventario regionale delle emissioni in atmosfera
Articolo 35 - Finanziamenti per la realizzazione delle banche dati sul rumore ambientale
Articolo 36 - Finanziamenti per lattuazione dei Piani comunali di risanamento acustico
Articolo 37 - Contributi per lisolamento acustico degli edifici
Articolo 38 - Copertura
Articolo 39 - Poteri sostitutivi
Articolo 40 - Sanzioni
Articolo 41 - Norme transitorie